Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26811 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8423-2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

98/E, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DI FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

E contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE CENTRALE DI ROMA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5015/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. TOMMASO BASILE che ha chiesto

il rigetto.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. C.S. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva elevato da Euro 420.000,00 ad Euro 1.145.000,00, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, il valore di un appartamento sito in (OMISSIS) compravenduto con atto del (OMISSIS). La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva in parte il ricorso della contribuente dando atto che il fabbricato non era ricompreso nella macrozona indicata dall’ufficio ai fini dell’applicazione dei valori O. ma in altra macrozona di minor valore; tuttavia, trattandosi di fabbricato di pregio che non risentiva del degrado proprio di tale seconda macrozona, il valore doveva indicarsi nella somma intermedia di Euro 848.700,00.

La CTR del Lazio, investita dell’appello della contribuente, lo rigettava sul rilievo che legittimamente la CTP aveva accertato il valore dell’immobile sulla base dei valori OMI indicati per la zona di maggior pregio ((OMISSIS)/(OMISSIS)) e di quella di minor pregio ((OMISSIS)/(OMISSIS)) ove effettivamente si trovava il fabbricato, tenendo conto però della particolare ubicazione del fabbricato medesimo.

1. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR ritenuto legittimo l’avviso di rettifica fondato sui valori OMI, peraltro riferiti a macrozona diversa da quella ove è sito l’immobile ((OMISSIS)) senza considerare che avrebbero dovuto essere applicati i criteri previsti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, tra i quali i valori espressi in un atto di compravendita di immobile similare in periodo di poco antecedente.

2. Con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR tenuto conto delle due perizie di parte versate in atti da cui si evinceva la congruità del valore indicato nell’atto di compravendita.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. Occorre premettere che questa Corte ha più volte chiarito che il riferimento alle stime effettuate sulla base dei valori OMI non è idoneo e sufficiente a certificare il valore dell’immobile, tenuto conto che tale valore può variare in funzione di molteplici parametri quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico nonchè lo stato delle opere di urbanizzazione (Cass. n. 20089 del 6.7.2017; Cass. 18651/2016). Ed è stato altresì affermato che, nell’ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, (legge comunitaria 2008), che ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 ed il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, conv. in L. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purchè dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di presumptio de presumpto (Cass. n. 2155 del 25/01/2019; Cass. n. 11439 del 11/05/2018; Cass. n. 9474 del 12/04/2017).

Nel caso che occupa la CTR ha ritenuto di confermare la sentenza della CTP che aveva accolto in parte il ricorso della contribuente dando atto che il fabbricato non era ricompreso nella macrozona indicata dall’ufficio ai fini dell’applicazione dei valori O. ma in altra macrozona di minor valore e che, tuttavia, trattandosi di fabbricato di pregio che non risentiva del degrado proprio di tale seconda macrozona, il valore corrispondeva alla somma intermedia di Euro 848.700,00. Ciò facendo la CTR ha ritenuto che il solo riferimento ai valori OMI – seppure modificati alla luce della particolare ubicazione dell’immobile collocato nella macrozona di minor pregio ma in posizione privilegiata costituisse presupposto sufficiente per affermare la legittimità dell’avviso, con ciò ponendosi in contrasto con i principi affermati da questa Corte.

5. L’impugnata sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e il ricorso originario della contribuente va accolto. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione del consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale in ordine alla valenza probatoria dei valori OMI in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

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