Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26811 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2230-2015 proposto da:

ALISARDA SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, MERIDIANA FLY SPA, in persona dell’amministratore

delegato pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, Viale

Giulio Cesare 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER

NIUTTA, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

ARMENTANO giuste procure a margine della prima e seconda pagina del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CAVALLARO LORENZO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

ALESSANDRO MELONI, LUIGI PAU giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 201/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 12/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/11 /2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Alessandro Meloni difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c.

2. E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data 29 dicembre 2014, in sede sindacale (e, dunque, già prima della notifica del ricorso per cassazione).

3. Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della MERIDIANA FLY s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso.

4. Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere già prima della proposizione del ricorso per cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza dell’interesse ad agire.

5. In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate tenuto conto del comportamento delle parti, addivenute alla complessiva definizione transattiva della controversia.

7.Alla definizione negoziale delle spese non vale peraltro opporre, come richiesto dal difensore della parte intimata nel corso della discussione orale, la necessità della delibazione della soccombenza virtuale per addivenire alla regolazione giudiziale delle spese con distrazione in suo favore, assumendo di non aver partecipato alla conclusione della conciliazione in sede sindacale, posto che la mancata partecipazione del difensore non infirma in alcun modo la validità, in parte qua, del negozio transattivo intervenuto tra le parti.

8.La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

9. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da dichiararsi inammissibile, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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