Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2680 del 05/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 05/02/2018, (ud. 07/11/2017, dep.05/02/2018),  n. 2680

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con il ricorso in atti la Sicuritalia Fides s.r.l. in liquidazione e la CO2 Soc. coop. in liquidazione instano per il regolamento della competenza in relazione alla sentenza 148/2017 del 24.1.2017 con la quale la Corte d’Appello di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, in accoglimento dell’eccezione dispiegata dagli appellanti Globo Vigilanza s.r.l., Fides Impianti s.r.l. in liquidazione, T.M. e P.E., ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, in favore del Tribunale di Pistoia riguardo alla lite, incardinata dalle attuali istanti, avente ed oggetto l’accertamento dell’avvenuto utilizzo da parte di Fides Impianti, e a beneficio di Globo Vigilanza e con il concorso del T., del P. e del B., del marchio “Fides” per lo svolgimento di attività concorrenziali nel campo dei servizi di sicurezza e vigilanza, attività che essa Fides Impianti aveva ceduto a Sicuritalia Fides s.r.l. in liquidazione con patto di non concorrenza e con intesa che il marchio in questione avrebbe potuto essere utilizzato dalla cedente ai soli fini delle attività di installazione e manutenzione degli impianti di sicurezza e vigilanza.

1.2. Nell’occasione il giudice del gravame ha divisato il difetto di competenza del giudice adito in primo grado nella convinzione che nella fattispecie non fosse ravvisabile un’ipotesi di concorrenza sleale c.d. “interferente”, e ciò perchè le società attrici, ancorchè avessero evocato i convenuti avanti alla Sezione specializzata prevista dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, non avevamo in alcun modo enunciato nell’atto di citazione “le ragioni di diritto della competenza del giudice adito”, non avendo neanche spiegato il motivo per cui la mera spendita del marchio “Fides” da parte dei convenuti avrebbe dovuto indurre gli effetti distorsivi da esse lamentati, nè avevano dedotto “elementi probatori” od “avanzato richieste” utili a chiarire sotto il profilo fattuale, quale fosse stata l’influenza della spendita del marchio nell’asserita attività di sviamento della clientela. E, dunque, poichè l’asserito illecito utilizzo del marchio appariva del tutto inconsistente e non idoneo a suffragare la competenza del giudice adito in primo grado ha “dichiarato l’incompetenza per materia della sezione specializzata” e statuita la competenza, secondo le norme ordinarie, del Tribunale di Pistoia.

1.3. Il mezzo ora proposto si vale di quattro motivi di impugnazione. Hanno svolto attività difensiva le controparti.

Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell’art. 380-ter c.p.c..

Memorie delle istanti e di T. ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

3. Sostengono le ricorrenti che il giudice d’appello, nel determinarsi nei modi oggetto di contestazione e nel ricusare nella specie la competenza della Sezione specializzata adita, avrebbe reiteratamente errato per non aver considerato che la domanda attrice era volta all’inibitoria nell’uso del marchio Fides da parte dei convenuti (primo motivo); che, contrariamente a quanto da esso affermato, le attrici avevano motivato in diritto la sussistenza della ravvisata competenza sia in citazione sia nelle memorie e nelle comparse prodotte nel corso del giudizio, deducendo l’uso illegittimo del marchio e replicando all’eccezione di incompetenza sollevata ex adverso (secondo motivo); che la individuazione della competenza andava effettuata ex ante con riferimento alla prospettazione dei fatti posti a fondamento della domanda e senza dunque procedere ad una valutazione di merito (terzo motivo); che la domanda era stata proposta anche in relazione alla dedotta violazione di segreti aziendali e al dedotto uso di informazioni riservate per gli effetti ai fini della competenza di cui all’art. 134 CPI.

4. Rispetto all’assunto che i motivi in parola, esaminabili perciò congiuntamente, intendono illustrare giova previamente rammentare che, secondo il pensiero di questa Corte la competenza della sezione specializzata in materia di proprietà industriale, prima, e della sezione specializzata in materia di imprese, oggi – rimasta sostanzialmente immutata attraverso i rimaneggiamenti cui è stato sottoposto nel tempo l’ora vigente D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 1, lett. a), che richiamava al tempo e richiama ancora l’art. 134 CPI – “si estende anche alla cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con la sola esclusione delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti titolati” (Cass., Sez. 1, 14/06/2010, n. 14251). Ricorre invero quest’ultima ipotesi (concorrenza sleale c.d. pura), che resta perciò affidata alla cognizione del giudice non specializzato, quando non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e la eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale e la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, mentre si ha interferenza rilevante ai fini della individuazione del giudice competente “sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva” (Cass., Sez. 6-1, 23/09/2013, n. 21762).

Più in generale, sempre in questa chiave, va poi rimarcato, sempre seguendo il filo della narrazione giurisprudenziale, che ai fini di che trattasi occorre aver riguardo, determinandosi la competenza per materia in funzione della domanda – giusta il principio dettato dall’art. 10 c.p.c., per la competenza per valore, ma estensibile anche alla competenza per materia (Cass., Sez., 2, 18/01/2007, n. 1122) – “ai fatti posti a fondamento di essa, indipendentemente dalla loro fondatezza e senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate (Cass., Sez. 3, 1/12/2000, n. 15367), nonchè “alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda”, come prospettata dall’attore e risultante dai fatti posti a suo fondamento, senza che il giudice possa, ai soli fini dell’indagine sulla competenza, verificare la concreta esistenza del rapporto così come affermato dalla parte ovvero qualificarlo diversamente (Cass., Sez. 3, 6/08/2004, n. 15300).

5. Tanto premesso non crede il collegio che all’esito dell’indagine cui è chiamato dall’odierna istanza – che consente alla Corte, al fine di evitare che la designazione del giudice ritenuto competente possa essere messa ulteriormente in discussione nell’ambito della stessa controversia, di estendere la propria indagine ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento nel corso del al processo (Cass., Sez. 6-1, 24/10/2016, n. 21422) – l’impugnata pronuncia declinatoria della Corte fiorentina meriti adesione. In breve, l’interferenza tra la fattispecie della concorrenza sleale e la tutela dei diritti di privativa qui allegata in funzione della individuazione nella sezione specializzata del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, del giudice competente non è frutto di abile orchestrazione difensiva, volutamente intesa a sottrarre la cognizione della domanda al giudice precostituito per legge, ma si legittima, alla stregua del principio per cui la competenza si determina in base alla domanda secondo la prospettazione che ne fa l’attore ed indipendentemente dalla sua fondatezza, in ragione del circostanziato quadro di elementi fattuali che la disamina degli atti offre in questa direzione.

Come, infatti, si apprende, segnatamente, dalla lettura dell’atto di citazione, l’iniziativa processuale dalle odierne ricorrenti – forti degli accordi stipulati con Fides impianti che, nel mentre mantenevano in capo a costei l’uso del marchio “Fides” relativamente alle attività di installazione e manutenzione degli impianti di vigilanza e sicurezza, trasferivano a Sicuritalia Fides il ramo aziendale rappresentato dai relativi servizi, comprensivo anche del marchio, con l’intesa che la cessionaria ed il P., che ne era il dominus, si sarebbero astenuti per la durata di cinque anni dallo svolgere qualsiasi forma di concorrenza – era motivata sul presupposto che l’attività concorrenziale illecita, tradottasi, in particolare, nello sviamento della clientela – tanto da indurre nel giro di pochi mesi, secondo quanto si assume, che un consistente numero di clienti di Sicuritalia Fides migrasse verso la concorrente Globo Vigilanza – ed in un opera diretta a creare confusione tra le attività delle due aziende – che, ancora, secondo le allegazioni di cui si legge in citazione, avrebbe fatto leva, tra l’altro, sull’argomento secondo cui le due aziende si erano fuse e che i nuovi contratti avrebbero perciò dovuto essere stipulati con Globo -, si fosse svolta anche in grazia dell’apporto costituito dall’uso del marchio “Fides”, deducendosi, come ancora riporta l’atto di citazione, che “i signori P. e B., a partire dal luglio 2007, non solo si sono recati, il primo quale collaboratore/legale rappresentante di Fides Impianti ed il secondo quale collaboratore della medesima in più occasioni presso un notevole numero di clienti SF/CO2 qualificandosi come promotori di Fides per proporre ai medesimi di disdettare il contratto in corso con ST/CO2 per il servizio di vigilanza e stipularne uno identico con Globo, ma anche che in tali occasioni gli stessi consegnavano ai clienti biglietti da visita di Fides Impianti”.

6. Anche le conclusioni scritte in calce al medesimo atto rispecchiano, del resto, questa specifica lagnanza ed espressamente si risolvono nel chiedere – legittimando in tal modo ulteriormente la natura interferente della concorrenza sleale denunciata nella specie – di “accertare l’avvenuto utilizzo a far data dal luglio 2007 da parte di Fides Impianti srl per l’attività di servizi di sicurezza e vigilanza del marchio “Fides” (riferimento (OMISSIS)) registrato alla CCIAA di Firenze il 26/8/2003, di proprietà di Sicuritalia Fides per l’attività di servizi di sicurezza e Vigilanza”, dichiarandone conseguentemente l’illiceità a mente dell’art. 2598 c.c. e inibendone l’uso in futuro.

7. Nè, infine, nella stessa direzione risulta trascurabile la denunciata violazione dell’art. 98 CPI – in relazione al quale l’art. 134, comma 1, lett. b), CPI ribadiva, e ribadisce, la competenza della sezione specializzata – apprendendosi, sempre dalla lettura dell’atto di citazione, che, dopo le sue dimissioni dalla cariche ricoperte negli organi amministrativi delle cessionarie, il P. trattenesse presso di sè “parte della documentazione e dei materiali che deteneva quale amministratore della società” ed, in particolare, “originali di contratti con clienti, accordi sindacali, chiavi, timbri della società, modulistica, attestati di formazione delle guardie giurate, nonchè infine i tabulati di SF/CO2 contenenti nominativi e gli altri dati dei clienti, la tipologia e la durata di ogni singolo contratto e le condizioni contrattuali applicate”, ponendo in essere un’attività diretta all’indebito utilizzo di informazioni riservate e giustificando perciò la conclusiva richiesta intesa ad accertarne il carattere illecito ai sensi dell’art. 2598 c.c..

8. Dunque, alla luce del quadro circostanziale illustrato a fondamento della domanda, la denunciata attività di concorrenza sleale imputata alle controparti rientra a pieno titolo, per essersi servita del marchio Fides e per aver avuto accesso ad informazioni non generalmente note, nel campo delle attività di concorrenza sleale c.d. interferente la cui cognizione compete alla sezione specializzata di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3.

9. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, in diversa composizione, affinchè decida nel merito provvedendo, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 7 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA