Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26804 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CAMPEGGI VALBONDIONE SRL con sede a (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta

delega a margine del ricorso, dall’Avv. Longobardi Arturo,

domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma,

Piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VALBONDIONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, per delega in calce al

controricorso, dagli Avv.ti Massimiliano Battagliola e Giacomo Mereu,

elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Roma, Via G.G.

Belli, 27;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/67/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia n. 67, in data

11/05/2009, depositata il 29 luglio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio

dell’08 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Udito, altresì, l’Avv. Arturo Longobardi, per la ricorrente;

Presente il P.M. dott. DESTRO Carlo che si è riportato alla

relazione in atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte.

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 25410/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – Letto il ricorso proposto dalla SRL Campeggi Valbondione per la cassazione della sentenza n. 117/67/09 del 29.07.2009, della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sezione distaccata di Brescia, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Valbondione per il pagamento della TARSU per gli anni 2002 e 2003 relativamente ad una superficie adibita a campeggio dalla contribuente;

Letto il controricorso del Comune di Valbondione;

Ritenuto che il primo motivo del ricorso denunzia vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che la Commissione Regionale abbia respinto, senza precisarne le ragioni, la contestazione con la quale la società contribuente aveva dedotto che gli avvisi di accertamento opposti indicavano in maniera erronea le misure dell’area occupata oggetto di tassazione;

Che il motivo appare infondato, avendo la sentenza impugnata motivato sul punto mediante richiamo ad una CTU in atti, precisando anzi che da essa risultava che la superficie tassabile era inferiore a quella tassata dal Comune;

Che il secondo motivo del ricorso, denunziando violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 lamenta l’illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, per essere privi di motivazione e per mancata allegazione dei documenti ed atti in essi indicati;

Che il mezzo appare manifestamente inammissibile per mancata indicazione dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione, atteso che con esso la ricorrente muove censure avverso gli atti impositivi e non già una critica avverso la sentenza impugnata;

Che il terzo motivo di ricorso denunzia illogica e contraddittoria motivazione per avere il Giudice di secondo grado omesso di considerare che nell’area campeggio occupata dalla contribuente, così come risulta dalla CTU, vi erano superfici non tassabili, quali le aree a verde, le strade, i percorsi pedonali, ecc.;

Che il mezzo è inammissibile per genericità della censura, nonchè infondato avendo sul punto la Commissione Regionale richiamato l’accertamento del consulente relativo non all’intera superficie occupata ma a quella tassabile;

Che, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall’art. 375 c.p.c. affinchè questa Corte pronunci sul ricorso in camera di consiglio, statuendone il rigetto.

Roma 15 ottobre 2010. Il Cons. Relatore F.to Mario Bertuzzi.

La Corte.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;

Considerato, altresì, che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro ottocento, di cui Euro settecento per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Valbondione, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro ottocento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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