Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26804 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 22/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8177-2011 proposto da:

S.G., C.F. (OMISSIS), V.A. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio

dell’avvocato FABIO FABBRINI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

CIRCUMVESUVIANA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI 30, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN

BATTISTA SANTANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN LUCA

LEMMO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6854/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/10/2010 R.G.N. 10054/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato LEMMO GIAN LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per la rimessione alle Sezioni

Unite, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 ottobre 2010, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da V.A., S.G. e M.M. nei confronti della Circumvesuviana S.r.l., avente ad oggetto il riconoscimento, per ogni turno giornaliero anche effettuato nella stessa giornata, del diritto alla corresponsione dell’indennità di “agente unico” con rilascio di biglietti, in misura complessiva pari a quaranta minuti della retribuzione oraria contrattuale dovuta ai conducenti di linea – agenti di movimento -operatori di esercizio con tre scatti di anzianità come rivalutata dai rinnovi del CCNL autoferrotranvieri e raddoppiata per la prestazione di doppio turno e la condanna al pagamento delle relative spettanze anche relative al ricalcolo del TFR.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’indennità di agente unico ricomprese ai sensi dell’art. 18 dell’Accordo nazionale del 2/10/1989 e dell’art. 13 del CCNL Autoferrotranvieri del 1995 tra quelle congelate in cifra fissa e come tale sganciata dalla previsione originaria che la voleva rapportata ai venti o quaranta minuti, se con rilascio di biglietti (fattispecie quest’ultima poi integralmente ridisciplinata, così da rendere comunque infondata la relativa pretesa), della retribuzione spettante ad un autista di 7^ livello con tre scatti di anzianità ed in ogni caso escluso il raddoppio dell’indennità in caso di doppio turno giornaliero per essere la medesima correlata non al singolo turno bensì alla sola presenza giornaliera in servizio.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono V.A. e S.G., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, in relazione alla rinuncia all’impugnazione oggi comunicata, priva di accettazione della Società resistente, da V.A., deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le predette parti con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Passando ad esaminare nel rito l’impugnazione proposta dall’altro ricorrente a dirsi come con il primo motivo, il medesimo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale in relazione alle lettera ed alla ratio delle disposizioni recate dall’art. 18 dell’Accordo nazionale del 2.10.1989 e dell’art. 13 del CCNL Autoferrotranvieri del 1995 nonchè l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, lamentate l’erroneità della lettura delle predette disposizioni volta a ritenere operante anche con riguardo all’indennità di agente unico il congelamento in cifra fissa ivi previsto, con le eccezioni tassativamente elencate, per i – compensi nazionali e aziendali eventualmente espressi in cifra fissa”, non potendo la predetta indennità essere ricondotta a quella definizione, risultando altresì la medesima destinata a compensare la maggiore gravosità della prestazione assegnata ed infine per l’incoerenza di tale conclusione con il dato per cui ad un adeguamento dell’indennità l’Azienda era pervenuta già sotto la vigenza dell’Accordo del 2.10.1989.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale in relazione alle previsioni in materia di agente unico recate dagli accordi contrattuali del 12.12.1972, 29.2.1980, 18.11.1998 e 17.12.2003 nonchè il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, è inteso a censurare la statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla domanda subordinata concernente il raddoppio dell’indennità in ipotesi di impiego in un doppio turno giornaliero che assume in contrasto con la ratio dell’istituto destinato a remunerare la maggiore onerosità di ogni prestazione resa dall’operatore di esercizio in qualità di agente unico.

I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati.

Relativamente agli accordi non sussumibili nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, va richiamato il principio affermato da questa Corte (vedi, da ultimo Cass. n. 5461/2016), secondo cui, ai fini della censura concerne e la violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione dei contratti, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato.

La denuncia del vizio di motivazione, inoltre, deve essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. Nè, per sottrarsi al sindacato di legittimità, è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.

E, sempre sullo stesso versante, va rimarcato che all’uopo non è sufficiente una semplice critica alla decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (eventualmente anche più appagante) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (vedi per tutte Cass. 14318/2013 e Cass. 2465/2015).

Nella specie le critiche mosse all’interpretazione della declaratoria contrattuale, per come articolate, difettano dell’allegazione, con riferimento ai canoni interpretativi, del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato e si sostanziano nella mera istanza di pervenire ad una soluzione della questione delibata in senso favorevole al ricorrente.

Peraltro ed anche con riferimento agli accordi viceversa sussumibili nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, gli approdi cui è pervenuta la Corte territoriale appaiono coerenti con i principi affermati da questa Corte in numerosi arresti (cfr. da ultimo Cass. n. 20338/2016 ma già, in termini più ampi, ex multis, Cass. ord. n. 21075/2014), in base ai quali, l’agente unico, ossia il conducente di mezzi pubblici, dipendente da società concessionarie di trasporti pubblici il quale – in forza di fonti normative e deliberative regionali – sia addetto anche al rilascio dei biglietti con incasso del corrispettivo, non ha diritto ad adeguamenti dell’indennità per il doppio incarico ulteriori rispetto a quelli già adottati in ambito aziendale, atteso il congelamento disposto dal punto 18 dell’accordo nazionale 2.10.1989 e dall’art. 13 dell’accordo nazionale dell’11.4.1995, che devono essere concretamente applicati stante la dimensione trascendente l’ambito locale e regionale che connota il sistema – ad agente unico” ed il relativo compenso; in effetti, per la determinazione dell’indennità di “agente unico” spettante ai dipendenti, con mansioni di autista ed addetti anche al rilascio dei biglietti, delle società concessionarie nella regione Campania, le clausole dei citati accordi nazionali del 1989 e del 1995 vanno interpretate nel senso che il valore dell’indennità in questione resta congelato in cifra fissa rientrando l’indennità medesima tra i compensi esclusi dall’adeguamento viceversa previsto per le sole voci espressamente indicate dalle stesse clausole, non rilevando in senso contrario, nè il non essere quell’indennità espressa in percentuale, stante l’idoneità delle previsioni collettive ad includere forme affini di crescita, quale appunto quella parametrica nè il carattere meramente locale, ovvero nè nazionale nè aziendale, del sistema ad agente unico, inscrivendosi questo tra le misure devolute alla contrattazione aziendale in funzione del conseguimento di incrementi di produttività e comunque in ragione del suo fondamento negoziale collettivo; l’indennità di “agente unico” è predeterminata dalla contrattazione collettiva in rapporto alla giornata lavorativa, sicchè non è consentito nessun riproporzionamento dell’emolumento in caso di espletamento di un doppio turno di servizio, in quanto l’articolazione della giornata in più turni e la loro gravosità può avere rilevanza solo nel caso in cui il compenso sia legato al singolo turno ovvero all’orario di lavoro, ma non anche rispetto al mero protrarsi dell’orario nella stessa giornata di presenza, ancorchè in turni diversi.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese relativamente al ricorrente V.A., rigetta il ricorso, relativamente all’altro ricorrente condanna gli stessi al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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