Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2681 del 05/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 05/02/2010), n.2681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11570-2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA,

195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 282/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/04/2007 R.G.N. 1942/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega GRANOZZI GAETANO;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO, che ha concluso per inammissibilità.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con la sentenza qui impugnata e meglio indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato da Poste Italiane s.p.a. con T.I., e la conseguente trasformazione del contratto in quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società a riammettere in servizio il lavoratore e a versargli le retribuzioni maturate a far tempo dalla costituzione in mora;

che la società soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, cui l’intimato ha resistito con controricorso, illustrato con memoria;

che successivamente la s.p.a. Poste Italiane ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, il verbale della conciliazione conclusa in sede sindacale con il lavoratore, da cui risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

che il suddetto verbale di conciliazione dimostra la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);

che in considerazione della definizione della lite, anche in ordine alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti quelle relative al presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA