Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 268 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 24683 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

CERVED CREDIT MANAGEMENT S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), quale

procuratrice di SAGRANTINO ITALY S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in

persona della procuratrice speciale G.M. rappresentata e

difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Mario

Volante (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

L.C.R., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Cristiano Pagano

(C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

e

– RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (C.F.: 04739330829), in persona del

Direttore generale f.f. R.G., procuratore speciale

rappresentato e difeso, giusta procura speciale per la

partecipazione alla discussione orale, dall’avvocato Accursio Gallo

(C.F.: GLL CRS 60M06 G273B);

– resistente –

e

– S.G. (C.F.: (OMISSIS));

– S.C. (C.F.: (OMISSIS));

– NEOS FINANCE S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– STELLA VENDITE ALIMENTARI S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n.

2867/2015, depositata in data 29 aprile 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

30 novembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Mario Volante, per la società ricorrente;

l’avvocato Accursio Gallo per la resistente Riscossione Sicilia

S.p.A.;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cerved Credit Management S.r.l. (per conto di Sagrantino Italy S.r.l.) ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, in un procedimento di espropriazione immobiliare promosso nei confronti di C. e S.G., ha revocato, ai sensi dell’art. 586 c.p.c., l’aggiudicazione dell’immobile pignorato in favore di L.C.R..

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Palermo.

Ricorre Cerved Credit Management S.r.l., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso L.C.R..

La resistente Riscossione Sicilia S.p.A. ha depositato procura speciale al difensore per la partecipazione alla discussione orale e ha poi depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 586 c.p.c. e del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 19 bis introdotto dalla Legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorso è fondato.

Il tribunale ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell’esecuzione in ordine alla notevole sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e quello effettivo di mercato dell’immobile posto in vendita, individuato esclusivamente in base ad una consulenza tecnica di ufficio, ma senza che fosse accertata la sussistenza di interferenze illecite tali da influenzare il procedimento che aveva portato all’aggiudicazione (ed anzi espressamente escludendo il rilievo di siffatte interferenze), ovvero fatti nuovi successivi all’aggiudicazione, o quanto meno anteriori ma non conosciuti nè conoscibili da alcune delle parti interessate alla sospensione della vendita, comunque idonei ad alterare il corretto procedimento legale di determinazione del prezzo di vendita, e che non potessero essere posti a base di opposizioni esecutive esperibili prima dell’aggiudicazione.

Ha in sostanza ritenuto sufficiente, per l’esercizio del potere di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., comma 1 l’oggettiva sussistenza di una notevole differenza tra il prezzo di aggiudicazione e quello effettivo di mercato del bene, individuato mediante una nuova consulenza tecnica di stima.

In tal modo il giudice del merito si è però discostato dai principi di diritto sanciti da questa Corte (e ai quali si intende dare continuità) in recente pronunzia di questa stessa sezione, la quale ha chiarito che “il potere di sospendere la vendita, attribuito dall’art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dalla L. n. 203 del 1991, art. 19 bis) al giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione perchè il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi alla aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all’aggiudicazione, non conosciuti nè conoscibili dalle altre parti prima di essa, purchè costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18451 del 21/09/2015, Rv. 636807).

E’ dunque del tutto irrilevante il valore di mercato dell’immobile aggiudicato, ai fini dell’esercizio del potere di sospensione della vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., laddove non siano intervenuti fattori tali da alterare il procedimento legale previsto per la individuazione del prezzo di aggiudicazione, ovvero si siano verificati fatti successivi alla stessa aggiudicazione (ovvero fatti preesistenti ma non conoscibili in precedenza).

In particolare, certamente non è possibile revocare l’aggiudicazione in base ad una rinnovazione della stima del bene dopo l’aggiudicazione stessa, laddove il prezzo di vendita sia stato determinato in base alla originaria stima, non impugnata nelle forme e nei termini di legge dalle parti, e non siano intervenuti fatti nuovi.

La sentenza impugnata va quindi cassata, affinchè in sede di rinvio si possa procedere all’accertamento dei presupposti per la sospensione della vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c., sulla base dei principi di diritto sopra enunciati.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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