Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26810 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26810 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA

sui ricorso iscritto al n. 16490 del R.G. anno 2007
proposto da:
Fallimento Carpenteria Metallica Bolzano s.r.l. in persona del
curatore dom.to in Roma via Bassano del Grappa 24 presso
l’Avv. Michele Costa con l’avv. Reinhart Volgger del Foro di
Bolzano che lo rappresenta e difende per procura a margine del
ricorrente-

ricorso
contro
Comune di Merano,

domiciliato in Roma via Confaionieri n. 5

presso l’avv. Luigi Manzi con !’avv. Karl Zeller del Foro di
Bolzano che lo rappresentano e difendono, per procura speciale
controricorrente

in calce

avverso la sentenza 144 del 4.09.2006 del
Tribunale di Bolzano s.d. di Merano; udita la relazione della causa
svolta nella p.u. del 23.10.2013 dal Cons. Luigi MACIOCE; uditi gli
avvocati Michele Costa e Luigi MasIzi; presente il P.M., in persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia che
ha chiesto il rigetto dei ricorso.

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Data pubblicazione: 29/11/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17.10.1996 la soc. Carpenteria Metallica Bolzano a r.l. (C.M.B.)
e il Comune di Merano stipularono appalto per opere di falegnameria da
eseguire nella casa di ricovero di Merano nella esecuzione del quale
l’Impresa aveva iscritto riserve per il complessivo importo di lire
903.422.633. Non essendo approdato ad esito positivo il tentativo di bonario componimento, come attestato da delibera comunale del
6.12.2000, la soc. C.M.B. propose domanda di arbitrato notificandola al

a C.M.B. atto di declinatoria della competenza arbitrale. C.M.B., dal canto suo, in data 17.12.2001 notificò al Comune atto di citazione innanzi
al Tribunale di Bolzano s.d. di Merano chiedendo pertanto accertarsi il
detto credito nei confronti dell’Amministrazione comunale e condannarsi
la stessa al pagamento della somma accertanda, con interessi e rivalutazione monetaria. Si costituì il Comune con comparsa di risposta eccependo la inammissibilità della domanda per tardività sia della domanda
di arbitrato sia della citazione introduttiva e, nel merito, proponendo riconvenzionale per il ristoro dei danni cagionati dai vizi occulti delle opere.
Il Tribunale, istruita la controversia con CTU ed assunzione di prove orali, riassunto il giudizio da parte del fallimento della società attrice (dichiarato il 22.06.2005) con sentenza 4.08.2006 ha dichiarato la improcedibilità delle domande, principale e riconvenzionale, e compensato le
spese.
In motivazione il Tribunale ha affermato che il contratto, per richiamo
operato dagli artt. 5 e 12 e in forza dell’art. 9 del CSA, era regolato dal
DPGP 16 del 1993, riproduttivo in ambito provinciale delle disposizioni
del dPR 1063 del 1962,

che venivano in specie in rilievo gli artt. 46 e

47 i quali prevedevano che l’istanza di arbitrato dovesse essere notificata entro sessanta giorni dalla data nella quale era stata notificata la decisione dell’Amministrazione sul tentativo di risoluzione amministrativa,
che tanto la parte attrice quanto quella convenuta avevano la facoltà di
escludere la competenza arbitrale, che in particolare il convenuto nel
giudizio arbitrale aveva facoltà di declinare, notificando alla controparte
detta determinazione entro trenta giorni ed il destinatario, che volesse
proseguire il giudizio, aveva l’onere di proporre domanda al giudice
competente “a norma del comma precedente”, che pertanto se l’art. 46
onerava l’interessato a notificare domanda di arbitrato entro sessanta
giorni dalla notifica della decisione dell’Amministrazione sulla fase amministrativa della controversia, l’art. 47 c. 2 imponeva distinto onere

.

2

Comune il 21.06.2001 il quale, di converso, in data 12.07.2001 notificò

statuendo che esso dovesse aver corso entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto di declinazione che l’Amministrazione avesse adottato a
fronte dalla domanda di arbitrato, che nella specie, pur ritenendosi tempestiva ex art. 46 la domanda di arbitrato (in difetto di notifica della
determinazione comunale del 6.12.2000), certamente, a fronte della declinatoria comunale notificata il 12.07.2001, la citazione introduttiva di
C.M.B. notificata il 17.12.2001 dovevasi ritenere intempestiva per essere
ampiamente spirato il termine di decadenza (sanzione questa da rite-

Per la cassazione di tale sentenza – in forza di accordo per procedere
alla impugnazione per cassazione diretta – il fallimento della soc. C.M.B.
ha proposto ricorso il 24.05.2007 con unico motivo denunziante violazione di legge, al quale ha opposto difese il Comune di Merano nel controricorso del 26.6.2007. le parti hanno depositato memorie e discusso
oralmente alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dissente dalla ricostruzione che delle norme provinciali
ha inteso dare il giudice del merito ed afferma che la previsione di cui
all’art. 47 c.2, con riguardo alla prosecuzione del giudizio a norma del
comma precedente, non può operare che nei casi nei quali sia stata notificata alla parte la determinazione dell’Amministrazione sulla soluzione
della fase amministrativa della controversia diversamente infatti non ponendosi affatto un problema di prosecuzione ma semmai di instaurazione di autonomo giudizio.
Diversa è l’opinione del Comune che sottolinea come il termine
prosecuzione sia in linea con il fatto che sia stata proposta domanda di
arbitrato e che l’Amministrazione abbia declinato, pertanto onerando
l’attore innanzi agli arbitri di instaurare – appunto per “proseguire” – un
giudizio innanzi al giudice, in una chiara scelta di impulso processuale
sollecitatorio nella materia degli appalti pubblici (impulso affatto frustrato dalla scelta di consentire una instaurazione sine die).
Ritiene il Collegio di far capo alla più recente ‘ decisione di questa
Corte, la sentenza

13582 del 2006, che ha affrontato e composto le

diverse opinioni che, sulla questione in disamina (con riguardo alle identiche norme del capitolato generale di cui al dPR 1063/1962) questa
Corte aveva avuto modo di esprimere. Si trascrive dunque parte della
motivazione, recependola per intero quale motivazione della decisione di
rigetto del ricorso in disamina:
Per quanto riguarda il secondo comma dell’art. 47 – laddove prevede
che, a seguito dell’esclusione della competenza arbitrale da comunicarsi

3

nersi estensibile anche alla riconvenzionale del Comune).

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dalla parte convenuta nel termine di trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, l’altra parte, se intenda proseguire il giudizio, deve
proporre domanda avanti al Giudice competente “a norma del comma
precedente” – sono emersi due opposti orientamenti: l’uno, più risalente,
ritiene che tale rinvio debba considerarsi comprensivo anche del termine
di decadenza previsto espressamente dal primo comma il quale, a sua
volta, ha recepito (per l’ipotesi in cui l’esclusione della competenza derivi
dalla parte attrice) quello di sessanta giorni indicato dall’art. 46 (Cass.
1569/1977, Cass. 1545/1975, Cass. 376/1972, Cass. 1385/1971, Cass.
879/1966 e Cass. 2217/1964);Paltro, successivo, sostiene invece che in
mancanza di una chiara ed esplicita previsione il termine di decadenza
non può essere introdotto per analogia (Cass. 3331/1979, Cass.
627/1981, Cass. 256/1981 e Cass. 662/1988).
Ritiene il Collegio di dover seguire il primo dei due orientamenti, essendo
coerente con la “ratio” della norma e dovendosi escludere che ad una
tale interpretazione possa pervenirsi solo attraverso il ricorso all’analogia. Sotto tale secondo profilo è da escludere infatti che si finirebbe in tal
caso per applicare il termine solo facendo ricorso all’analogia, trattandosi
piuttosto di un problema di mera interpretazione in base alla quale ben
può sostenersi che il richiamo al comma precedente (“a norma del comma precedente”) per la proposizione della domanda debba intendersi operato soprattutto con riferimento al termine di decadenza in quanto diversamente, qualora si ritenga cioè che esso debba considerarsi limitato
alla specifica previsione relativa alle “disposizioni del C.P.C.”„ finirebbe
per costituire un’inutile precisazione. Non di ricorso all’analogia quindi si
tratta ma di una lettura della norma che tenga conto della tecnica adottata, costituita dal mero richiamo appunto della precedente previsione
che, in quanto volta ad evitare un’espressa ripetizione del suo contenuto,
deve intendersi operato nella sua intierezza.
In relazione poi al primo aspetto è agevole rilevare come i due articoli in
esame (46 e 47) siano volti ad assicurare la massima celerità alla definizione della controversia, essendo previsti dei termini di decadenza sia
per la notifica dell’istanza volta a promuovere l’arbitrato (art. 46, comma
1), sia per la situazione inversa in cui la parte attrice intenda esercitare
la facoltà di escludere la competenza arbitrale (art. 47, comma 1) e sia
per l’esclusione di detta competenza da parte del convenuto nel giudizio
arbitrale (art. 47, comma 2, seconda proposizione, prima parte), senza
peraltro considerare che anche l’art. 48, relativo alle deduzioni della parte cui sia stata notificata l’istanza per arbitrato, prevede al comma 2 un
termine di decadenza di sessanta giorni.
Ora, in presenza di tante previsioni, contenenti ciascuna un termine di
decadenza indicativo dell’intento del legislatore di definire, quanto prima,
le controversie non definite in via amministrativa (art. 43), sarebbe irragionevole un’interpretazione non coerente con tale sistema, che consentisse cioè la proposizione della domanda avanti al Giudice ordinario entro
il ben più lungo termine di prescrizione del relativo diritto che si intende
far valere, frustrando in tal modo la finalità acceleratoria che il particolare procedimento in esame ha inteso perseguire per esigenze di pubblico
interesse, nonostante il richiamo operato al comma precedente che quel
termine prevede.
Nè può sottacersi, ai fini in esame, del D.P.R. n. 741 del 1981, art. 16.
Si è già detto che tale norma non possa trovare applicazione nel caso in
esame in quanto successiva alla stipulazione del contratto, ma non può
certamente escludersi la sua rilevanza come ausilio ai fini dell’interpretazione della precedente L. n. 1063 del 1962, art.47,che ha inteso sostituire,specie se si considerino il contrasto sopra sottolineato che a quel tempo si era formato in giurisprudenza e l’evidente intento di superarlo. Anche una norma successiva, non applicabile “ratione temporis”, può fornire infatti all’interprete una chiave di lettura della disciplina precedente,
specie allorché questa abbia dato luogo a difformi orientamenti.

Orbene, detto art. 16, comma 2, non colpito dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 152 del 09/05/1996 della
Corte Costituzionale riguardante solo il primo comma, ha espressamente
previsto un termine di decadenza per la proposizione della domanda avanti al Giudice ordinario e tale espressa menzione può ben ritenersi giustificata dall’esigenza di rimuovere le incertezze interpretative che si erano manifestate al riguardo.
Alla stregua delle trascritte e condivise considerazioni, dunque, il ricorso
deve essere rigettato. Pare al Collegio che l’avvenuta composizione del

una pronunzia di Sezione Semplice, induca a ritenere opportuna la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella c.d.c. del 23.10.2013.

contrasto solo pochi mesi prima della notifica del ricorso e ad opera di

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