Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2682 del 05/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 05/02/2010), n.2682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3785-2008 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’avvocato CHIARA TURCO, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che rappresenta

e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6409/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/01/2007 R.G.N. 8839/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per improcedibilità, in subordine

accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27.9.2006 – 30.1.2007, la Corte d’Appello di Roma, rigettò il gravame proposto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa nei confronti di C.E. avverso la sentenza di prime cure, che aveva condannato la parte datoriale al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze su 13^ e 14^ mensilità per effetto del computo del compenso per lavoro straordinario, nonchè al ricalcalo dell’indennità di anzianità – TFR per effetto dell’inclusione dei compensi percepiti per straordinario e dell’indennità carte valori.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria. L’intimato C.E. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia violazione del CCNL grafici del 1992, nonchè degli artt. 2120 e 1322 c.c., dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto il diritto all’inclusione del compenso per lavoro straordinario nella base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto anche dopo l’entrata in vigore del CCNL del 1992, in forza di un’erronea interpretazione degli artt. 21 e 34 di tale contratto, in particolare ritenendo che le parti collettive non avessero inteso derogare alle disposizioni di cui all’art. 2120 c.c., così come modificato dalla L. n. 297 del 1982.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia violazione di legge (art. 1322 c.c. in relazione alla normativa collettiva applicabile alla fattispecie), lamentando l’erroneità dell’interpretazione data dalla Corte territoriale alla disciplina pattizia vigente sino all’ottobre 1992, dovendo tenersi conto delle specifiche clausole che, in relazione ai cosiddetti istituti indiretti dettano le voci retributive da prendere in considerazione, senza fare riferimento ai compensi per lavoro straordinario.

2. Deve premettersi che, prevedendo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 (applicabile ratione temporis alla presente controversia) il ricorso per cassazione anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in tali ipotesi questa Corte, analogamente a quanto già in precedenza stabilito in tema di interpretazione dei contratti collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, può procedere alla diretta interpretazione dei contratti, secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., procedendo all’esame dell’intero contratto ex art. 1363 c.c. e non delle sole clausole denunciate.

3. Deve preliminarmente affrontarsi la questione, sollevata dal PG e, comunque, rilevabile d’ufficio, inerente al deposito per intero dei contratti collettivi su cui il ricorso si fonda, essendosi la parte ricorrente limitata a riportare in ricorso il testo di alcuni articoli, o di loro parti, e di allegare al ricorso medesimo solo parti dei predetti contratti.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, (nel testo attualmente vigente, applicabile nella presente controversia ratione temporis) recita che:

“Insieme con il ricorso debbono essere depositati sempre a pena di improcedibilità …4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Questa Corte ha già avuto modo di osservare che tale norma impone alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale (cfr, ex plurimis, Cass., n. 15495/2009), riferendosi ai “contratti o accordi collettivi” senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli o parti di articoli del contratto, dovendo inoltre essere letta congiuntamente al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 laddove è previsto che il ricorso deve contenere “la specifica indicazione … dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Tale scelta legislativa è coerente con i principi generali dell’ordinamento, che non consentono a chi invoca in giudizio un contratto di produrre solo una parte del documento, nonchè con i canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.) e, in particolare, con la regola di interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), che implica la necessità di avere a disposizione il testo nella sua interezza.

Ne consegue che, nonostante l’avvenuta riproduzione nel ricorso delle disposizioni che regolano la materia per cui è causa, proprio la mancanza del testo integrale non consente di escludere che in altre parti del contratto vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dell’argomento trattato.

4. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

Non è luogo a pronunciare sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010

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