Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26816 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.22/12/2016), n. 26816
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22684-2015 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI
PERITI COMMERCIALI, in persona del Direttore Generale e procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI
44, presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BERETTA
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.D., elettivamente domiciliato ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso
lo studio dell’avvocato FRANCO ANTONAZZO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ADRIANO BIANCO giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 156/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
3/02/2015, depositata il 23/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Giovanni Beretta difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Franco Antonazzo difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:”Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia T.D., titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i Ragionieri ed i Periti commerciali (CNRP) con decorrenza anteriore al 1 gennaio 2007, chiedeva che la Cassa fosse condannata, in applicazione del criterio del pro rata previsto dalla L. 8 agosto 1995, art. 3, comma 12, a riliquidare il trattamento pensionistico secondo le modalità di calcolo previste antecedentemente alla delibere adottate dal Comitato dei delegati della Cassa in data 22.6.2002 e 7.06.03.
Accolta la domanda e proposto appello dalla CNRP, la Corte d’appello di Bologna con l’impugnata sentenza rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la CNRP affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la il T..
Con i primi due motivi di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4): sul primo motivo di appello con il quale era stata riproposta l’eccezione di intervenuta decadenza dall’azione giudiziaria intrapresa giusta il combinato disposto di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e succ. integrazioni e modifiche, all’art. 443 c.p.c. art. 25 dello Statuto della CNPR; sul secondo motivo di gravame con il quale era stata lamentata la omessa pronuncia da parte del Tribunale in merito alla eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata nella memoria di costituzione e risposta in primo grado.
Con il terzo motivo è dedotta violazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, come novellato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, in relazione alla norma di interpretazione autentica della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488, sostenendosi che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice, le norme sopravvenute hanno sanato retroattivamente le delibere adottate dalle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (e, quindi, anche dalla CNRP) che non hanno applicato rigorosamente il principio del pro rata, conservandone, pertanto, la piena legittimità ed efficacia.
Con il quarto motivo è dedotta violazione del solo L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, lamentandosi che la sentenza impugnata avrebbe ricostruito il principio del pro rata in maniera distorta ritenendo che esso, derogando al generale criterio dell’applicazione della normativa vigente al momento della maturazione dei requisiti per la pensione, consente di salvaguardare periodi di anzianità contributiva per i quali non è maturato alcun diritto a pensione; e nel senso che detto principio consente al pensionato di conservare, nell’ambito dello stesso sistema, il criterio quantitativo di determinazione della pensione a sè più favorevole. Non sussisterebbe, invece, un diritto quesito dell’assicurato a conservare i più favorevoli criteri di liquidazione della prestazione precedentemente vigenti, in quanto il diritto a pensione viene ad esistenza solo nel momento in cui sono realizzati i requisiti previsti dalla legge. In conseguenza, le delibere adottate ben potevano rettificare in senso peggiorativo il previgente regime di calcolo del trattamento pensionistico, con riguardo alle posizioni assicurative degli iscritti che non avessero ancora maturato i requisiti per accedere a quel trattamento.
I primi due motivi di ricorso sono entrambi fondati in quanto effettivamente sui primi due motivi di appello – trascritti nelle parti clic interessano in ossequio al principio di autosufficienza – nulla è detto (sull’omessa pronuncia cfr. Cass. n. 25761 del 05/12/2014, Cass. n. 25714 del 04/12/2014; Cass. n. 22759 del 27/10/2014).
L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento degli altri.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone l’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri – con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 – la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione ai motivo accolti con rinvio ad altro giudice a designarsi.”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
La ricorrente Cassa ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui dichiara di voler aderire all’orientamento espresso dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 17742 dell’8 settembre 2915 e chiede la compensazione delle spese.
Il Collegio ritiene di condividere pienamente il contenuto della riportata relazione e, pertanto, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, seni n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).
PQM
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016