Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26806 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 25/11/2020), n.26806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9475/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Gruppo Me. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Pasquale Russo e

Guglielmo Fransoni, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, sito in Roma, viale Bruno Buozzi, 102;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di

Trento, n. 12/02/11, depositata il 21 febbraio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 25 febbraio

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, depositata il 21 febbraio 2011, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della Arcese Me. s.r.l. ,per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione relativa all’anno 2003;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto impositivo erano stati contestati: la violazione del divieto di compensi di partite; l’indebita variazione in aumento dei costi di esercizio, in quanto priva di giustificazione documentale; la mancata contabilizzazione degli interessi sui prestiti a società infragruppo; l’indebita deduzione di costi per prestazioni e consulenze professionali rese in Paese a fiscalità privilegiata, di costi per i beni destinati ad omaggi e di costi relativi all’attività dell’ufficio di Parigi, per difetto di inerenza; l’indebita deduzione delle spese di pubblicità relativi al CUS Parma; l’indebita deduzione di altre spese di pubblicità, per violazione del principio di competenza; l’indebita svalutazione di partecipazioni e deduzione dei versamenti effettuati in favore di società controllata a copertura delle perdite e incremento del capitale; la deducibilità solo parziale di premi assicurativi;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso originario limitatamente ai rilievi concernenti il divieto di compensazione di partite, la deduzione dei costi relativi all’ufficio di Parigi e la svalutazione delle partecipazioni, rigettandolo per il resto;

– ha, quindi, respinto il gravame erariale rilevando, quanto al rilievo attinente il divieto di compensazione di partite, che il relativo motivo di appello non formava oggetto del giudizio, “essendo stato definito in altra sede”, ed evidenziando, quanto agli ulteriori rilievi oggetto dell’appello, la correttezza dell’operato della contribuente;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso la Gruppo Me. s.p.a., che nelle more

ha incorporato la Arcese Me. s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione del Testo Unico 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, per aver la sentenza impugnata riconosciuto la deducibilità dei costi relativi all’ufficio di Parigi, consistenti in costi sostenuti dalla controllata Me, France s.a. e riaddebitati alla contribuente, senza procedere all’accertamento dello svolgimento e della effettiva utilità per quest’ultima dei servizi cui si riferivano tali costi;

– il motivo è, quanto al vizio di legge prospettato, inammissibile, in quanto poggia sull’assunto che la Commissione di secondo grado abbia omesso di valutare l’esecuzione e l’utilità per la contribuente dei servizi in relazione al quale i costi dedotti corrispondono;

– il giudice di appello, invece, ha esaminato tale profilo osservando che, alla luce della documentazione esaminata e, in particolare, della scrittura privata del 21 febbraio 2003, le spese sostenute dalla società controllata ineriscono alla “gestione dell’ufficio di Parigi, avvenuta nell’interesse della prima”, ossia della società contribuente;

– in tal modo, ha accertato sia, in via implicita, l’esistenza del costo, sia, in via espressa, la sua inerenza, ritenendo che il riaddebito dello stesso fosse giustificato da una effettiva utilità arrecata alla controllante dalla prestazione del servizio corrispondente;

– orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

– quanto al vizio motivazionale formulato con tale motivo di ricorso, la doglianza è inammissibile, atteso che con esso si censura la valutazione operata dal giudice di appello in ordine alla pertinenza della menzionata scrittura privata e alla sua idoneità a dimostrare l’inerenza dei costi addebitati;

– il motivo si risolve, dunque, nella censura della difformità della sentenza rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati, e nella istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, che, però, è certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959; Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24148);

– pertanto, non sono rilevanti, ai fini che qui interessano, le deduzioni spiegate dalla ricorrente (alle pagg. 27-29 del ricorso) in ordine all’esistenza di elementi probatori che deporrebbero nel senso dell’assenza di un beneficio per la contribuente derivante dall’attività svolta presso l’Ufficio di Parigi;

– infatti, la valutazione dei documenti e delle risultanze probatorie, così come la scelta, tra queste, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cas. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 15 aprile 2011, n. 8767);

– con il secondo motivo la ricorrente deduce la motivazione omessa o apparente su fatti controversi e decisivi per il giudizio, nonchè la violazione e falsa applicazione del T.U. n. 917 del 1986, art. 61, comma 5, e degli artt. 2700,2709 e 2710 c.c., e dell’art. 116 c.p.c., per aver la sentenza impugnata riconosciuto la deducibilità dei versamenti operati dalla contribuente in favore della controllata Marc-Invest in assenza della dimostrazione dell’esistenza di perdite di quest’ultima, individuabili nella loro precisa entità risultanti dal bilancio approvato anteriormente a quello della partecipante, e della destinazione di tali versamenti all’effettiva copertura delle perdite;

– il motivo è fondato;

– la Commissione di secondo grado ha respinto, sul punto, l’appello dell’amministrazione finanziaria evidenziando che “non si può non concordare con i primi giudici, che hanno ritenuto legittima la svalutazione delle partecipazioni effettuate da Arcese Me. sulla base delle perdite le società partecipate (Merc-Invest)”, aggiungendo che “le asserite, numerose incongruenze contabili non appaiono comunque tali da imporre una indagine voluta dall’ufficio, circa l’esistenza delle condizioni per consentire ad Arcese Me. di dedurre versamenti effettuati in favore delle partecipate per copertura delle perdite, così come consentito all’art. 61 TUIR, comma 5”;

– una siffatta motivazione si risolve, nella sostanza, nel richiamo alla motivazione posta dal giudice di primo grado a fondamento della sua decisione;

– come noto, la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (cfr. Cass., ord., 5 agosto 2019, n. 20883; Cass. 5 novembre 2018, n. 28139);

– tale situazione non ricorre nel caso in esame in quanto, come desumibile dal riprodotto estratto della motivazione, la decisione di appello si è limitata ad aderire alla pronuncia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione di ordine alla infondatezza del motivo di gravame;

– la sentenza va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

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