Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26807 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26807 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: MACIOCE LUIGI

sul ricorso iscritto al n. 4223 del R.G. anno 2007

proposto da:
JOLLY ORO s.r.l. dom.ta in Roma presso la cancelleria della
Cassazione con l’avv. Vincenzo Fanelli del Foro di Torino che la
rappresenta e difende per procura in calce ai ricorso

ricorrente-

contro
TELECOM ITALIA s.p.a. dom.ta in Roma L.re Arnaldo da
Brescia 9 presso l’avv. Arturo Leone che la rappresenta e difende
per procura a margine del controricorso

controricorrente

e sul ricorso iscritto al n. 8031 del R.G. anno 2007
proposto da:
TELECOM ITALIA s.p.a. dom.ta in Roma L.re Arnaido da
Brescia 9 presso l’avv. Arturo Leone che la rappresenta e difende
per procura a margine del controricorso

ricorrente incidentale

contro
JOLLY ORO s.r.l.

intimata

avverso la sentenza 1199 dei 13.07.2006 della Corte di Appello di
Torino ; udita la relazione della causa svolta nella p.u. del 18.10.2013
dal Cons.Luigi MACIOCE; udito, per Telecom Italia, ravv.Salvatore
Lamarca (in sost.); presente il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen.

(P1

Data pubblicazione: 29/11/2013

Dott. Giuseppe Corasaniti che ha chiesto accoglimento del principale e
rigetto dell’incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. a r.l. Jolly Oro con citazione del 25.7.2002, quale titolare di utenza telefonica per contratto da anni stipulato con Telecom Italia con
riferimento al proprio esercizio commerciale di gioielleria-orologeria in
Torino, sull’assunto di aver concordato con la soc. SEA l’inserimento non
solo cartaceo ma anche nelle banche dati informatiche dei servizi 12-

innanzi al Tribunale di Torino Telecom Italia, quale responsabile del
mancato inserimento della propria ragione sociale e delle indicate diciture nelle banche dati in discorso, e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni indicati in C 9.000 od in altra maggiore o minore somma. La Telecom Italia si costituì negando fondamento alla domanda,
stante la richiesta di utenza riservata e stante comunque l’inserimento a
seguito di espressa richiesta nel maggio-settembre 2002.
Il Tribunale, con sentenza 11.10.2004, ha rigettato la domanda.
La Corte di Torino, adìta dalla soc. Jolly Oro, è andata di contrario avviso e, con sentenza 13.07.2006, ha ritenuto fondata la domanda, dichiarando l’inadempimento della Telecom Italia e condannandola a pagare
per risarcimento danni a Jolly Oro la somma di C 1.000, oltre ad 1/3 delle spese processuali dei due gradi, compensati i residui 2/3.
In motivazione la Corte di merito ha osservato: che l’obbligo di Telecom di attivare il servizio informatico discendeva dall’art. 17 dPR
318/1997 intergrato dal regolamento di cui al D.M. 197/1997, dall’art. 3
c. 1 lett. B-C e c. 4 dPR 318/1997, dal dPR 77/2001 contemplanti
l’obbligo generale di Telecom di fornire elenco e servizi di informazione
degli abbonati; che del resto SEAT aveva dato corso all’inserimento, che
Telecom non aveva dato prova che Jolly Oro avesse rinunziato a parte
del servizio erogato con richiesta di riservatezza della linea (dalla quale
sarebbe discesa la decisione di non rendere disponibile l’utenza sui numeri 12-412-info 412) posto che la teste escussa aveva solo affermato
che dall’archivio informatico risultava che la linea era riservata il chè era
in contraddizione con la sua presenza sull’archivio cartaceo; che pertanto emergeva l’inadempimento di Telecom e la necessità di procedere
alla sua condanna, con la conseguente individuazione nella somma di C
1.000, comprensiva di accessori, del ristoro dovuto a Jolly Oro; che si
provvedeva a compensare per 2/3 le spese di lite, gravando Telecom
Italia del residuo 1/3 di quelle della appellante per i due gradi.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso 22.1.2007 Jolly
2

412-info 412 anche delle diciture Fagnola Orologeria ed altre, convenne

Oro attingente la decisione di parzialmente compensare le spese e Telecom Italia si è difesa con controricorso 2.3.2007 contenente incidentale
articolato su due motivi, afferenti an e quantum della sua condanna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riuniti i ricorsi si esamina prioritariamente il ricorso dì Telecom

Italia, posto che la valutazione del regime delle spese discende
dalla condivisione del decisum sul merito.
Con il primo motivo esso denunzia la errata interpretazione

derare come né l’art. 17 dPR 318/1997 afferente gli elenchi abbonati né i regolamenti attuativi né tampoco l’art. 20 c. 2 d.P.R.
77/2001 contemplavano alcun obbligo di duplice inserimento prescindendo dalla domanda, essi delineando una obbligazione alternativa. Inoltre, se nessuna richiesta di duplice inserimento era
stata prodotta e provata, nulla autorizzava a ritenere che fosse
stato previsto l’inserimento automatico altro che del nominativo o
della ragione sociale con “le indicazioni strettamente necessarie”
alla individuazione. Ebbene la Corte aveva ignorato tale disposizione ed aveva svalutato immotivatamente il fatto che risultasse
una richiesta di riservatezza della utenza (e cioè della sua esclusione da qualsiasi elenco). Con il secondo motivo si contesta la
quantificazione del danno, condotta e motivata in modo illogico.
Ritiene il Collegio fondato il primo motivo, e conseguentemente assorbito il secondo.
La Corte di Torino ha certamente errato nella interpretazione
delle norme invocate, supponendo che dalla richiesta di inserimento nell’elenco cartaceo alla base del contratto di utenza concluso anni innanzi discendesse

in automatico

la estensione

all’inserimento nell’archivio informatico, al momento in cui questo
si rese disponibile, e che altrettanto automatico fosse
l’inserimento nelle banche dati aperte anche delle appendici descrittive della propria ragione sociale. Nulla in realtà nelle norme
secondarie richiamate autorizza ad opinare in tal senso, posto
che tanto l’art. 17 c. 1 lett. A) del dPR 318 del 1997 quanto l’art.
20 c. 2 lett. B) del dPR 77 del 2001 (applicabili ratione temporis
ed abrogati dall’art. 218 lettere U) ed HH) del codice delle comu3

delle norme di legge e regolamento richiamate, dovendosi consi-

nicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 259 del 2003) prevedono
l’inserimento a richiesta su supporto cartaceo od elettronico, con
la conseguenza che l’inserimento del nominativo dell’utente di telefonia nelle banche dati dei servizi informativi elettronici era certamente dovuto ma era certamente collegato ad una richiesta
dell’utente stesso, specificativa delle “appendici” descrittive della
propria utenza. L’errore di diritto denunziato e qui accertato ha

(dalla testimonianza acquisita alla valutazione dell’esito
dell’interpello) sia stata fatta nella fuorviante logica della ricerca di
una rinunzia (la utenza “riservata”) a fruire di un inserimento
nell’archivio elettronico comunque automatico nel mentre si serabbe dovuto valutare – e tale sarà il compito del giudice del rinvio – quando il servizio informatico 12-412-info412 venne reso
disponibile e con quale ambito descrittivo dell’utente e se da tal
data e sino a quella nella quale vi fu, pacificamente, un sollecitorichiesta puntualmente adempiuto ( 19.5-3.09.2002), intercorse
altra richiesta di inserimento rimasta inevasa. Solo in detto ambito temporale ed alle dette condizioni potrebbe conseguentemente
configurarsi inadempimento contrattuale di Telecom e pertanto
valutarsi l’esistenza di un danno in capo a Jolly Oro.
Il ricorso principale attinge la decisione di compensare parzialmente le spese a danno di essa Jolly Oro, totalmente vittoriosa. Il disposto regime delle spese, ed il motivo che lo discute, è
assorbito nell’accoglimento del primo motivo del ricorso Telecom
Italia. Pari assorbimento va quindi disposto per il secondo motivo
dello stesso ricorso Telecom. Si rinvia allo stesso Ufficio
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso di Telecom Italia e ne dichiara assorbito il secondo motivo nonché il ricorso principale di Jolly Oro; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per regolare le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso nella C.D.C. del 18.10.2013.

dunque determinato che la valutazione del materiale probatorio

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