Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26814 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 13/12/2011), n.26814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul conflitto di competenza sollevato da:

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE, con ordinanza depositata il

21 gennaio 2011;

nei confronti di:

TRUBUNALE DI ANCONA;

nel procedimento vertente tra:

I.J.S. e N.S.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ancona, adito con ricorso ex art. 148 c.c. da I. J. che ha chiesto la condanna del coniuge N.S. a corrisponderle una somma mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore J., con provvedimento in data 10 maggio 2010 ha declinato la propria competenza in favore dei Tribunale per i minorenni delle Marche; il giudice minorile, che è stato investito del ricorso ex artt. 336 e 333 c.c. da parte di N.S. cui si è opposta la moglie che ha richiesto in via riconvenzionale che il Tribunale deliberi in ordine all’affido della minore e al suo mantenimento, con decreto depositato in data 21 gennaio 2001 ha rigettato l’azione proposta ex artt. 333 e 336 c.c., ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi in ordine alla domanda riconvenzionale relativa alla regolamentazione dell’affido e ha sollevato conflitto in ordine alla sua competenza a decidere sulla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Ancona.

Premesso che non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza del vincolo coniugale tra le parti e allo status di figlia legittima della coppia della minore, la competenza del Tribunale indicato discende dal dettato dell’art. 38 disp. att. c.c. che attribuisce al tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, posto che non vi è alcuna norma che diversamente disponga in ordine ai provvedimenti ex art. 148 c.c. quale è quello invocato dalla madre della minore;

nè rileva la circostanza che siano stati contestualmente richiesti provvedimenti concernenti l’affido sia perchè la connessione tra tale giudizio e quello concernente il mantenimento è stata ritenuta idonea a radicare la competenza presso il giudice minorile solo con riferimento ai figli naturali (Cassazione civile, sez. 1, 3 aprile 2007, n. 8362) sia perchè nella specie anche in relazione ai provvedimenti concernenti l’affido la competenza appartiene ai giudice ordinario in quanto deve necessariamente farsi applicazione del dettato dell’art. 155 c.c. pur in assenza di un procedimento di separazione giudiziale, non essendo ipotizzabile in presenza di una separazione di fatto una carenza di tutela giurisdizionale nelle situazioni di conflitto.

Non si deve provvedere in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Ancona a conoscere della domanda proposta da I.J.S. nei confronti di N.S. e ne cassa la pronuncia declaratoria.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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