Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2681 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 05/02/2020), n.2681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Emilio Faà

di Bruno 15, presso lo studio dell’avv. Marta Di Tullio (p.e.c.

martaditullio.ordineavvocatiroma.org; fax n. 06/45477787) che lo

rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’INTERNO, rappresentato e difeso, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato (p.e.c. ags.

mail.cert.avvocaturastato.it fax n. 06/96514000) domiciliato presso

i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 9684/2018 del Tribunale di Roma, emesso in data

8 giugno 2018 e depositato in data 12 luglio 2018, n. R.G.

77618/2017;

sentito il relatore Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il sig. N.C. cittadino (OMISSIS), nato (il (OMISSIS)) e vissuto nell'(OMISSIS), ha proposto domanda di riconoscimento della protezione internazionale in una delle forme previste dal nostro ordinamento deducendo di aver vissuto in condizioni di estrema indigenza, insieme alla madre e alla nonna e ai suoi tre fratelli, sin dalla prima infanzia, a causa dell’abbandono da parte del padre che li aveva privati di ogni mezzo di sostentamento. In tali condizioni, all’età di vent’anni si era rivolto a un estraneo per ottenere un aiuto economico e questi aveva richiesto in cambio la sua iscrizione a una setta segreta. A fronte del suo rifiuto di aderire alla setta i suoi adepti lo avevano picchiato e minacciato di morte cosicchè egli si era dapprima rifugiato presso un amico e quindi aveva deciso di espatriare giungendo in Italia nell’agosto del 2016.

2. La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha respinto il ricorso.

3. Il sig. N.C. ha proposto ricorso al Tribunale di Roma che con decreto n. 9684/2018 lo ha respinto.

4. Ricorre per cassazione il sig. N.C. articolando sette motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; b) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 17; e) violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. f; d) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 15,16 e 17; e) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 32, comma 3; f) violazione dell’art. 3 Cost.; g) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

5. Propone controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

che:

6. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la mancata valutazione delle condizioni della (OMISSIS), e in particolare di (OMISSIS), così come risultanti dal report EASO del 2017.

7. Il motivo è infondato perchè il Tribunale ha fatto invece ampio riferimento alla fonte informativa EASO pervenendo ad una argomentata valutazione circa l’inesistenza dei presupposti per la concessione della protezione susidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c non essendo riscontrabile una condizione di violenza generalizzata in una situazione di conflitto armato interno o internazionale in (OMISSIS) e specificamente nell'(OMISSIS), regione di provenienza del richiedente asilo.

8. Con il secondo motivo si lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria pur in presenza di un effettivo rischio di subire in caso di rientro in patria un grave danno in assenza di una adeguata protezione dello Stato.

9. Il motivo è inammissibile (cfr. Cass. civ. sez. I n. 24298 del 24 novembre 2016) perchè meramente assertivo e privo di qualsiasi argomentazione idonea a far comprendere per quali ragioni il ricorrente ritiene violate le norme invocate (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14-15-16 e art. 17).

10. Con il terzo motivo di ricorso si ribadisce che il ricorrente ha diritto ad ottenere la protezione sussidiaria perchè ricercato dai membri della setta cui non ha voluto aderire.

11. Il motivo è inammissibile perchè non censura la effettiva ratio decidendi del Tribunale che ha escluso la sussistenza di un rischio di carattere personale legato alla vicenda narrata in quanto ha ritenuto non credibile la prospettazione fornita dal richiedente asilo a causa delle incongruenze logiche e espositive che l’hanno caratterizzata (solo in sede di interrogatorio libero il ricorrente ha fatto per la prima volta il nome della setta da cui assume di essere stato perseguitato; è incomprensibile la ragione per cui avrebbe accettato denaro da uno sconosciuto, rifiutando poi la richiesta di adesione alla setta; non spiegabile la sua fuga dalle angherie dei membri del gruppo; immotivata la scelta di non rivolgersi alle autorità per le minacce ricevute dalla madre, considerato che – nonostante la notoria debolezza delle istituzioni (OMISSIS) – il cultismo è stato comunque bandito e messo fuori legge come risulta dalle informazioni acquisibili da siti riconosciuti universalmente come attendibili come (OMISSIS) E’ infatti sulla base di tale valutazione di inattendibilità, non sindacabile in questo giudizio, che il Tribunale ha escluso che il richiedente asilo abbia subito effettivamente una forma di persecuzione, sia pure da uh soggetto privato e non da un pubblico potere, alla quale non ha potuto sottrarsi per un difetto strutturale di protezione da parte dell’apparato statale del suo paese.

12. Con il quarto motivo si fa riferimento alla insussistenza di cause di cessazione dello status di protezione sussidiaria.

13. Il motivo è palesemente inammissibile e di difficile comprensione stante il suo carattere meramente assertivo rispetto, peraltro, a una condizione che non costituisce l’oggetto del presente giudizio.

14. Con il quinto motivo si afferma la sussistenza dei presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

15. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni già esposte relativamente al secondo motivo (cfr. Cass. civ. sez. In. 24298 del 24 novembre 2016). Infatti si tratta di una censura meramente assertiva e priva di qualsiasi argomentazione idonea a far comprendere per quali ragioni il ricorrente ritiene violate le norme invocate (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 32, comma 3). Va ribadito in ogni caso che il giudizio di inattendibilità della narrazione ha impedito al Tribunale di attribuire alla vicenda prospettata dal richiedente asilo una seria ragione di Vulnerabilità in caso di rientro in patria. Il Tribunale ha inoltre motivato sulle condizioni di salute del sig. N.C. escludendo la loro rilevanza ai fini della concessione di un permesso di soggiorno in quanto dalla certificazione medica in atti dell’ottobre 2017 risulta che, in seguito al ricovero del gennaio 2017 per tubercolosi polmonare bacillifera, il paziente è stato dimesso ne mese di agosto in condizioni cliniche buone e con la definitiva risoluzione della patologia. Una valutazione questa che non è stata censurata con il ricorso per cassazione.

16. Con il sesto motivo si rileva che il richiedente asilo non ha commesso alcun reato grave o crimini di guerra o contro l’umanità e non costituisce alcuna minaccia e pericolo per la sicurezza nazionale.

17. Il motivo è palesemente inammissibile perchè, così come il quarto motivo, presenta un carattere meramente assertivo e investe una valutazione del tutto estranea all’oggetto del presente giudizio.

18. Con il settimo motivo si deduce, come si è accennato, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione fra le parti.

19. Il motivo è inamnissibile perchè non risponde ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014) per la deduzione, con il ricorso per cassazione, del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il motivo infatti, lungi dall’indicare il fatto oggetto di omessa valutazione e chiarire le modalità della sua prospettazione nel corso del giudizio di merito, rivolge in sostanza una censura al giudizio di inattendibilità della narrazione espresso dal Tribunale e fa riferimento, peraltro in maniera, anche in questo caso, meramente assertiva, ai criteri di valutazione della prova vigenti nella materia della protezione internazionale che, come è noto, sono ispirati dal principio della cooperazione istruttoria da parte del giudice e della presunzione di attendibilità in presenza delle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Va rilevato comunque che tale censura è comunque infondata perchè il Tribunale ha messo in evidenza lo scarso (e non motivato) impegno del richiedente asilo nel circostanziare la domanda e le palesi contraddizioni logiche e inverisimiglianze del suo racconto sicchè non può censurarsi la decisione del Tribunale per non aver attribuito alla persecuzione da parte di una setta il rilievo di fatto decisivo ai fini della concessione di una delle forme di protezione previste dall’ordinamento. In realtà il Tribunale non affatto negato alle persecuzioni da parte di una setta il rilievo dovuto e riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità Cass. civ. sez. VI-1 n. 3758 del 15 febbraio 2018) ma ha espresso un giudizio di inattendibilità della narrazione in base al quale ha ritenuto che gli eventi narrati non siano stati effettivamente vissuti dal ricorrente e, comunque, che non possa essere attribuita ad essi quella attendibilità che deriva dal rispetto delle condizioni richieste dal legislatore per esercitare una valutazione favorevole sulla credibilità della prospettazione del richiedente asilo.

20. Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese processuali e presa d’atto in dispositivo dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.200 oltre pese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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