Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 268 del 09/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 268 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 3409-2011 proposto da:
GRAZIOSO ADELINA GRZDLN37A70D236U, AIELLO
DOMENICO LLADNC34R04D236R, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA ANTONIO SOGLIANO 70, presso lo studio
dell’avvocato BERETTA EMILIO BATTISTA, rappresentati e difesi
dall’avvocato LA MALFA FRANCESCO giusta mandato in calce al
ricorso;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/01/2014

avverso la sentenza n. 74/43/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO dell’8/06/2010,
depositata il 09/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«1 sigg. Domenico Aiello ed Adelina Grazioso ricorrono contro l’Agenzia delle entrate per
la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,
confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso dei contribuenti avverso
l’avviso di rettifica del valore di un immobile ai fini dell’imposta di registro sul relativo atto di
trasferimento.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
11 ricorso va giudicato inammissibile per l’omessa indicazione dei motivi per i quali si chiede
la cassazione della sentenza gravata; le doglianze esposte dai ricorrenti, infatti, sono prive di
specifico riferimento ad alcuna delle tassative previsioni di cui ai numeri da I a 5 dell’articolo
360 cpc. Il ricorso pertanto, per la sua formulazione, non risulta idoneo ad esplicitare le
censure proposte; ciò ne determina l’inammissibilità, perché, come questa Corte ha già avuto
modo di chiarire, “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e
vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta
con il d.lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua
formulazione tecnica con rifèrimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una
limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono,
quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie
logiche di censura enucleate dal codice di rito.” (così sent. 18202/08; vedi anche Cass.
10420/05, Cass. 5333/03, Cass. 16763/02, nonché, da ultimo, Cass. 8585/12:

“È

inammissibile il ricorso per cassazione nel quale la parte abbia erroneamente inquadrato, tra
quelli previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., il vizio che ha inteso denunciare, esigendola
tassatività e la specificità del motivo di censura una precisa formulazione, di modo che detto
vizio rientri nelle ipotesi tassative enucleate dal codice di rito.).
Ulteriori profili di inammissibilità vanno poi ravvisati nel rilievo che la doglianza svolta con
riguardo alla violazione dell’articolo 52, comma 2 bis, d.p.r. n. 131/86, così come le doglianze
relative alla mancata allegazione all’atto impositivo ed alla mancata riproduzione nel
medesimo degli atti di riferimento:

Ric. 2011 n. 03409 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

COSENTINO;

sono riferite promiscuamente all’attività dell’Ufficio ed a quella della Commissione
Tributaria Regionale;
sono formulate senza la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute
nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme che si pretendono
violate (Cass. 21659/05, 5076/07, 14832/07 e altre).
Si propone quindi la declaratoria di inammissibilità del ricorso.»;

che non sono state depositate memorie difensive;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che il Collegio condivide gli argomenti esposto nella relazione; al riguardo si
sottolinea che anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente
riaffermato, nella sentenza n. 17931/13, che il ricorso per cassazione ha ad
oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo
comma, cod. proc. civ., cosicché, pur non essendo necessaria l’adozione di
formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi di cui
all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ , detto ricorso deve pur tuttavia
risultare articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed
inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata
disposizione;
che, pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiaray inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti a rifondere alla contro ricorrente le s
cassazione, che liquida in E 900 per onorari, oltrA 100
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

del giudizio di
511,v ftruøtbCe62_ ci,-(f °

che l’intimata è costituita con controricorso;

(1

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA