Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26818 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16632-2015 proposto da:

M.B., in proprio e quale legale rappresentante della TRIAL

SRL elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’Avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli Avvocati ROBERTO PINZA, RICCARDO PINZA GERMANO

DONDI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati SCIPLINO ESTER

ADA VITA, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO LELIO MARITATO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

15/01/2015, depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato CANTELLI UMBERTO, (per delega dell’Avvocato VESCI

GERARDO), difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato DI ROSE EMANUELE, delega verbale dell’Avvocato SGROI

ANTONINO, difensore del controricorrente che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 4.2.2015, la Corte di appello di Bologna respingeva il gravame proposto da M.B. inteso alla riforma dell’impugnata decisione nella parte in cui aveva ritenuto insussistente il requisito della subordinazione del rapporto di lavoro instaurato con la Trial srl per il periodo dal 1.11.1995 al 31.3.2005 ed accoglieva l’impugnazione dell’INPS contro la sentenza definitiva di condanna dell’istituto alla rifusione di Euro 278,490,00 per contributi indebiti, rilevando l’improponibilità della relativa domanda.

Osservava la Corte territoriale che non era emersa dall’istruttoria l’elemento della subordinazione del rapporto instaurato con la società dal M. e che, quanto alla censura formulata dall’INPS, la restituzione della contribuzione non era stata mai preventivamente richiesta, onde la domanda era da dichiarare improponibile.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il M., in proprio e quale rappresentante della TRIAL s.r.l., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo, viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 3 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, quest’ultimo in combinazione con l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, rilevandosi che la Corte del merito ha violato le regole in materia di prove avendo menzionato un documento che negava la fondatezza del tenore della dichiarazione resa dal M., unica posta a base della decisione.

Con il secondo motivo, si denunzia la violazione degli artt. 2094 e 2095 c.c. e nuovamente degli articoli richiamati nel primo motivo, ritenendosi che non potessero essere considerate generiche ed irrilevanti ai fini di causa le deposizioni dei testi escussi.

Con il terzo motivo, viene lamentata violazione c/o falsa applicazione della L. n. 967 del 1953, art. 3, comma 3 come integrato dalla L. n. 44 del 1973, art. 4 nonchè dell’art. 437 c.p.c., rilevandosi che la posizione contributiva non doveva essere necessariamente annullata in difetto di subordinazione, potendo rimanere accreditata come contribuzione “atipica”.

Con il quarto motivo, si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., artt. 442 e 437 c.p.c., nonchè della L. n. 533 del 1973, art. 7 e degli artt. 3, 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 1, ed è dedotta la nullità della sentenza, sostenendosi che in tema di indebito oggettivo non sia necessaria la domanda amministrativa e che in ogni caso la mancanza della stessa sia tale da determinare l’improponibilità dell’azione solo ove la stessa sia espressamente prevista dalla legge.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, se ne rileva l’inammissibilità posto che, quanto alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., parte ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio. Al contrario, un’autonoma questione di malgoverno delle norme sopra richiamate può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori. P’, poichè, in realtà, nessuna di queste tre situazioni è rappresentata nei motivi anzi detti, le relative doglianze sono mal poste.pur vero che il ricorrente si duole della rilevanza attribuita alla dichiarazione resa dal M. in sede ispettiva in materia di diritti indisponibili e in contrasto con il documento, riprodotto in sede di ricorso per cassazione, verbale di seduta del c.d.a. della società. Tuttavia, la Corte territoriale, che non ha attribuito valore confessorio alle dichiarazioni del M. proprio per la natura indisponibile dei diritti relativi, ha rilevato che il complesso materiale istruttorio, ivi comprese le deposizioni testimoniali raccolte, era tale da escludere il vincolo) di subordinazione dedotto e peraltro il documento richiamato non si poneva in termini preclusivi, quanto al suo contenuto – per quanto valutato dalla stessa Corte – rispetto al coacervo delle risultanze processuali, il che induce a ritenere l’utilizzo ragionevole da parte dei giudici di merito del potere discrezionale attribuito dagli artt. 115 e 116 c.p.c..

Va, in ogni caso, aggiunto, quanto ai suddetti profili di violazione di legge, che è costante l’insegnamento di questa Corte per cui il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare i fondamento della denunziata violazione (così e per tutte, Cass. n. 16038/13).E’ di tutta evidenza che, tanto con riguardo alle sopra indicate violazioni di legge quanto con riguardo al preteso malgoverno delle risultanze istruttorie, pur sotto un’intitolazione evocativa dei casi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, parte ricorrente non ha formulato altro che pure questioni di merito, il cui esame è per definizione escluso in questa sede di legittimità.

Anche per le successive doglianze (secondo motivo) valgono analoghe considerazioni, poichè le stesse attengono nella sostanza, per come formulate, a profili valutativi delle risultanze di causa che non possono costituire oggetto di esame in sede di legittimità e non alla erronea sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie di cui alle norme evocate, che rilevano come parametri di riferimento legale. In ordine al terzo motivo, tenuto conto dei rilievi contenuti nella memoria illustrativa, la censura è prospettata in modo inconferente, posto che rispetto al decisum, che rileva una preclusione per la novità della questione dedotta, il ricorrente avrebbe dovuto contestare l’asserito carattere di novità riportando parti del ricorso originario in cui era stato già affrontato il profilo menzionato, in conformità all’esigenza di un pregresso contraddittorio sullo stesso.

Infine, con riguardo alla questione prospettata nel quarto motivo, afferente alla improponibilità della domanda di restituzione dei contributi indebitamente corrisposti, perchè non preceduta da istanza amministrativa, si rileva che da consolidata giurisprudenza di questa Corte la preventiva presentazione della stessa è stata ritenuta non necessaria con riferimento alla domanda di ripetizione dell’indebito proposta dall’INPS nei confronti di imprese in relazione a sgravi contributivi indebitamente percepiti, con riferimento all’affermato principio della decorrenza degli interessi sulle somme da restituire all’istituto previdenziale dalla domanda giudiziale e non da quella amministrativa, in ragione della non assimilabilità di tale ipotesi alla domanda amministrativa avanzata dai privati nei confronti degli enti previdenziali per la ripetizione di somme indebitamente versate (cfr. Cass. 1756/2001, e, con riferimento alla generale indispensabilità di preventiva domanda amministrativa, Cass. 16153/2001, Cass. 6931/96 e, da ultimo, anche Cass. 23086/2008)).

Alla stregua di tali considerazioni, deve pervenirsi al rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza del M. e si liquidano come da dispositivo.

Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 deve rilevarsi, in ragione del rigetto dell’impugnazione, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’indicata normativa, posto a carico del ricorrente (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 5130,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimorso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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