Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2681 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 04/02/2021), n.2681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23343-2019 proposto da:

I.J., rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO TRUCCO, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE REPUBBLICA CASSAZIONECORTE SUPREMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 40/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 13.10.2016 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Novara rigettava l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere la concessione della tutela internazionale o umanitaria.

Avverso tale decisione proponeva ricorso I.J., che veniva rigettato, con ordinanza del 16.2.2018, dal Tribunale di Torino.

Interponeva appello avverso detta decisione I.J. e la Corte di Appello di Torino, con la sentenza oggi impugnata, n. 40/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detto decreto I.J. affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 in relazione all’art. 10 Cost. e art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3, perchè il giudice di merito avrebbe ingiustamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria senza valutare il percorso di integrazione in Italia seguito dal richiedente e le condizioni esistenti nel suo Paese di origine.

La censura è inammissibile. La Corte di Appello dà atto che, in base ai motivi di impugnazione proposti dall’appellante, la sua condizione di vulnerabilità “… deriverebbe dalla situazione di conflittualità esistente in (OMISSIS) che, in caso di rientro nel paese d’origine esporrebbe l’appellante a vedette, anche per l’inaffidabilità delle forze di polizia. La concessione della tutela richiesta troverebbe fondamento anche nell’integrazione raggiunta durante la permanenza in Italia” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Esclude tuttavia la configurabilità di una condizione di vulnerabilità, non risultando sussistente nè una compromissione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, nè un rilevante percorso di integrazione in Italia, come del resto già era stato ritenuto dal Tribunale di Torino. Aggiunge che l’ I. non aveva, con i motivi di gravame, proposto alcuna confutazione delle argomentazioni che avevano già condotto il primo giudice a rigettare l’istanza di riconoscimento della protezione umanitaria, valorizzando il fatto che lo stesso richiedente aveva dichiarato: “chiedo protezione e il vostro aiuto perchè voglio lavorare e mandare i miei figli a scuola. Io e mia moglie non abbiamo studiato. Non voglio che i miei figli vivano la stessa vita che ho vissuto io. Stando qui posso lavorare senza paura e cambiare le condizioni della mia famiglia” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). In tale dichiarazione la Corte torinese ravvisa la conferma della motivazione economica alla base della scelta dell’ I. di allontanarsi dal (OMISSIS).

La censura proposta in questa sede non contrappone alcun elemento specifico rispetto alle valutazioni della Corte territoriale, nè contesta la decisiva affermazione di quest’ultima, secondo cui i motivi di appello non presentavano una adeguata confutazione degli argomenti contenuti nella decisione di prime cure. In difetto di tale indicazione l’odierno motivo si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del giudizio di merito.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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