Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26819 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 25/11/2020), n.26819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15709-2019 proposto da:

LO. AUSTRIA GMBH, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ TARTAGLIA 3,

presso lo studio dell’avvocato VITTORIO LARGAJOLLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato AUGUSTO DOSSENA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3323/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. LO. AUSTRIA GmbH, già Goldbet, ha impugnato l’avviso di accertamento per il pagamento dell’imposta unica scommesse emesso nei suoi confronti quale bookmaker responsabile in solido con il titolare di una agenzia di raccolta scommesse (altrimenti definita centro trasmissioni dati, CTD). E’ stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 53 Cost. – del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 e della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), nella parte in cui prevedono che – nelle annualità d’imposta anteriori al 2011 – siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Pronunciatasi la Corte, con sentenza n. 27/2018, il ricorso della Goldbet è stato respinto. Ha proposto appello la società austriaca e la CTR ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che i profili di incostituzionalità della norma evidenziati nella sentenza n. 27/2018 si riflettono solo sulla peculiare posizione del titolare della ricevitoria e non riguardano in alcun modo la autonoma responsabilità del bookmaker non autorizzato.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società affidandosi a tre motivi. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

3.- La controversia non si presenta di immediata evidenza decisoria atteso che essa involge questioni non ancora esaminate da questa Corte, quali la qualificazione della responsabilità solidale del bookmaker, e se ad essa si estendano gli effettivi dell’intervento manipolativo della Corte Costituzionale. Inoltre, seppure il complessivo quadro è oggi definito anche sentenza resa CGUE in data 26 febbraio 2020 (C- 788/18) ove si afferma che l’art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, sono prospettate alcune questioni sulla natura del tributo e sulla sua neutralità fiscale che richiedono un intervento nomofilattico idoneo a fornire indicazioni di inquadramento sistematico.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione al Presidente della quinta sezione per trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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