Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26801 del 13/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26801
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.A. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,
giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. Di Ciommo Francesco,
elettivamente domiciliato nel relativo studio, in Roma, Via Tacito,
41;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 162/01/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di Potenza – Sezione n. 01, in data 08/06/2009, depositata
l’11.08.2009.
Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di Consiglio
dell’08 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. DESTRO Carlo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 24961/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – La controversia ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento di maggior reddito d’impresa per il 1997 di L. 163.208.000, derivante dalla mancata dichiarazione di una sopravvenienza attiva di detto importo, pari ad un contributo in conto capitale, percepito il 19.02.1997 in relazione ad attività di agriturismo.
La CTP rigettava il ricorso del contribuente; la CTR confermava la fondatezza dell’accertamento dell’Ufficio, sul presupposto che la disciplina vigente all’atto della percezione dei tributi(1997) li considerava sopravvenienze tassabili nell’anno di percezione, oppure per 1/4 nell’anno di percezione e con differimento in tre quote costanti negli anni successivi; ovvero ancora con tassazione al 50%, previa istituzione di un fondo riserva per la restante; tuttavia, nessuna di tali opzioni risultava dalla contabilità del contribuente; nè questi poteva invocare l’esenzione dei contributi erogati in territori montani o del Mezzogiorno, essendo la relativa disposizione operante solo dal 1998. Date le variazioni del quadro normativo, la CTR dichiarava inapplicabili le sanzioni. Ricorre per cassazione il contribuente, con un motivo, resiste la parte erariale con controricorso. Il ricorso si rivela manifestamente privo di pregio, in quanto si limita ad invocare, ancora una volta, l’applicabilità della sopravvenuta norma agevolativa di cui alla L. n. 449 del 1997, senza minimamente censurare il decisum, contenuto nella sentenza impugnata, in ordine ai motivi della ritenuta applicabilità ratione temporis del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 3, lett. b e della sussistenza del rilievo accertato (mancata indicazione del contributo in contabilità secondo una delle opzioni accordate dal Legislatore), limitandosi, su quest’ultimo punto, a dar conto che la consulente (deceduta) lo aveva contabilizzato solo in detrazione dell’anticipazione dell’investimento operata dal contribuente.
Appare lampante che il motivo, così come formulato, è assolutamente generico, inadeguato nell’indicazione delle regole di diritto applicate dalla CTR e che il contribuente intenderebbe contestare e, soprattutto, non riferibile, se non incoerente, rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. N. 8386/10, in motivazione). Si ritiene che il ricorso possa trattarsi in camera di consiglio. F.to G.Giacalone”.
La Corte.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;
Considerato, infatti che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, non può essere assolto con generiche contestazioni o con il rinvio al contenuto di altri atti, che non critichino la ratio della decisione impugnata, e, quindi, non evidenzino le ragioni per le quali la stessa non appare condivisibile (Cass. n. 20454/2005; n. 14 075/2002);
Considerato, in vero, che la parte che lamenti vizi della sentenza impugnata, ha l’onere di investirne criticamente la ratio e di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al giudice la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali (C.T.C. n. 10154/2005, n. 5295/2006, n. 6034/2006, n. 7951/2006, n. Cass. n. 849/2002; n. 2613/2001);
Considerato che, nel caso, il motivo di ricorso non svolge specifiche argomentazioni critiche, idonee ad incrinare il tessuto argomentativo della ratio dell’impugnata decisione che, come rilevato, aveva, per un verso, ritenuto inapplicabile, ratione temporis, la L. n. 449 del 1997, art. 21 dal momento che detta disposizione era entrata in vigore nel 1998 mentre, pacificamente, la percezione del contributo era avvenuta nel 1997, e, d’altronde, aveva rilevato che il contribuente non si era attenuto al disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55;
Considerato che le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in complessivi Euro tremilacento, oltre spese prenotate a debito;
Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro tremilacento, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011