Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26812 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27166-2014 proposto da:

N.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11,

presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6156/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

19/06/2013, depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Don. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del controricorrente che si

riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 6156/2013 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di N.R. intesa al conseguimento della pensione di inabilità ex L. n. 118 del 1971 ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite.

In relazione alla statuizione di condanna alle spese di lite, l’unica ancora rilevante, il giudice di appello ha ritenuto insussistenti le condizioni per farsi luogo all’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; ciò in quanto la dichiarazione prescritta a tal fine dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 convertito in L. n. 326 del 2003, apposta in calce ai ricorsi di primo e secondo grado non era stata sottoscritta dalla parte personalmente ma solo dal difensore e in quanto l’autocertificazione dell’interessata era priva dell’impegno a comunicare le variazioni di reddito intervenute in corso del giudizio e riferita al solo reddito personale.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso N.R. sulla base di un unico motivo; l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ha censurato la decisione per avere escluso la sussistenza delle condizioni per farsi luogo all’esonero dalle spese. Ha in particolare sostenuto la idoneità a tal fine della dichiarazione sostitutiva resa dall’interessata osservando che non era a tal fine richiesta anche l’esplicito impegno a comunicare le variazioni reddituali verificatesi in corso di causa. Ha quindi richiamato la certificazione in atti dell’Agenzia delle Entrate relative al reddito della N. e del coniuge.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di accoglimento del ricorso. Il Collegio condivide tale proposta.

Preliminarmente deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione atteso che, a differenza di quanto sostenuto dall’INPS, esso contiene la specifica indicazione degli atti e documenti di causa sui quali si fonda il motivo e dei dati indispensabili a favorirne la reperibilità nell’ambito del giudizio di merito; contiene, inoltre, la riproduzione sia pure in termini sintetici, del contenuto degli stessi.

Nel merito si premette che, secondo quanto chiarito da questa Corte, in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 convertito nella L. n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva “nelle conclusioni dell’atto introduttivo” va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicchè va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (Cass. ord. n. 16284 del 2011); è stato inoltre affermato che l’onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e l’adempimento di tale onere esplica efficacia anche nelle fasi successive, valendo, fino all’esito definitivo del processo, l’impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti. (Cass. n. 13367 del 2011) e che l’interpretazione letterale e logico-finalistica della norma rende evidente che il legislatore non ha voluto prevedere alcuna rigida formula per il soddisfacimento del suddetto onere e soprattutto che si è limitato a subordinare l’esenzione esclusivamente alla tempestiva presentazione della dichiarazione suindicata, senza prevedere che, nell’ambito della dichiarazione stessa, debba essere contenuto anche l’impegno a comunicare le variazioni reddituali rilevanti (v. fra le altre, Cass. n. 9207 del 2012) essendo tale impegno prescritto per legge senza che sia necessario farne esplicita menzione nella autocertificazione iniziale.

In base ai menzionati principi deve essere affermata la idoneità a determinare l’esonero dal pagamento delle spese di lite della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’interessata, in quanto richiamata nella dichiarazione apposta in calce al ricorso di primo grado – valevole anche per i successivi gradi – risultando irrilevante la assenza dell’esplicito impegno a comunicare le variazioni di reddito intervenute nel corso del giudizio e dovendo altresì evidenziarsi che tale dichiarazione conteneva l’indicazione anche del reddito del coniuge.

A tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione, con decisione nel merito della stessa non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Le spese del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese del giudizio di secondo grado. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500,00 per compenti professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge. Con distrazione in favore dell’Avv. Ester Terrari Morandi, antistataria.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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