Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26812 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA DEI QUIRITI

3, presso lo studio dell’avvocato PROIETTI FABRIZIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARONTINI ANTONELLA

giuste procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 260/09 RG V.G. della CORTE D’APPELLO di

TRIESTE del 23/06/09, depositata il 25/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito l’Avvocato Proietti Fabrizio difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

è presente il p.g. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che A.V. e le altre ventisei persone indicate in epigrafe, con ricorso del 23 marzo 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo un motivo di censura, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Trieste depositato in data 25 settembre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sui ricorsi degli odierni ricorrenti – volti ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha rigettato la domanda di equa riparazione;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con distinti ricorsi del 20 maggio 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) gli odierni ricorrenti, asseritamente titolari del diritto alla riliquidazione dell’indennità ausiliaria in relazione all’indennità perequativa per il personale delle Forze Armate, avevano proposto – con ricorso del 29 gennaio 2003 – la relativa domanda dinanzi alla Corte dei conti; b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza di rigetto del 2 aprile 2008;

che la Corte d’Appello di Trieste, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando che: a) l’esito sfavorevole del ricorso emergeva dallo stesso dettato normativo di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001, come rilevato nella sentenza di rigetto della Corte dei conti; b) la tesi che l’indennità perequativa non produce effetti ai fini della determinazione dell’indennità ausiliaria era stata confermata dalla Corte costituzionale; c) “… la chiarezza del dettato normativo, al di là dell’orientamento giurisprudenziale successivamente formatosi, che non può quindi essere imputato ai ricorrenti, sia sintomatico della consapevolezza di questi ultimi di instaurare una lite con esito per essi sfavorevole a fronte di un’ordinanza della Corte costituzionale emessa cinque mesi dopo l’instaurazione della lite”.

Considerato che, con il motivo di censura, viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, l’affermata piena consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dinanzi al Giudice contabile, nonchè l’apoditticità della motivazione, nella parte in cui ha affermato che i ricorrenti avevano promosso una lite temeraria ed avevano, perciò, abusato del processo;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che la censura è fondata;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi sull’esito del giudizio presupposto, senza accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di cinque anni e due mesi circa (dal 29 gennaio 2003 al 2 aprile 2008), sicchè, detratti tre anni di ragionevole durata, il periodo di durata irragionevole si è protratto per due anni e due mesi circa;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio d’appello, di un anno per il giudizio di legittimità e di un ulteriore anno per la fase di rinvio, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va determinato in Euro 1.650,00 per i due anni e due mesi circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo, in favore di ciascuno dei ricorrenti;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 2.900,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 2.130,00 (Euro 310,00 + Euro 1.820,00 per gli altri ventisei ricorrenti) per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di Euro 1.650,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 2.900,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 2.13 0,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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