Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26811 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1 8311/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8289-2010 proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle

liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 8291-2010 proposto da:

CA.VI. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle

liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 8309-2010 proposto da:

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle

liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 8311-2010 proposto da:

L.V.G. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 4 6/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle

liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 1880 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

21.7.09, depositato il 1/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che C.M., Ca.Vi., B. M. e L.V.G., con distinti ricorsi del 19 marzo 2010, hanno impugnato per cassazione – ciascuno deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Trieste depositato in data 1 dicembre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sui ricorsi degli odierni ricorrenti – volti ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, ha rigettato la domanda di equa riparazione;

che resiste, con distinti controricorsi, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con distinti ricorsi del 20 maggio 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) gli odierni ricorrenti, asseritamente titolari del diritto alla retribuzione per ore di lavoro straordinario, avevano proposto – con ricorso del 19 dicembre 1995 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza di rigetto del 13 marzo 2003; c) l’appello al Consiglio di Stato era ancora pendente;

che la Corte d’Appello di Trieste, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando che: a) “… deve ritenersi che i ricorrenti non potessero non avere consapevolezza dell’esito sfavorevole della lite instaurata, come si desume chiaramente dalla parte motiva della sentenza del TAR LAZIO che evidenzia l’inesistenza del dato normativo cui ancorare la domanda dei ricorrenti, l’estrema genericità della questione di legittimità costituzionale sollevata, senza alcun indizio a sostegno della verosimile fondatezza della tesi difensiva introdotta e senza addurre alcun elemento di seria consistenza, tanto più incisivo quando si controverte di diritti soggettivi…”; b) “… nella fattispecie è provata l’assenza di qualsivoglia sofferenza o patema d’animo dei ricorrenti per il manifesto abuso del processo, avendo essi adito il giudice amministrativo nella piena consapevolezza dell’infondatezza della domanda temerariamente proposta, come si evince dal fatto che gli stessi ricorrenti riconoscono di non avere alcun appiglio nella normativa positiva …”.

Considerato che, preliminarmente, i ricorsi nn. 8289, 8291, 8309 e 8311 del 2010 devono essere riuniti, in quanto proposti contro lo stesso decreto, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che, con i motivi di censura di ciascuno dei ricorrenti, viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, l’affermata piena consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dinanzi al Giudice amministrativo, nonchè l’apoditticità della motivazione, nella parte in cui ha affermato che i ricorrenti avevano promosso una lite temeraria ed avevano, perciò, abusato del processo;

che i ricorsi meritano accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che la censura è fondata;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio deciderteli sull’esito del giudizio presupposto, senza accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, infatti, le affermazioni della Corte triestina, secondo le quali i ricorrenti hanno promosso una lite temeraria ed hanno abusato del processo, sono del tutto apodittiche, in quanto sono fondate esclusivamente sul rilievo per il quale tali caratteri “si evincono dal fatto che gli stessi ricorrenti riconoscono di non avere alcun appiglio nella normativa positiva”, senza che tale rilievo sia supportato da alcun richiamo al luogo e al tempo processuali dove una “confessione” siffatta è stata resa dagli odierni ricorrenti;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di sette anni e quattro mesi circa (dal 19 dicembre 1995 al 13 marzo 2003), sicchè, detratti tre anni di ragionevole durata, il periodo di durata irragionevole si è protratto per quattro anni e quattro mesi circa;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio d’appello, di un anno per il giudizio di legittimità e di un ulteriore anno per la fase di rinvio, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni ;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va determinato in Euro 3.600,00 per i quattro anni e quattro mesi circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo, in favore di ciascuno dei ricorrenti;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.390,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 620,00 (Euro 380,00 + Euro 240,00 per gli altri tre ricorrenti) per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li accoglie nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di Euro 3.600,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.390,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 620,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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