Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26805 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. II, 21/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 21/10/2019), n.26805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICARONI Elisa – rel. Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23870/2015 proposto da:

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA IRNERIO 67, presso lo studio

dell’avvocato FURIO QUADRANI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE GRAZIOSI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4870/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/06/2019 dal Presidente Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001 il (OMISSIS) propose ricorso ex art. 700 c.p.c., per ottenere pronuncia che ordinasse al (OMISSIS) di eseguire i lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni di acqua presenti nel muro di confine.

In esito alla CTU – che aveva accertato danni e indicato i lavori necessari al ripristino – con provvedimento del 31 marzo 2003 il giudice dichiarò chiusa la fase cautelare, invitando il resistente (OMISSIS) a tenere conto dei suggerimenti del CTU.

1.1. Con citazione notificata il 27 novembre 2003 il (OMISSIS) agì per il risarcimento dei danni e per la restituzione degli importi corrisposti al CTU nel giudizio cautelare. Il convenuto (OMISSIS) contestò la fondatezza della domanda risarcitoria e, quanto alla domanda restitutoria, eccepì la mancanza di strumentalità tra giudizio cautelare e giudizio di merito.

1.2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 26625 del 2003, condannò il (OMISSIS) al risarcimento dei danni come quantificati dal CTU nel giudizio cautelare, e dichiarò compensate per la metà le spese di lite.

2. La Corte d’appello, con sentenza pubblicata il 18 luglio 2014, ha rigettato l’appello principale proposto dal (OMISSIS) e accolto l’appello incidentale del (OMISSIS).

2.1. Dopo aver confermato la condanna al risarcimento, sul duplice rilievo che il muro era comune e che i danni derivavano da fatto proprio del (OMISSIS), la Corte territoriale ha condannato il predetto Condominio a rimborsare alla controparte le spese della CTU disposta nel giudizio cautelare, argomentando sulla necessità dell’indagine tecnica e sulla riconducibilità del fatto dannoso al (OMISSIS), che risultava pertanto totalmente soccombente.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza il (OMISSIS), sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il (OMISSIS). Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare la tardività della memoria depositata dal resistente (OMISSIS) in data 3 giugno 2019, rispetto al termine fissato dall’art. 380-bis.1 c.p.c..

2. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2.1. Con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 669 octies, 669 septies e 669 terdecies c.p.c., nel testo previgente, e 113 c.p.c. e si contesta la statuizione di condanna alle spese della CTU che era stata disposta nel giudizio cautelare.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 880 e 882 c.c. e si contesta la valutazione delle risultanze probatorie con riferimento alla proprietà del muro.

4. Con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 880 e 882 c.c. e si contesta la ritenuta comunanza del muro in oggetto, trattandosi di muro di contenimento a dislivello, disciplinato dall’art. 887 c.c..

5. Il primo motivo di ricorso è fondato.

5.1. La Corte d’appello non poteva statuire sul riparto delle spese del giudizio cautelare, e specificamente della CTU che rientra a pieno titolo tra i costi del processo e non costituisce voce di danno – stante l’autonomia di due giudizi.

Nella specie, infatti, il giudizio di merito era stato introdotto oltre il termine previsto dall’art. 669 octies c.p.c., nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.L. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla L. n. 80 del 2005, applicabile ratione temporis al giudizio di esame, con la conseguenza che non vi era continuità tra i due giudizi, senza dire che l’ordinanza che aveva definito il giudizio cautelare si era limitata a dare atto della avvenuta eliminazione del periculum in mora, senza ulteriori statuizioni.

Il (OMISSIS), interessato al rimborso delle spese di CTU, anzichè proporre la relativa domanda al giudice del diverso e autonomo giudizio risarcitorio, avrebbe dovuto proporre reclamo avverso l’ordinanza che aveva definito il giudizio cautelare senza statuire sul punto.

6. I restanti motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono privi di fondamento ove non inammissibili.

6.1. La sentenza impugnata ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che il muro in oggetto fosse comune ad entrambi i Condomini, richiamandosi all’indagine peritale, ed ha precisato che il fatto che il muro in oggetto svolgesse funzione di contenimento (del terrapieno retrostante) non era incompatibile con la funzione di delimitazione delle proprietà, essendo posto sul confine, con conseguente applicabilità del regime previsto dall’art. 882 c.c..

Posta l’insindacabilità dell’accertamento in fatto, neppure seriamente censurato giacchè il ricorso non contiene la trascrizione della CTU, non sussiste violazione delle norme sostanziali denunciate con il secondo motivo, mentre la censura relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si risolve nella sollecitazione del riesame del materiale probatorio, ed è pertanto inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., può essere utilmente dedotta solo allegando che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (ex plurimis, Cass. 17/01/2019, n. 1229; Cass. 16/06/2014, n. 13690).

6.2. Il terzo motivo di ricorso muove dal presupposto che i fondi in oggetto siano posti a dislivello, sicchè la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare la disciplina prevista dall’art. 887 c.c..

La questione non può essere esaminata poichè il dato fattuale che ne costituisce il presupposto non emerge in alcun modo dalla sentenza impugnata, e il ricorrente si limita sul punto a richiamare genericamente la CTU senza riportarne il contenuto nella parte qui rilevante, sicchè la questione risulta posta per la prima volta in questa sede (ex plurimis, Cass. 13/06/2018, n. 15430), e ciò a prescindere dalla incompatibilità tra l’invocata disciplina e la tesi difensiva del (OMISSIS) – che ha sempre sostenuto che il muro in oggetto sarebbe stato eretto interamente all’interno della sua proprietà. Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, l’applicazione dell’art. 887 c.c., è esclusa quando il muro di contenimento a dislivello sia costruito esclusivamente sul terreno di uno dei due fondi a confine (cfr. Cass. 16/04/2019, n. 10606; Cass. 08/06/2012, n. 9368).

7. All’accoglimento del primo motivo di ricorso segue la cassazione in parte qua della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della causa nel merito, con eliminazione della statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di CTU. Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità sono compensate interamente, in ragione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta i rimanenti, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla la condanna del (OMISSIS) al pagamento delle spese di CTU; dichiara compensate le spese di lite dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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