Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 268 del 08/01/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 268 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 35044-2006 proposto da:
OFFICINA DI PANEBARCO N & C SNC IN PERSONA DEL LEGALE
RAPP.TE P.I.01586880716, elettivamente

domiciliata in

ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo

dell’avvocato

studio

SARACINO MARIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONUCCI FERNANDO;
– ricorrente –

2012
2521

contro

RAELI VITTORIO C.F.RLAVTR59E11L419Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LISIPPO 123, presso lo
studio dell’avvocato STASI GABRIELLA CATERINA,
rappresentato e difeso dagli avvocati ACCOGLI FABIO,

Data pubblicazione: 08/01/2013

FORTUNATO MARIO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2006 del TRIBUNALE SEDE
DISTACCATA DI di TRICASE, depositata il 06/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIO PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

udienza del 05/12/2012 dal Consigliere Dott. CESARE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dellr1/3/1999 Vittorio Raeli conveniva

in

giudizio davanti al Giudice di Pace di Trifase la
società Officina di Panebarco & C. s.n.c. per
chiederne la condanna al risarcimento del danno di lire

appalto.
La convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale del
giudice adito, la decadenza e prescrizione ex art. 1495
c.c. e l’infondatezza, nel merito, della pretesa
risarcitoria.
Il Giudice di Pace con sentenza 7/2/2000 rigettava
l’eccezione di incompetenza per territorio qualificando

Il

contratto come vendita e non appalto e,

successivamente, decidendo il merito della causa con
sentenza del 14/4/2003 qualificava il contratto appalto
e non vendita e determinava una riduzione del valore
della fornitura nella misara del 301, pari a euro
1.567,83 condannando la convenuta al corrispondente
pagamento, oltre rivalutazione e interessi.
L’appello della. Officina di Panebarco & C. s.n.c. era
rigettato con sentenza del 6/10/2006 del Tribunale
Leccecheinmeritoaimotivi,diappello riteneva:

3

di

5.000.000 subito nell’esecuzione di un contratto di

– che l’espressione utilizzata dal Giudice di Pace, il
quale aveva definito l’attore compratore e aveva
riferite il prezzo e i vizi alla cosa acquistata e
aveva ritenuto di decidere sulla competenza in base al
contratto di vendita, non costituiva un presupposto
sul

quale

poteva

formarsi

un

giudicato, mentre l’indagine di merito sulla natura del
contratto non era
irrilevante,

nella

stata

svolta,

fattispecie

e

essendo inoltre
ai

fini

della

competenza la natura del contratto;
che era invece corretta la qualificazione, nella
sentenza appellata, la qualificazione del contratto in
termini di appalto, in linea con la formale qualifica
attribuita al contratto dalle stesse parti e coerente
con l’oggetto del contratto stesso;
che i vizi dell’opera erano stati denunciali in
occasione delle, singole forniture e quindi la denuncia.
era tempestiva, né era trascorso il termine biennale di
prescrizione ex art. 1667 c.c.
– che i danni risultavano dalla CTU, mai confutata da
dati oggettivi di diverso tenore;
– che nel primo grado non era stata proposta domanda

riconvenzionale per l’accertamento del valore delle
opere aggiuntive e delle varianti richieste e quindi il

4

logico-giuridico

giudice di primo grado non era tenuto a tale
accertamento.
Officina di Panebarco & C. s.n.c. ha proposto ricorso
affidato a due motivi e ha depositato memoria.
Resiste con controricorso Radi Vittorio.

l. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.

P

l’omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione sostenendo
che la statuizione sulla competenza, che aveva formato
oggetto della sentenza dei Giudice di Pace aveva
determinato il formarsi del giudicato sulle questioni
che avevano costituito oggetto della decisione (in
particolare

sulla

qualificazione

giuridica

del

contratto) perché poste a fondamento della decisione.
Formula quesito diretto a stabilire se

ai sensi

dell’art. 2909 c.c. la statuizione sulla competenza
determini il giudicato su tutte le questioni che hanno
costituito oggetto della decisione, perché poste a
fondamento della motivazione determinandone l’esito.
1.1 Il motivo è manifestamente infondato e la tesi ivi
sostenuta

in contrasto con i principi da anni

ripetutamente affermati da questa Corte.

Motivi della decisione

Va infatti osservato che la qualificazione del rapporto
operata dal giudice del merito che statuisca unicamente
sulla competenza, anche se esamina e decide questioni
preliminari di merito al limitati fini della
individuazione della competenza (come quella della

ne’ esplicitamente ne’ implicitamente, alcuna pronuncia
di merito suscettibile di passare in cosa giudicata
(Caos. 23/04/2004 n. 7775; Cass. 7/11/2005 n. 21492;
Caso. 15/1/1996, n. 285; Case. 16/5/1984 n. 3011; Case.
15/6/1988 n. 4053) e, anche in assenza di impugnazione,
non pregiudica il merito e non preclude un nuovo esame
dei fatti e della qualificazione giuridica del rapporto
neppure da parte del giudice di appello, ferma restando
la definitività della statuizione in ordine alla
competenza e al rito non impugnata.
Nella

fattispecie

la

sentenza

a

sentenza-) non

definitiva del GdP si è pronunziata solo su questioni
di rito, ritenendo la propria competenza per territorio
sia pure ritenendoUi fini dell’emessa decifi6nche il
contratto in questione avesse natura di contratto di
vendita. Data la natura della sentenza e in conformità
al suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale,
tanto non impediva, ai fini del merito, un nuovo esame

qualificazione giuridica della domanda), non contiene,

dei tatti né da parte della stesso Giudice di Pace nel
decidere il merito, nè da parte del giudice di appello,
non esistendo, sulla qualificazione del contratto,
alcun vincolo di giudicato.

contratto

era

la qualificazione giuridica del

stata

operata,

come

correttamente

riLenuto dal giudice di appello, incidenter Lantum in
funzione della sola decisione sulla competenza e senza
alcuna rilevanza sull’esito definitivo della lite e
pertanto la decisione non costituiva una pronuncia di
merito e non consentiva l’impugnazione delia sentenza
meramente declinatoria della competenza con l’appello
(cfr. Cass. 6/4/2001 n. 5129; Cass. 4 giugno 1992, n.
6905);

sotto

questo

profilo,

occorre

solamente

correggere l’affermazione (solo rafforzativa) contenuta
nella sentenza impugnata secondo la quale la sentenza
con la quale il GdP aveva affermato la propria
competenza, poteva essere Impugnata per regolamento di
competenza / perché le normecitelYkil’impugnativa per
regolamento di competenza (artt. 42 e 43 c.p.c.) non si
applicano ai giudizi davanti al ClciP (art. 46 c.p.c.).
Può

ritenersi

che

la

sentenza

dichiarativa

di

incompetenza contenga una pronuncia sul merito solo
quando il Giudice esclude che sussistano gli estremi

7

Nella fattispecie,

dell’azione davanti a lui proposta e per la quale
sarebbe in astratto competente, ma ravvisa, invece,
nella domanda gli estremi di un’altra azione di
competenza di un diverso Giudice; in tale ipotesi la
sua pronunzia, anche se formalmente emessa sotto la

una pronunzia di merito, perché in effetti egli nega
che sussistano le condizioni per poter accogliere la
domanda, così come è stata formulata dalla parte (cfr.
Cass.

14/3/200E n.

5496) ma nella specie la causa era

stata trattenuta dallo stesso giudice che si era
dichiarato competente senza decidere sul merito
(qualificando il contratto incidenter tantum ai
limitati fini di trattenere, per competenza, la causa;
e, anzi, disponendo la prosecuzione del giudizio
proprio ai fini della decisione sul merito.
In conclusione al quesito deve darsi risposta negativa
in quanto la decisione sulla competenza non determina
un giudicato sulle questioni che hanno costituito
oggetto della decisione, perché poste a fondamento
della motivazione, se affrontate incIdenter tanLum solo
ai fini della decisione sulla competenza e prive di

contenuto decisorio sul merito.

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forma di declinatoria di competenza, è sostanzialmente

2.

Con il

secondo motivo

la

ricorrente

lamenta

violazione e falsa applicazione degli artt. 1243 c.c. e
35 c.p.o. e sostiene:
– che il giudice di appello aveva ritenuto di non
valutare il. credito dell’appellante per lavori

era stata proposta;
– che tuttavia aveva eccepito che per lavori aggiuntivi
era creditrice di lire 5.000.000 e aveva chiesto che il
CTU scomputasse l’eventuale credito dell’attore, così
che non era necessario proporre domanda di pagamento
essendo sufficiente la richiesta di compensazione.
Formula quesito diretto a stabilire se l’eccezione di
compensazione

debba

necessariamente

contenere

la

richiesta di condanna della controparte al pagamento
dell’importo eccepito in compensazione.
2.1 Il motivo è inammissibile e il quesito non
congruente rispetto alla sentenza di appello in quanto
il giudice di appello ha rilevato che nessuna domanda
di accertamento del credito era stata formulata
(“nessun punto di domanda era stato dalla convenuta
formulato in argomento”:

così la sentenza di appello a

pagina 10) e pertanto il motivo (così come il retivo
quesito), con il quale neppure si deduce la violazione

9

aggiuntivi in quanto nessuna domanda riconvenzionale

dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4
c.p.c., non attinge la
nessun punto

di

ratio decidendi secondo la quale

domanda era stato dalla convenuta

formulato in argomento.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con

spese di questo giudizio di cassazione liquidate come
in dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente
Officina s.n.c. di Panebarco & C. a pagare a Vittorio
Raeli le spese di questo giudizio di cassazione che
liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi
Così deciso in Roma, 11 5/12/2012.

la condanna della società ricorrente al pagamento delle

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