Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2682 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2682 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Enedion Stabastine, elettivamente domiciliato in Roma, via
Antonio Gramsci 24, presso l’avv. Maria Stefania Masini
(p.e.c. mariastefania.masini@legalmail.it ), rappresentato e
difeso dall’avv. Stefano Mannironi (p.e.c.
smannironi@pec.giufre.it , per procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente nei confronti di
Ministero Interno;
– intimato avverso la sentenza n. 1024/2016 della Corte di appello di
Cagliari emessa il 15 dicembre 2016 e depositata il 30
2017
dicembre 2016 R.G. n. 620/2016;

Data pubblicazione: 05/02/2018

Rilevato che

1. Enedion Stabastine ha proposto domanda di
protezione internazionale esponendo che i fratellastri
del padre/ per ragioni patrimoniali ‘ avevano ucciso suo

armati di fucile e sparando

un colpo che

fortunatamente l’aveva risparmiato consentendogli la
fuga. Di qui la decisione di lasciare la Nigeria senza
presentare alcuna denuncia alla polizia perché le forze
dell’ordine in Nigeria sono notoriamente corrotte e
avrebbero preteso somme di denaro di cui egli non fettu ace.Afe-disposizione.
2. La Commissione territoriale di Cagliari ha respinto la
domanda. Il Tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso
avverso la decisione della Commissione.
3. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la
decisione ribadendo che, secondo la giurisprudenza di
legittimità, la mancata traduzione del provvedimento
della Commissione non costituisce una causa di nullità
del provvedimento deducibile nel presente giudizio
(Cass. 18632/14, 26480/11, 19393/09, 11174/16) e
affermato

dalla

giurisprudenza di merito e di legittimità

(Cass.

rilevando

24111/15),

che,

come

sussistono

già

le

condizioni

per

il

padre e tentato di ucciderlo recandosi nel suo villaggio

riconoscimento della protezione sussidiaria soltanto in
favore dei cittadini nigeriani che provengono dalle
parti nord e nord-est del paese rispetto alle quali l’Alto
Commissariato ONU per i Rifugiati ha rivolto un
monito agli Stati perché non effettuino rimpatri forzati,

(EDO State) rispetto alla quale, secondo il più recente
rapporto di Amnesty International del 2016, non
vengono segnalate situazioni di pericolo. Inoltre,
quanto alla protezione umanitaria la Corte ritiene che
la motivazione sul rigetto sia implicita nella decisione
e nella motivazione del Tribunale mentre non è
rilevante la situazione del paese di transito (nella
specie la Libia) dovendosi avere riguardo solo al paese
originario di provenienza e non al paese di transito per
l’eventuale accertamento di particolari situazioni di
vulnerabilità.
4. Ricorre Enedion Stabastine deducendo: a) violazione
dell’art. 4 DPR n. 303/2004 in relazione agli artt. 24 e
111 Cost. nonché dell’art. 10 Cost. in relazione all’art.
6 CEDU e 342 c.p.c.; violazione di legge per omesso
esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.). Il
motivo si incentra sul carattere non impugnatorio del
giudizio rispetto al provvedimento della Commissione
territoriale. Il ricorrente è consapevole del contrario

mentre il ricorrente proviene da una regione del Sud

orientamento della giurisprudenza di legittimità e
ritiene, nel caso la Corte ritenesse di confermarlo / di
sollevare questione di costituzionalità degli artt. 4
DPR n. 303/04, 19 D.LGS. n. 150/2011, 702 bis
c.p.c., artt. 4 e 5 L. 20 marzo 1865 n. 2248 per

Cost. in relazione all’art. 6 CEDU; b) violazione
dell’art. 3 legge 241/1990 in relazione all’art. 2 lett. e)
e 3 D.LGS. n. 251/07 e dell’art. 1 della legge n.
39/1990 e successive modificazioni. Violazione di
legge per omesso esame di un fatto decisivo (art. 360
n. 5 c.p.c.). Il ricorrente lamenta che la Corte non
abbia affatto preso in considerazione la motivazione
per la quale ha lasciato la Nigeria e cioè l’impossibilità
di ottenere protezione dall’ordinamento statuale della
Nigeria, e in particolare del suo Stato di fronte alla
violenza già perpetrata dallo zio nei confronti della sua
famiglia. Il ricorrente invoca la giurisprudenza CEDU
22 febbraio 2008 (Saadi c. Italia) secondo la quale la
situazione di persecuzione o violenza può derivare ed
essere rilevante anche se proviene da privati, anche
da singoli, qualora i loro atti siano tollerati dalle
autorità o qualora le autorità neghino o siano incapaci
di fornire una adeguata protezione, elementi tutti
sussistenti nel caso in esame secondo le informazioni

violazione degli artt. 3 e 24 Cost. nonché dell’art. 10

reperibili on line; c) omessa pronuncia sulla domanda
di asilo ex art. 10 COST.; d) mancato riconoscimento
del diritto alla protezione sussidiaria in relazione alla
situazione di violenza indiscriminata presente in tutta
la Nigeria e non solo negli stati del Nord, Nord-Est; e)

mancata attivazione dei poteri officiosi di indagine
sulla situazione nigeriana. Con gli ultimi due motivi
infine il ricorrente censura la revoca della ammissione
al patrocinio a spese dello Stato e la condanna alle
spese del giudizio.
Ritenuto che
5. Sull’autonomia del giudizio per il riconoscimento del
diritto alla protezione internazionale dalla fase
amministrativa la giurisprudenza di legittimità è
univoca (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. VI-1 n. 7385 del
22 marzo 2017 secondo cui in tema di protezione
internazionale, la nullità del provvedimento
amministrativo, emesso dalla Commissione
territoriale, per omessa traduzione in una lingua
conosciuta dall’interessato o in una delle lingue
veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di
esaminare il merito della domanda, poiché oggetto
della controversia non è il provvedimento negativo ma
il diritto soggettivo alla protezione internazionale

mancata concessione della protezione umanitaria; f)

invocata, sulla quale comunque il giudice deve
statuire, non rilevando in sè la nullità del
provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di
essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa). Ciò
rende infondato il primo motivo di ricorso. Non

genericamente dal ricorrente. Né il riferimento alla
nullità del decreto di espulsione ha alcuna attinenza
con il provvedimento di rigetto della domanda di
protezione internazionale.
6. La giurisprudenza ormai consolidata considera la
protezione internazionale articolata nel riconoscimento
dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e
della cd. protezione umanitaria ed esclude che possa
parlarsi di un autonomo diritto di asilo ex art. 10 Cost.
(cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ord. n. 16362 del 4 agosto
2016

secondo cui il diritto di asilo è interamente

attuato e regolato attraverso la previsione delle
situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo
“status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal
diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera
della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del
2007, ed all’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del
1998, cosicché non v’è più alcun margine di residuale
diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10,
6

sussistono i profili di incostituzionalità ritenuti

comma 3, Cost.). Ciò comporta il rigetto del terzo
motivo di ricorso.
7. La sentenza della Corte di appello non affronta
minimamente la questione del difetto di protezione
statuale in Nigeria, sia con riferimento alla domanda di

amministrativa, sia con riferimento alla necessaria
attivazione di poteri istruttori di ufficio secondo la
giurisprudenza consolidata di legittimità (cfr., fra le
altre, Cass. civ. sez. VI-1 n. 24064 del 24 ottobre
2013). In particolare il ricorrente ha dedotto nel corso
del giudizio che, relativamente alla Nigeria, sono noti i
report di Amnesty International sulla corruzione e la
tortura praticate, anche a fini estorsivi, dalla polizia
mentre, quanto alla sicurezza del paese, ha fatto
riferimento all’ultimo rapporto del M.A.E. che registra
un peggioramento della situazione generale del paese
e segnala azioni terroristiche e diffusa criminalità
anche nel sud est del paese e quindi anche al di fuori
delle aree di maggiore influenza di Boko Haram.
8. Vanno pertanto respinti il primo e il terzo motivo di
ricorso mentre devono essere accolti il secondo e
quarto motivo con assorbimento dei restanti motivi
che verranno esaminati dalla Corte di appello di

7

protezione avanzata dal ricorrente sin dalla fase

Cagliari cui la causa va rinviata anche per la decisione
sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e terzo motivo di ricorso
accoglie il secondo e il quarto motivo, assorbiti i restanti

appello di Cagliari che, in diversa composizione, deciderà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21
novembre 2017.
Il Presidente
.
MagdIa hstiano
)

motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di

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