Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2681 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/01/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16441/2017 proposto da

IDROMECCANICA ITALIANA S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempere, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GIUOCHI

ISTMICI, 18, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DADDABBO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CATALDO BALDUCCI;

– ricorrente –

contro

W.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA N 24, presso il Dott. MARCO GARDIN, rappresentato e

difeso dall’avvocato ITALO PORCARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3086/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/12/201e R.G.N. 2329/2012.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza del 27 dicembre 2016 la Corte d’Appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla Idromeccanica Italiana srl nei confronti di W.M. in data 11 aprile 2001 per giustificato motivo oggettivo, con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie previste dall’art. 18 S.d.L. nella formulazione antecedente alla novella della L. n. 92 del 2012; ha altresì condannato detta società al pagamento di differenze retributive per il periodo 27.11.1996 – 11.4.2001 oltre che, in solido con M.O. e F.M., per il periodo 28.5.1996 – 26.11.1996, in ragione di un accertato trasferimento d’azienda;

2. la Idromeccanica Italiana Srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza impugnata sulla base di 5 motivi, ai quali ha resistito il lavoratore con controricorso;

3. nelle more le parti sono addivenute ad una soluzione transattiva della controversia ed è stato depositato in cancelleria verbale di conciliazione, comunicando “l’abbandono del giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione con contestuale rinuncia al ricorso ed al controricorso”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. dal verbale di conciliazione redatto in sede sindacale in data 6 novembre 2018, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite;

il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

2. in mancanza di una diversa pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione le spese si intendono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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