Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26809 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A.C. residente a (OMISSIS), rappresentata e difesa,

giusta delega in calce al ricorso, dagli Avv.ti DI MEO STEFANO e

Francesco Menghini, elettivamente domiciliata nel relativo studio in

Roma, Via Giuseppe Pisanelli, 2;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA, Gruppo riscossione, Agente della Riscossione per

la Provincia di Roma, con sede in (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante prò tempore, rappresentata e difesa, per delega in

calce al controricorso, dall’Avv. PURI PAOLO, elettivamente

domiciliata nel relativo studio in Roma, Via XXIV Maggio, 43;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n.152/06/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 06, in data 28/05/2009, depositata il

15 luglio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio

dell’08 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Paolo Puri, per la controricorrente;

Presente il P.M. Dott. DESTRO Carlo, che si è riportato alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n.1806/2010, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – Letto il ricorso proposto da D.A.C. per la cassazione della sentenza n. 152/06/09 del 15.07.2009, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’atto di preavviso di fermo di un veicolo, ritenendo il Giudice di Secondo Grado che la cartella esattoriale cui si riferiva l’atto impugnato fosse stata regolarmente notificata presso la abitazione della ricorrente e che, non essendo stata impugnata, la pretesa tributaria con essa avanzata fosse divenuta definitiva;

Letto il controricorso della SPA Equitalia GERIT, concessionaria del servizio di riscossione;

Ritenuto che l’unico motivo del ricorso denunzia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento nonostante che essa fosse stata consegnata al vecchio indirizzo anagrafico della contribuente, senza tenere conto della circostanza che ella aveva trasferito la propria residenza;

Che il motivo appare inammissibile in quanto, avendo la Commissione Tributaria Regionale affermato che la cartella di pagamento è stata notificata all’indirizzo dove risulta essere l’abitazione della contribuente, la censura proposta introduce un diverso accertamento di fatto, non consentito in sede di giudizio di legittimità;

Che, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall’art. 375 c.p.c., affinchè questa Corte pronunci sul ricorso in camera di consiglio.

Roma 15 ottobre 2010.

Il Cons. Relatore F.to Mario Bertuzzi.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso per inammissibilità delle censure;

Tenuto conto, infatti, che i Giudici di appello hanno verificato ed affermato che la Gerit, con la documentazione esibita, ha dimostrato di aver regolarmente notificato le cartelle esattoriali e gli avvisi di mora all’indirizzo della casa di abitazione della contribuente, la censura formulata, secondo cui la notifica della cartella sarebbe stata effettuata “al precedente indirizzo anagrafico della signora D.A.”, postula un accertamento di fatto, non consentito in questa sede.

Considerato che il ricorso va, conseguentemente, rigettato, per inammissibilità delle doglianze;

Considerato, altresì, che le spese del giudizio, avuto riguardo agli opposti esiti dei gradi di merito ed ai diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di procedimento notificatorio, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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