Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26815 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 21/10/2019), n.26815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11748/2017 R.G. proposto da:

P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Minucci;

– ricorrente –

contro

Generali Italia S.p.A. e G.L.;

– intimati –

per il regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di

Napoli n. 4575/2017, depositata il 19 aprile 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 23 maggio 2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile che chiede, in

accoglimento del ricorso, dichiararsi la competenza del Giudice di

pace di Napoli.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Napoli ha confermato la pronuncia del Giudice di Pace di Napoli che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio (in favore del Giudice di Pace di Marano o di quello di Treviso) nella controversia promossa da P.A. nei confronti di G.L. e della Generali Italia s.p.a, (quale impresa designata dal F.G.V.S.), per il risarcimento dei danni riportati in un sinistro stradale avvenuto in Qualiano in data 4/12/2013 (allorquando l’attrice era stata investita dall’autovettura di proprietà del G., che era risultata non coperta da assicurazione per la r.c.a.);

P.A. ha proposto regolamento di competenza affidato a tre motivi, che denunciano – distintamente – la violazione degli artt. 18,19 e 20 c.p.c., evidenziando che l’eccezione di incompetenza era stata formulata in modo incompleto, senza che la competenza del giudice adito fosse stata contestata in riferimento al domicilio del G. e all’esistenza di uno stabilimento della Generali Italia e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio in relazione all’oggetto della domanda, nonchè in riferimento ai fori facoltativi di cui all’art. 20 c.p.c.;

dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;

il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso e per la dichiarazione della competenza del Giudice di Pace di Napoli;

con ordinanza interlocutoria in data 9/3/2018 questa Corte ha mandato alla cancelleria di richiedere al Tribunale di Napoli di trasmettere il fascicolo relativo alla controversia iscritta al n. 6428/2015 R.G., definita con sentenza n. 4575/2017, nonchè di, precisare se e, in ipotesi, quando la sentenza sia stata comunicata alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

dalla documentazione acquisita risulta che il provvedimento impugnato con istanza di regolamento di competenza è stato ritualmente comunicato alle parti in data 19/04/2017, dovendosi pertanto ritenere tempestiva la proposizione del detto mezzo, avvenuta con atto notificato a mezzo p.e.c. il 27/04/2017;

le censure risultano fondate alla luce del principio secondo cui “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., comma 1 (…) comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell’eccezione richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili” (Cass. n. 17020 del 2011; cfr. ex multis anche Cass. n. 21769 del 2016);

nel caso in esame l’eccezione è stata sollevata in modo incompleto, non essendo stata contestata l’esistenza, nell’ambito territoriale rientrante nella competenza del Giudice di Pace di Napoli, del domicilio del convenuto G. (avente rilievo autonomo rispetto alla residenza) e di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in causa per l’oggetto della domanda per la convenuta Generali; neppure risulta contestata l’applicabilità del forum destinatae solutionis (anch’esso autonomo e distinto dal forum commissi delicti); l’incompletezza della eccezione era stata, inoltre, fatta valere con motivo di appello della P., siccome rilevasi dalla lettura dell’atto di appello;

ne consegue che l’incompletezza dell’eccezione ha comportato il radicamento della competenza del Giudice di Pace adito, in relazione ai criteri non contestati;

deve pertanto affermarsi la competenza per territorio del Giudice di Pace di Napoli, avanti al quale dovrà essere riassunta la causa;

le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

dichiara la competenza del Giudice di Pace di Napoli, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Condanna gli intimati al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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