Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26813 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12678-2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO

ATTILIO 5, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MILFZIANO,

rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO VENEZIA, GIUSEPPE

STASSI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del suo

Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dagli

avvocati DOMENICO CANTAVENERA, PIETRO DE LUCA giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2335/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

4/12/2014, depositata il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Francesco Stallone difensore della ricorrente che si

riporta ai motivi del ricorso;

udito l’Avvocato Antonio Ielo (delega avvocato Domenico Cantavenera)

difensore della controricorrente che si riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.A., premesso di avere prestato la propria attività di lavoro in favore della Azienda Sanitari Provinciale di Agrigento sulla base di plurimi contratti a termine, dedotta la illegittimità dei detti contratti, ha adito il giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca chiedendo l’accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna dell’Azienda convenuta alla riassunzione in servizio ed al risarcimento del danno.

Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarata la illegittimità dei contratti inter partes, ha condannato la convenuta al risarcimento del danno quantificato in misura pari alle retribuzioni dalla data di messa in mora individuata nel 19 ottobre 2009 sino alla sentenza.

La Corte di appello di Palermo, in accoglimento dell’appello principale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ritenuto assorbito l’appello incidentale della G. avente ad oggetto la corretta individuazione della data di messa in mora, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento del danno.

Il giudice di appello ha premesso la conformità al diritto comunitario e specificamente alla clausola 5 della Direttiva n. 1970/99, sotto il profilo dell’adeguatezza della misura sanzionatoria alla repressione dell’abuso del ricorso ai contratti a termine, della previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, che, in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilisce il diritto del lavoratore interessato al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro. Ha ritenuto che in base all’art. 36 D.P.R. cit. il risarcimento del danno non si configura quale conseguenza automatica della prestazione resa in violazione di legge ma richiede la prova dell’effettivo pregiudizio subito dal lavoratore. Pertanto, non avendo nulla a riguardo allegato e provato la G. la quale, in domanda,. si era limitata genericamente ad invocare la tutela risarcitoria in funzione alternativa alla conversione, la richiesta di risarcimento del danno risultava infondata.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la originaria ricorrente sulla base di due motivi; l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha resistito con tempestivo controricorso, successivamente illustrato con memoria.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di inammissibilità del primo motivo di ricorso e di accoglimento del secondo.

Il Collegio condivide tale proposta, non inficiata dalle deduzioni difensive svolte nella memoria di parte controricorrente, relativamente al secondo motivo e ritiene che le questioni agitate con il primo motivo siano rimaste assorbite dall’accoglimento del secondo. Si premette che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto “error in iudicando”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la decisione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non avere il giudice del gravame valutato la inammissibilità della eccezione/domanda formulata, per la prima volta nel ricorso in appello dell’Azienda con riferimento al mancato assolvimento dell’onere della prova relativo al danno. Ha sostenuto il carattere di novità della questione non sollevata nella memoria di costituzione di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e della Direttiva U.E. – n. 1999/70. Ha sostenuto che la previsione dell’art. 36 cit., come interpretata dal giudice di appello, si poneva in contrasto con il diritto comunitario in punto di necessità per lo Stato membro di adottare efficaci misure sanzionatorie destinate a prevenire l’abuso del ricorso al contratto a termine e ribadito la configurabilità “in re ipsa” di un pregiudizio risarcibile.

Le censure sviluppate con il secondo motivo, che investono la statuizione di integrale rigetto della domanda di risarcimento del danno, sono meritevoli di accoglimento alla luce della recente pronunzia con la quale le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito. (Cass. n. 5072 del 2016).

A tale giurisprudenza si ritiene di dare continuità. A tanto consegue l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e la cassazione della decisione con rimessione ad altro giudice di secondo grado che, nel pronunziare sulla domanda di risarcimento del danno, si atterrà ai principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza ora richiamata.

Al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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