Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26800 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 22/12/2016, (ud. 24/02/2016, dep.22/12/2016),  n. 26800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24830-2011 proposto da:

S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TARO 25, presso lo studio dell’avvocato STUDIO MAGARAGGIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati PIERLUIGI DELL’ANNA, FRANCESCO

VINCENZO PAPADIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETA’

DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI) C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato LUCIO

VALERIO MOSCARINI, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 890/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/04/2011 r.g.n. 2524/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato PAPADIA FRANCESCO VINCENZO;

udito l’Avvocato COLEINE LORENZO per delega Avvocato MOSCARDINI LUCIO

VALERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte territoriale di Lecce, con sentenza depositata l’8/4/2011, rigettava il gravame proposto da S.M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda del S. diretta ad ottenere il risarcimento del danno dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a causa del dedotto comportamento violativo dell’art. 2087 c.c. tenuto da quest’ultima, che aveva omesso di adottare le misure idonee a prevenire il rischio di infortunio occorso allo stesso circa venti anni prima.

Per la cassazione della sentenza ricorre il S. articolando due motivi illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

La Rete Ferroviaria S.p.A. resiste con controricorso e deposita altresì memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., art. 2087 c.c., nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando, innanzitutto che l’errore nel quale è incorsa la Corte territoriale attiene, in primo luogo, ad una erronea valutazione dell’unica prova testimoniale resa in giudizio e che un ulteriore errore è costituito dall’assenza di una motivazione logica in cui non è neppure evidenziata la carenza della prova testimoniale.

1.1 Il motivo è inammissibile, in quanto, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, in arresti ormai consolidati, in ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (Cass. n. 6023 del 2009). Nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulle dichiarazioni rese da un testimone, senza che le stesse siano state trascritte, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto di una deposizione testimoniale e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. n. 4056 del 2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

2. Con il secondo motivo viene censurata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2 e 7 poichè la Corte di merito non avrebbe correttamente valutato che è onere del datore di lavoro porre in essere le misure necessarie per prevenire gli infortuni e che nel caso di specie il datore avrebbe prestato poca attenzione alla manutenzione delle intervie che, a causa del cattivo stato in cui si trovavano, avrebbero formato una buca che sarebbe stata causa dell’infortunio occorso al lavoratore.

2.2. Il motivo non è fondato.

Il ricorrente, invero, non ha fornito la prova del nesso eziologico e dell’omissione che sarebbe stata all’origine dell’infortunio di cui si tratta. Inoltre, lo stesso è formulato in modo non puntuale, poichè vi si richiamano genericamente la responsabilità della parte datoriale e gli obblighi incombenti sulla stessa, ma non si specifica, ad esempio, come avrebbero dovuto essere messe le passerelle giudicate idonee ad un passaggio privo di rischi.

Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, da liquidare in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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