Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26808 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CREDITO EMILIANO SPA con sede a (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta

delega a margine del ricorso, dall’Avv. Pagnotta Nicola,

elettivamente domiciliata nel relativo studio in Roma, Viale Mazzini;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, per delega a margine del

controricorso e Delib. G.C. 13 gennaio 2010, n. 2 dall’Avv. Coli

Paolo, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Massimo

Colarizi in Roma, Via Panama, 12;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 106/22/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna – Sezione Staccata di Parma n. 22, in data

19/05/2009, depositata il 07 settembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio

dell’08 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. DESTRO Carlo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte.

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 264/2010, è stata depositata la seguente relazione:

“1 – Letto il ricorso proposto dalla SPA Credito Emiliano per la cassazione della sentenza n. 106/22/09 del 07.09.2009, della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Roma sezione distaccata di Parma, che aveva confermato la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso con cui il Comune di Vezzano sul Crostoso, a seguito di notifica di variazione della rendita catastale di un fabbricato sito in (OMISSIS) le aveva liquidato un maggior importo a titolo di ICI per le annualità dal 2000 al 2003;

Letto il controricorso del Comune di Vezzano sul Crostolo;

Ritenuto che con l’unico motivo di ricorso la società contribuente denunzia violazione e falsa applicazione della L. 22 novembre 2000, n. 342, art. 74 censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto efficace retroattivamente agli anni d’imposta in discussione la modificazione della rendita catastale notificata soltanto nel 2004 in relazione alle variazioni denunziate nel 1981, in contrasto con la disposizione di legge sopra citata, secondo cui, a partire dal 1 gennaio 2000, gli attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura degli uffici competenti;

Che il motivo appare manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che ha già avuto modo di chiarire che la disposizione di cui all’art. 74 citato, laddove subordina l’efficacia dell’atto di attribuzione della rendita alla sua notifica agli interessati, va intesa nel senso che la notifica della nuova rendita ovvero della sua variazione segna la condizione in presenza della quale l’Ufficio può chiedere la maggiore imposta, ma non comprime il potere di accertamento per le annualità precedenti, che pertanto, sia pure da tale momento e salva l’applicazione dei termini di prescrizione o di decadenza, potranno essere legittimamente richieste (Cass. n. 20775 del 2005, Cass. n. 9203 del 2007, Cass. n. 25390 del 2008, Cass. 23627 del 2008);

Che, pertanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 375 c.p.c. affinchè questa Corte pronunci sul ricorso in camera di consiglio, statuendone il rigetto. Roma 22 settembre 2010.

Il Cons. Relatore F.to Mario Bertuzzi.

La Corte.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, nonchè gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta fondatezza.

Considerato, altresì, che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del giudizio, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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