Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26805 del 13/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26805
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
S.A.R. residente a (OMISSIS);
– intimata –
AVVERSO la sentenza n. 109/23/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna – Sezione Staccata di Parma n. 23, in data
14/05/2009, depositata il 09 luglio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio
dell’08 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. DESTRO Carlo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte.
Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 25452/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 109/23/09, notificata il 19 agosto 2099, della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma che aveva respinto l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso di S. A.R., medico libero professionista, contro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso IRAP per gli anni dal 1998 al 2004.
Ritenuto che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 assumendo l’erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto che, ai fini dell’accertamento del requisito della autonoma organizzazione nei confronti dei liberi professionisti, costituisce fatto qualificante la valutazione della indispensabilità dell’apporto del professionista all’attività svolta, mentre ha carattere incidentale ed accessorio l’impiego di un complesso organizzato di elementi personali e reali (ed organizzazione interna);
Che il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di insufficienza di motivazione, lamentando che la Commissione Regionale abbia escluso il requisito della autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettabilità della professionista all’imposta sulla base del semplice e generico rilievo della non eccessività degli importi relativi ai beni strumentali ed ai costi;
Ritenuto che il ricorso appare fondato, non apparendo le argomentazioni della sentenza impugnata conformi all’orientamento più volte espresso da questa Corte, secondo cui in tema di assoggettabilità ad IRAP, la valutazione in ordine alla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione deve tenere conto esclusivamente del fatto se, nel caso concreto, il professionista impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione e si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. 3678/2007 ed altre), mentre appare irrilevante ogni considerazione in ordine alla insostituibilità o indispensabilità dell’apporto professionale (Cass. n. 13475 del 2008, Cass. n. 3675/2007);
Che, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall’art. 375 c.p.c. affinchè questa Corte pronunci sul ricorso in camera di consiglio, statuendone l’accoglimento. Roma 20 settembre 2010. Il Cons. Relatore F.to dott. Mario Bertuzzi.
La Corte.
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza;
Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata sentenza, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, per il riesame, ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011