Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26819 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18523-2014 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’Avvocato CINZIA DE MICHELI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’Avvocato SALVATORE NICOLA, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2013 del TRIBUNALE di ALBA del 05/06/2013,

depositata il 05/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato STUMPO VINCENZO, difensore del controricorrente, che

si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile, con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis e ter c.p.c., il ricorso proposto da G.S. avverso la sentenza del Tribunale di Alba che aveva rigettato la domanda di condanna dell’Inps al pagamento in suo favore di crediti di lavoro diversi dal T.F.R. a carico del Fondo di garanzia costituito presso l’Istituto per un importo di Euro 2.863,43 oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate.

Il giudice di appello ha evidenziato che il Tribunale si era conformato alla giurisprudenza di legittimità che afferma che in caso di insolvenza del datore di lavoro il diritto del lavoratore ad ottenere dall’Inps il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinta rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, dunque, la domanda di insinuazione al passivo del fallimento non interrompe la prescrizione nei confronti del fondo di garanzia che si prescrive con il decorso del termine di un anno da quando il credito è divenuto esigibile.

Poichè nella specie il termine decorreva dal 25.5.2004 – data del deposito del decreto del giudice delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo – la domanda al Fondo del 4.10.2010 era senz’altro tardiva essendo maturata la prescrizione D.Lgs. n. 80 del 1992, ex art. 2, comma 5.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Alba ricorre G.S. che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. della L. n. 241 del 1990, art. 1 degli artt. 1375 e 1175 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Inoltre censura l’ordinanza della Corte di appello che avrebbe omesso di pronunciare sulle censure formulate con il gravame e riproposte con il ricorso per cassazione.

Censura poi la sentenza della Corte di appello per avere, in violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. condannato il ricorrente al pagamento delle spese sebbene fosse stata depositata la dichiarazione necessaria ai fini dell’esonero.

L’Inps si è costituito per resistere al ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie insistendo nelle conclusioni prese.

Tanto premesso nel ribadire che “le circolari dell’ INPS non possono derogare alle disposizioni di legge e neanche possono influire nell’interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all’organizzazione dell’ente” (cfr. in termini Cass. 26 maggio 2005 n. 11094 relativa proprio ad una fattispecie in tema di intervento del Fondo di garanzia) va rammentato che questa Corte con riferimento al TFR, ma affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti (Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass. n. 27917 del 19 dicembre 2005) ha, di recente, ritenuto che nel caso in cui si controverta di crediti di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1 – vale a dire “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono” – il diritto del lavoratore di ottenere dall’I.N.P.S., in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva).

Il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l’interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l’assunzione da parte dell’ente previdenziale, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, di un’obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.

Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo previdenziale, in presenza dei già ricordati presupposti previsti dalla legge:

1.- insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;

2.- formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata.

In sostanza il Fondo di garanzia è istituito presso l’I.N.P.S. con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro.

Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell’esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell’esecuzione forzata.

Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata.

La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all’I.N.P.S. (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939).

La natura previdenziale dell’obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, a 10875, 23 luglio 2012, n. 12852).

Orbene l’odierno ricorrente, a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo in data 25.5.2004, ha presentato domanda all’I.N.P.S. in data 4 ottobre 2010 (ricorso giudiziario poi del 20.7.2012) quando il termine annuale di prescrizione dei crediti azionati era da ritenere ormai spirato, non essendo intervenuti altri atti interruttivi.

La censura formulata nel primo motivo di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Alba è dunque manifestamente infondata e deve essere rigettata.

Inammissibile invece l’analoga censura proposta con il secondo motivo avverso l’ordinanza della Corte di appello.

Come di recente statuito dalle sezioni unite di questa Corte “L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione.” (cfr. Cass. s.u. 2 febbraio 2016 n. 1914).

E’ fondato invece il motivo di ricorso che investe la condanna contenuta nell’ordinanza della Corte di appello al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.:

La Corte territoriale, infatti, in violazione del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. non ha tenuto conto della dichiarazione depositata in atti ai fini dell’esonero dal pagamento delle spese di lite.

In tali limiti deve essere riformata l’ordinanza della Corte di appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, è possibile ai sensi dell’art. 384 c.p.c.decidere nel merito e dichiarare non ripetibili le spese del giudizio di appello.

Il limitato accoglimento del ricorso per cassazione giustificherebbe una parziale compensazione delle spese che nel resto dovrebbero restare a carico del ricorrente soccombente ma in considerazione dell’esistenza delle condizioni di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. si reputa corretto dichiarare complessivamente non ripetibili anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso. Dichiara inammissibile il secondo. Accoglie il terzo.

Cassa l’ordinanza della Corte di appello di Torino in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili le spese. Dichiara non ripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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