Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26810 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 13/12/2011), n.26810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

Alpin s.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, via Merulana 234, presso l’avv. Bologna

Giuliano, rappresenta e difesa dall’avv. Prozzo Roberto giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

Edildueponti di Cherubino Vincenzo e C. s.a.s.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1286 del 25.3.2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 29.9.2011 dal

Relatore Cons. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

dott. FUCCI Costantino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c..

osservava quanto segue: “La Alpin s.r.l. ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Genova, decidendo sull’opposizione a decreto di ingiunzione emesso in favore della Edildue ponti di Cherubino Vincenzo & C. per il mancato pagamento di materiale (beni per l’edilizia) fornito in esecuzione di contratto precedentemente stipulato, dichiarava l’inefficacia della clausola relativa alla competenza esclusiva del Foro di Benevento (lett. h), affermando così la competenza del Tribunale di Genova.

In particolare il tribunale, prendendo in esame la prospettazione dell’intimante secondo la quale la clausola in questione sarebbe nulla per la sua mancata specifica approvazione, rilevava che l’invocata applicazione dell’art. 1341 c.c. presupponeva la predisposizione unilaterale dell’accordo per una pluralità di contratti, ipotesi che, nonostante la trattativa precedentemente intercorsa tra le parti, sarebbe stata riscontrabile nella specie.

Sul punto la Alpin ha denunciato contraddittorietà della motivazione, per di più asseritamente in contrasto con consolidato orientamento giurisprudenziale, censura che tuttavia risulta manifestamente non fondata, atteso che il tribunale ha correttamente indicato i principi applicabili nella fattispecie oggetto di esame, mentre il conseguente giudizio concernente la potenziale utilizzabilità del contenuto dell’accordo per una pluralità di contratti, sorretto da articolata motivazione immune da vizi logici, è espressione dì valutazione di merito, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità. Il relatore ne propone quindi la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio”.

Tali rilievi, sui quali nè il Procuratore Generale nè le parti hanno formulato conclusioni o depositato memorie sono condivisi dal Collegio, che in particolare ritiene corretta la ricostruzione interpretativa operata dal giudice del merito. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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