Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26808 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1751-2014 proposto da:

F.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

1/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, rappresentato

e difeso dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO BONIFACIO PANSINI;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 93/2013 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 31/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. F.B. impugnava l’avviso di accertamento con cui l’agenzia delle entrate aveva determinato il reddito imponibile Irpef da assoggettare a tassazione separata in Euro 551.725,00, corrispondente alla plusvalenza realizzata a seguito della vendita di un terreno edificabile effettuata con atto del 18 gennaio 2006. Sosteneva la contribuente di aver provveduto a rivalutare il terreno compravenduto, ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7 e della L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 4, a mezzo di perizia asseverata con verbale del 23 giugno 2006 di talchè il reddito imponibile da assoggettare a tassazione separata avrebbe dovuto essere individuato, al più, nella differenza tra il valore iniziale rivalutato all’1 gennaio 2005, pari ad Euro 570.475,52, e il corrispettivo percepito il 18 gennaio 2006, pari ad Euro 602.533,75. La commissione tributaria provinciale di Bari accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale della Puglia lo accoglieva in parte accertando il reddito derivante dalla plusvalenza in Euro 59.393,00 sul rilievo che entrambe le parti avevano formulato in via subordinata la domanda di accertamento del reddito imponibile in Euro 59.393,00.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a cinque motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR erroneamente ritenuto che la contribuente avesse formulato in via ulteriormente subordinata la domanda volta all’accertamento del reddito imponibile in Euro 59.393,00 laddove, invece, con la domanda subordinata essa ricorrente aveva chiesto che il reddito imponibile fosse individuato in Euro 32.058,23, pari alla differenza tra il valore iniziale rivalutato all’1 gennaio 2005 (Euro 570.475,52) ed il corrispettivo percepito il 18 gennaio 2006 (Euro 602.533,75). In tal modo la CTR era incorsa in error in procedendo per aver pronunciato oltre i limiti della domanda formulata.

2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio motivazionale e della nullità derivante dall’omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1. nn. 4 e 5, per non aver la CTR dato conto delle ragioni per le quali il reddito imponibile doveva essere determinato in Euro 59.393,00.

3. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla L. n. 448 del 2001, art. 7 e della L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 4, in quanto si doveva ritenere che la rivalutazione del suolo, ancorchè operata con perizia asseverata posteriormente alla stipula dell’atto di compravendita, valesse per addivenire alla individuazione della plusvalenza, con la conseguenza che il reddito imponibile avrebbe dovuto essere individuato in Euro 32.058,23, pari alla differenza tra il valore iniziale rivalutato all’1 gennaio 2005 (Euro 570.475,52) ed il corrispettivo percepito il 18 gennaio 2006 (Euro 602.533,75).

4. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo, del terzo e del quarto.

Invero dall’esame degli atti processuali prodotti dalla ricorrente ed, in particolare, dal ricorso introduttivo del giudizio (allegato 6), dalla memoria di replica (allegato 7) e dall’atto di costituzione nel giudizio di appello (allegato 11), si evince che la richiesta formulata dalla contribuente in via subordinata era volta alla determinazione del reddito imponibile in Euro 32.058,23 e non già nella diversa e maggiore somma di Euro 59.393,00. Dunque la CTR ha travalicato i limiti della domanda svolta dalla contribuente medesima laddove ha ritenuto che entrambe le parti avessero formulato, ancorchè in via subordinata, la richiesta di determinazione del reddito imponibile in Euro 59.393,00.

5. Il quinto motivo è fondato. Invero questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. a) e b) per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7 può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1 gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di quànto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative (Cass. n. 25721 del 04/12/2014; Cass. n. 11062 del 09/05/2013; Cass. n. 30729 del 30/12/2011).

6. Dall’accoglimento del primo e del quinto motivo deriva che l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione la quale, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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