Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26800 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 26800 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: MASSERA MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso 2066-2008 proposto da:
RISCALDATI MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE G. MASSAIA 39, presso il suo studio,
rappresentata e difesa da se medesima;
– ricorrente contro
2013
2023

FEBBRARO ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SAN DOMENICO

20,

presso lo studio dell’avvocato

FORTI ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente –

1

Data pubblicazione: 29/11/2013

avverso la sentenza n. 773/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 15/02/2007 R.G.N. 9161/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MAS SERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

udito l’Avvocato ROBERTO FORTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.1 – Con sentenza in data l ottobre 2002 il Tribunale di Roma
dichiarò inesistente il diritto di Alfredo Febbraro a
promuovere, in forza di sentenza del Tribunale di Viterbo, una
procedura espropriativa mobiliare nei confronti dell’opponente

.2 – Con sentenza in data 1 – 15 febbraio 2007 la Corte
d’Appello di Roma rimise la causa al primo giudice e condannò
la Riscaldati al pagamento delle spese di lite anticipate dal
Febbraro.
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: la
notifica dell’atto di opposizione era nulla.
.3 – Avverso la suddetta sentenza la Riscaldati ha proposto
ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
Il Febbraro ha resistito con controricorso.
Il ricorso, chiamato alle udienze del 27 marzo 2013 e del 9
luglio 2013 è stato rinviato, la prima volta a causa ,
.”Riscaldati,
dell’impedimento
per
malattia
della
parte
ricorrente rappresentata e difesa da sé medesima e la seconda
volta a causa del decesso della stessa.
E’

stata tentata la notificazione della comunicazione

dell’odierna udienza agli eredi collettivamente e
impersonalmente nel domicilio della ricorrente, ma il portiere
dello stabile ha rifiutato l’atto, per cui la notifica è stata
eseguita presso la cancelleria della Corte.

3

Maria Gabriella Riscaldati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

.1 – Con l’unico motivo la ricorrente lamenta che la Corte
territoriale abbia ritenuto invalida la notifica al Febbraro
dell’atto di opposizione all’esecuzione in quanto effettuata
nella sua residenza anziché nel domicilio eletto nell’atto di

2 – Dall’esame degli atti consentiti risulta che la sentenza
impugnata era stata notificata, a cura del Febbraro, alla
Riscaldati, parte sostanziale e difensore di se medesima,
presso il suo studio in data 19 settembre 2007.
La ricorrente ha prodotto copia della sentenza priva
dell’attestazione della suddetta notifica,
.3 – L’art. 369, comma I, c.p.c. stabilisce che il ricorso
deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena
d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima
notificazione alle parti contro cui è proposto, mentre il
comma II stabilisce che col ricorso debbono essere depositati,
sempre a pena di improcedibilità, alcuni atti tra cui, il n.
richiede la copia autentica della sentenza o della decisione
impugnata “con la relazione di notificazione, se questa è
avvenuta”.
.4 – Ne consegue che il ricorso è improcedibile. In virtù di
quanto riferito nella parte espositiva di questa sentenza, è
verosimile ritenere che la parte sostanziale (gli eredi della
ricorrente) non abbiano avuto consapevolezza della esistenza
del ricorso e della fissazione dell’udienza di trattazione,
4

precetto.

per cui,

ricorrendo comunque giusti motivi, le spese del

giudizio di cassazione vengono compensate.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile. Spese del giudizio di

Roma 5.11.2013.

f

IJ Presidente.

Il Consigliere Estensore
i
. Il

DEPOSITATO JN CANCELLERIA

oggi -2.9-..NO

E Funzionari,

innocen,

IS .A

CORTESUPREMANCAUP ,
Si attesta la registrazione p.

cassazione compensate.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA