Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26806 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.O. residente a (OMISSIS);

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 194/06/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona – Sezione n. 06, in data 12/06/2009, depositata

il 20 luglio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio

dell’8 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. DESTRO Carlo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte.

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 25482/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 194/06/09 del 20 luglio 2009, notificata il 2 settembre 2009, della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso di B.O., geologo libero professionista, contro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2002 al 2004; ritenuto che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di insufficienza di motivazione, lamentando che la Commissione Regionale abbia escluso il requisito della autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettabilità del professionista all’imposta senza considerare e valutare le complessivi voci di spesa per beni strumentali e per compensi erogati a terzi riportati nella autodichiarazione del contribuente;

ritenuto che il motivo appare infondato, in quanto la motivazione sul punto offerta dalla sentenza impugnata, che ha escluso nella fattispecie il requisito della autonoma organizzazione sulla base della considerazione che l’attività professionale del contribuente “è esercitata personalmente dal professionista, senza ausiliari, dipendenti, senza investimento di capitali ed utilizzando gli strumenti necessari all’espletamento della professione”, oltre a costituire il risultato di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, presuppone l’esame della documentazione fiscale in atti ed appare esprimere in modo sufficiente le ragioni della decisione;

che, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall’art. 375 c.p.c. affinchè questa Corte pronunci sul ricorso in camera di consiglio, statuendone il rigetto.

Roma 20 settembre 2010. Il Cons. relatore F.to Mario Bertuzzi”.

La Corte.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;

Considerato che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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