Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26802 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. II, 21/10/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 21/10/2019), n.26802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18990/2015 proposto da:

B.R., S.L., rappresentati e difesi dall’avocato

GIUSEPPE MALTA;

– ricorrenti –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VESTRICIO SPURINNA 105, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

GALLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA FABRIZIO

SOLIMINI;

A.M. in qualità di titolare della ditta individuale l’ A.

CONSULENZA IMMOBILIARE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PASQUALE DE PALMA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 611/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

B.R. ha chiamato in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani M.A. e A.M., titolare della A. Consulenza Immobiliare, chiedendo accertarsi la nullità del preliminare, con il quale essa B., per il tramite della A. Consulenza Immobiliare, aveva promesso di vendere alla M. un immobile in comproprietà con il coniuge S.L..

Il tribunale accoglieva la domanda, ravvisando la nullità del contratto a causa della mancata partecipazione all’accordo di uno dei comproprietari.

La Corte d’appello di Bari ha riformato la sentenza.

Essa, da un lato, ha riconosciuto la validità e il carattere vincolate del preliminare concluso da uno solo dei comproprietari; dall’altro, e correlativamente, ha riconosciuto l’inadempimento della B., che ha così condannato alla restituzione dell’acconto e al pagamento della penale.

Per la cassazione della sentenza B.R. e S.L. hanno proposto ricorso affidato a due motivi,

Con il primo si censura la sentenza per avere la corte di merito riconosciuto la validità del preliminare di immobile comune sottoscritto da uno solo dei comproprietari.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1759 c.c.: il mediatore, nonostante ne fosse consapevole, non aveva comunicato alle parti la che l’immobile era in comproprietà, determinando con tale omissione la nullità del contratto. A sua volta la nullità del contratto, imputabile al mediatore, escludeva il diritto di lui di pretendere il compenso.

Hanno resistito gli intimati con distinti controricorsi, deducendo l’inammissibilità del ricorso per irritualità della notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata e per inesistenza della procura speciale rilasciata anteriormente alla notificazione dello stesso ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Fra le eccezioni pregiudiziali sollevate dai controricorrenti – mentre sono inammissibili quelle con le quali si deduce la irritualità della notificazione del ricorso per cassazione a mezzo di posta elettronica certificata, essendo applicabile anche in materia la regola generale sancita dall’art. 156 c.p.c., comma 3, secondo cui la nullità non può essere se l’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto (Cass. n. 22438/2018; n. 3805/2018; n. 13857/2014) – è fondata quella con la quale si deduce che non è possibile appurare l’anteriorità della procura indicata nel ricorso rispetto alla notificazione del ricorso stesso.

Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte che “la procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita in epoca anteriore alla notificazione dello stesso, investire espressamente il difensore del potere di proporre il ricorso suddetto ed essere rilasciata in data successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione. Pertanto, se apposta a margine del ricorso, tali requisiti si desumono, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell’atto a margine del quale essa è apposta, si fa della sentenza gravata, restando, invece, irrilevante che la stessa sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità” (Cass., n. 24422/2016; n. 7014/2017).

E’ stato anche chiarito che “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all’intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire d’ufficio, attraverso altri elementi, purchè specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto (Cass. n. 15086/2005).

I controricorrenti hanno eccepito, fra l’altro, che il ricorrente ha “trasmesso a mezzo posta elettronica certificata solo un documento informatico derivato dalla conversione di un file di testo, che risulta privo di firma digitale e della procura (della quale è fatta menzione nell’epigrafe” (v. paf. 8 controricorso A. Immobiliare e pag. 8 controricorso M.).

Ed invero il ricorrente richiama nel ricorso “la procura speciale conferita in calce al presente atto”, ma non la trascrive poi nella copia notificata. Nella relazione della notificazione eseguita con modalità telematica egli richiama la “procura speciale ad litem del 13.6.2005 rilasciata su supporto cartaceo nelle forme dell’art. 83 c.p.c., comma 3 e del D.M. n. 44 del 2011, art. 18, comma 5”, ma poi non fa menzione di essa fra gli allegati al messaggio di posta elettronica (è indicato quale allegato alla notificazione il solo ricorso) e neanche nell’attestazione di conformità, della L. n. 53 del 2014, ex art. 3-bis, comma 2.

In considerazione di quanto sopra manca per le controparti ogni possibilità di verificare se la procura su foglio separato infine depositata assieme al ricorso sia stata rilasciata prima della notificazione di questo, giustificandosi pertanto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., l’inammissibilità del medesimo ricorso in base ai principi sopra indicati.

Le spese seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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