Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26805 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 26805 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5598 dei R.G. anno 2007
proposto da:
Pallante Adriana – Pallante Carla – Labruna Francesco Labruna Alberto ‘- Avagnano Costruzioni in persona di
Avagnano Antonio – Petitto Giacomo – SO.VE .FA s.r.l. Coppola Rodolfo Gioacchino dorrhti in Roma via delle Quattro

Fontane 10 presso l’Avv. Lucio Ghia

con ‘avv. Bruno Lab runa

che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
ricorrenticontro
Pagliarulo Michelina – Chieffo

EmDio

Rossi Livio –

fallimento Costruzioni TRE s.r.l. in persona del curatore
intimatiavverso
3721 del

la sentenza

27.12.2005 della Corte di Appello di Napoli ; udita la

relazione della causa svolta nella p.u. del 18.10.2013 dai Cons. Luigi
Macioce; udito l’avv. Andrea Pisani per i ricorrenti (in sost.); presente il
P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.Dott. Giuseppe Corasaniti, che ha
chiesto il rigetto.

Data pubblicazione: 29/11/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pallante Adriana, Pallante Carla, Labruna Francesco, Labruna Alberto,
Coppola Rodolfo Gioacchino, Petitto Giacomo, le socc. SOVEFA ed Immobiliare Miele, la ditta Avagnano Costruzioni, sull’assunto di essere
proprietari di distinti lotti di terreno in Avellino di cui al progetto di lottizzazione pubblicato il 12.06.1996 e di aver assunto con convenzione
15.7.1997 verso il Comune l’obbligo sia di procedere a realizzare le opere di urbanizzazione sia di cederle gratuitamente al Comune, nonché

getto alla realizzazione delle dette opere di urbanizzazione, signori Michelina Pagliarulo, Emilio Chieffo e Livio Rossi, non avevano concorso nel
sostenere i relativi oneri adducendo che essi gravavano solo sul loro comune dante causa, con citazione del 19.4.2000 hanno convenuto i tre
soggetti indicati innanzi al Tribunale di Avellino chiedendone la condanna al pagamento delle quote loro incombenti degli oneri di urbanizzazione in discorso. Si sono costituiti i convenuti sostenendo che la società
dante causa, la Costruzioni Matarazzo (poi soc. Costruzioni Tre), li aveva
manlevati e che essa non aveva sottoscritto convenzione di sorta con il
Comune, avendo acquistato le aree dopo il rilascio della concessione:
hanno quindi chiesto il rigetto delle domande e comunque la chiamata in
causa della Costruzioni Tre dalla quale semmai sarebbero dovuti essere
man levati.
Il Tribunale, con sentenza 7.2.2003, rilevato che la Matarazzo Costruzioni aveva assunto gli oneri di urbanizzazione ma aveva al contempo manlevato gli acquirenti, ha osservato che unico debitore degli attori era la
detta impresa, e quindi la Costruzioni Tre (fallita) ma che, nei suoi confronti, parte attrice non aveva svolto domanda alcuna.
La Corte di Appello di Napoli, innanzi alla quale Pallante Adriana e gli
altri attori avevano impugnato la sentenza, con decisione del 27.12.2005
ha rigettato l’appello affermando in motivazione : che gli appellati Pagliarulo-Chieffo-Rossi non avevano alcun obbligo di pagare pro quota le
opere di urbanizzazione, che infatti non era sufficiente la qualità di proprietari dei suoli ma era necessaria una partecipazione ad un consorzio
urbanistico volontario aderente ad una espressa convenzione di lottizzazione con il Comune, che gli appellati non avevano stipulato alcuna
convenzione né potevano ritenersi gravati da una obbligazione propter
rem, che non rilevava la eventuale adesione alla convenzione della alienante posto che, se da tale adesione sarebbe bensì derivata la obbligazione della sua avente causa (la fallita soc. Costruzioni Tre), rilevava che
nessuna domanda era stata contro di essa avente causa dagli attori pro-

2

considerato che i proprietari di immobili contenuti nel lotto 10, pur sog-

posta.
Per la cassazione di tale sentenza i predetti Adriana Pallante ed altri (indicati in intestazione) hanno proposto ricorso il 7.2.2007 articolante sei
motivi, ai quali non hanno opposto difese gli intimati Pagliarulo-ChieffoRossi ed il fallimento Costruzioni TRE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso, affidato a censure non condivisibili,
o radicalmente inammissibili, debba essere rigettato.

della legge 1150 del 1942 come modificato dall’art. 10 della legge 765
del 1967 e la omessa valutazione della portata della concessione
11.11.1993 afferente il lotto 10 ed in favore di Carlo Matarazzo: a criterio dei ricorrenti si sarebbe trattato di un obbligazione propter rem a
netto carattere pubblicistico.

La censura non ha fondamento

Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo di questa Corte (Cass.
261 del 2006 e 11196 del 2007 e,da ultimo, Cass. 16401 del 2013)
per il quale l’assunzione, da parte del proprietario del fondo, degli oneri
relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota degli oneri
delle opere di urbanizzazione secondaria (cui è subordinata l’autorizzazione per la lottizzazione) costituisce un’obbligazione “propter rem”, nel
senso che le previste opere devono essere eseguite da coloro che sono
proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia. Nondimeno va precisato che la qualificazione di obbligazione “propter rem” ha
rilievo nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell’area fabbricabile (cui viene rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione), e che, al di fuori di tale rapporto, se il soggetto titolare del provvedimento concessorio, che abbia eseguito le opere di urbanizzazione, voglia rivalersi della spesa già sostenuta presso i diversi soggetti successivamente divenuti proprietari della medesima area fabbricabile, tale prestazione è ottenibile soltanto in virtù di un’espressa pattuizione negoziale, nella quale non rileva più il carattere reale dell’obbligazione.
Secondo motivo: esso lamenta la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale per avere la Corte di merito non considerato come
nei contratti di acquisto da Matarazzo Costruzioni era contenuta clausola
che doveva di necessità essere interpretata nel senso che l’assunzione
dell’obbligo della alienante ( di stipulare convenzione con il Comune e di
rispettarne gli obblighi nonché di tenere indenne gli acquirenti al proposito), conteneva una previsione di rivalsa meramente interna e come tale riaffermante l’obbligazione pro pter rem degli acquirenti stessi.
La censura è certamente inammissibile posto che, a fronte della affer-

3

Primo motivo: esso denunzia la mancata applicazione dell’art. 31

mazione della inesistenza di alcuna espressa pattuizione negoziale ed
anzi con riguardo al risalto dato in sentenza al fatto che la adesione della
dante causa alla convenzione non esplicava effetti sugli acquirenti Pagliarulo, Chieffo e Rossi, il motivo conclama la evidenza di una diversa
interpretazione della frase “salvo rivalsa” mancando di indicare la violazione di questo o quel canone ermeneutico alla base della diversa interpretazione resa dal giudice del merito (interpretazione pervero affatto
coerente con i principi richiamati nella trattazione del primo motivo).

zione ex art. 345 c.p.c. nei riguardi sia della attestazione del Comune in
data 18.11.2003 (sulla mancata partecipazione della Matarazzo alla convenzione di lottizzazione) sia della certificazione 3.7.2002 della piena
collaudazione di tutte le opere di urbanizzazione previste e del loro costo
in relazione al lotto 10. La censura, inconsistente alla luce della statuizione di intrasmissibilità della obbligazione de qua e di non previsione di
una clausola di rivalsa, è poi errata in diritto posto che la valutazione
negativa di non indispensabilità dei documenti offerti in appello non doveva essere motivata alla stregua del disposto dell’art. 345 c.p.c. ratione
temporis applicabile (Cass. 16971 del 2009, 15346 del 2010 e SU
5947 del 2013), sì che le statuizioni di cui a pag. 10 della sentenza
sfuggono ad ogni controllo di congruità.
Quarto motivo: censura la sentenza per avere mancato comunque
di applicare gli artt. 1108 e 1121 c.c. in ordine all’obbligo dei comproprietari – che avevano goduto delle opere di urbanizzazione – di concorrere alle spese sostenute per la loro realizzazione. La censura, il cui quesito è articolato a pag. 30 del ricorso, è inammissibile per la sua evidente, conclamata, novità, essa non risultando essere stata posta innanzi al
giudice d’appello sol che si leggano le richieste in gravame riportate in
ricorso.
Quinto motivo: si duole del fatto che la Corte abbia ritenuto necessaria una espressa domanda nei confronti del curatore del fallimento Costruzioni TRE, nonostante esso fallimento fosse stato convenuto con la
domanda di garanzia di Pagliarulo, Chieffo e Rossi ( pertanto da ritenersi ad t
estesa a beneficio di essi attori). La doglianza,~21M3===
:eitresitcs, non ha fondamento alcuno, non scorgendosi come possa ipotizzarsi che una domanda di garanzia formulata dal convenuto venga ad
estendere i suoi effetti processuali a beneficio dell’attore senza alcuna
sua domanda (cfr. da ultimo Cass. 5400 del 2013).
Sesto motivo: si duole della affermazione -fatta in spregio all’art.
52 c. 2 L.F. – relativa all’onere di essi convenuti di proporre a carico del-

4

Terzo motivo: si duole del mancato esercizio del potere di acquisi-

la curatela fallimentare domanda diretta all’adempimento relativo
all’onere di sostenere i costi di urbanizzazione. La censura è affatto incomprensibile, essa ponendo un problema di individuazione del giudice
competente ex art. 24 L.F. estraneo al tema posto in sentenza. Essa è
poi inammissibile per la sua palese novità.
Settimo motivo: censura la sentenza per aver ignorato che, essendo
i convenuti obbligati propter rem, essi erano obbligati solidali ex artt.
1293-1294-1295 c.c. e non avevano alcun obbligo di escutere il costrut-

reiezione della questione della obbligazione propter rem dianzi indicata e
si segnala anche per la sua evidente novità nei termini posti dal motivo.
Si rigetta il ricorso senza provvedere sulle spese, stante l’assenza
di difese delle parti intimate.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Così ceciso nella c.d.c. del 18 Ottobre 2013
Il Co s.est.

tore loro dante causa (poi fallito). La censura riceve la sorte propria della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA