Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26809 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26809 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.31175 del R.G. anno 2006

e

proposto da:
ALBANESE Vito Eligio dom.to in Roma via Cicerone 49 (studio
Giuffrida) presso l’Avv. Paolo Botzios con l’avv. Francesco
Calculli che lo rappresenta e difende per procura a margine del
ricorrente-

ricorso
contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze — Agenzia del
Demanio domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12 presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende per
contro ricorrenti

legge

avverso la sentenza 104 del 24.5.2006 della
Corte di Appello di Potenza ; udita la relazione della causa svolta
nella p.u. del 12.06.2013 da! Cons. Luigi MACIOCE; udito l’avv.
Monica Basta (in sost.) per il ricorrente; presente il P.M., in
persona del Sost.Proc. Gen.Dott. A.Carestia che ha concluso per
l’estinzione.
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento 3.10.1977 deli’Intendente di Finanza di Matera

550

j3

60i

Data pubblicazione: 29/11/2013

venne assegnato al richiedente Vito Eligio Albanese un lotto di terreno
di mq. 785 appartenente al patrimonio statale per la realizzazione di un
manufatto abitativo precario, quindi redigendosi in data 20.3.1978 contratto di concessione, e con successivo provvedimento 21.05.1979 il
Comune di Bernalda rilasciò licenza di edificazione e l’interessato realizzò un immobile nel 1981 quindi procedendo a chiedere
all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, in data 30.01.1986, la concessione di disponibilità all’uso del suolo ex ar. 32 c. 4 legge 47/85. Con

Tribunale di Potenza l’Albanese prospettando la scadenza del rapporto e
chiedendo la risoluzione del contratto con condanna al rilascio del suolo
ed alla demolizione delle opere. Il convenuto Albanese non si costituì ed
il tribunale con sentenza 9.6.1993 dichiarò scaduto il contratto del
20.03.1978 e condannò l’Albanese alla restituzione. L’Albanese quindi
propose appello deducendo la nullità della citazione di primo grado e la
riconduzione del rapporto alla disciplina di cui alla legge 392/1978. Si
costituì l’Amministrazione e la Corte di Appello di Potenza con sentenza
24.5.2006 respinse il gravame affermando: che non sussisteva nullità
della notifica introduttiva stante la ricezione dell’atto da parte del fratello, presuntivamente convivente, che non era specificata la ragione per
affermare l’applicabilità della legge 392/1978 e d’altro canto era evidente sia la scadenza della concessione 20.3.1978 sia la realizzazione, in
luogo della prevista costruzione precaria, di un villino di due piani articolato in due unità, che l’inadempimento era pertanto conclamato, sì chè
ne derivava la risoluzione del contratto, e non erano state provate ipotesi di proroga o rinnovazione, sì che la locazione era da ritenersi comunque scaduta.
Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 25.08.2006, l’Albanese ha
proposto ricorso in data 11.11.2006 dispiegando undici motivi di censura
alcuni conclusi da quesito di diritto, ai quali ha opposto difese
l’Amministrazione nel controricorso 20.12.2006.
Alla vigilia della fissata udienza di discussione l’Albanese ha depositato
ampia memoria con allegata transazione con trasferimento immobiliare
del 25.10.2011 dichiarando di non aver interesse alla decisione avendo
la contesa trovato componimento transattivo. Nulla ha osservato
l’Amministrazione. Ritiene il Collegio che, in difetto delle condizioni per
poter pronunziare la estinzione del giudizio, nondimeno la dichiarazione
articolata e la produzione di atto pubblico che ha visto la partecipazione
drIl’Agenzia del Demanio, induca a prendere atto della sopravvenuta assenza di alcun interesse dell’Albanese alla decisione. E conseguente-

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citazione del 9.1.1986 l’Amministrazione Finanziaria convenne innanzi al

memte si pronunzia anche compensandosi le spese del giudizio, stante
l’ampia previsione abdicativa dell’atto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e
compensa le spese tra le parti.
Così

ciso nella c.d.c. del 23.10.2013.

Il C ns.est.
Il Presidente

4p ivk

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