Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 268 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. III, 07/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 07/01/2011), n.268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.V., (OMISSIS), B.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZA 20, presso lo studio

dell’avvocato TRALICCI GINA, che li rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA, (OMISSIS), in persona dei

legali rappresentanti dr.ssa R.M. e dr.ssa M.

R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2704/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 14/06/2005, depositata il

27/07/2005; R.G.N. 3441/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il tribunale di Civitavecchia, pronunciando con sentenza n. 161/04 in vari giudizi riuniti (228/96, 1325/96, 1326/86) pendenti tra M.V. ed B.A. (conduttori di un immobile locato per uso abitativo) e M.F. (locatore), condanno’ i primi a pagare al secondo la somma di Euro 7.973,04 a titolo di risarcimento complessivo per danni arrecati all’immobile rilasciato nel 1995, previa detrazione dell’importo di Euro 1.549,37 versato dai conduttori a titolo di deposito cauzionale;

dichiaro’ “non doversi procedere nei confronti della s.p.a. Italica Assicurazioni”, assicuratrice dei conduttori, tuttavia chiamata in causa dal M.F. “ai soli fini della regolarita’ del contraddittorio” a seguito di iussus iudicis emesso “per motivi di opportunita’”.

2.- La corte d’appello di Roma ha respinto l’appello principale dei conduttori e parzialmente accolto quello del locatore M.F. in punto di spese rilevando, per quanto in questa sede ancora interessa, che l’istanza di ammissione di prova testimoniale, respinta dal primo giudice, non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado (all’udienza del 19.2.2002), sicche’ doveva aversi per abbandonata e non era riproponibile in appello per la preclusione di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2.

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione il M.V. e la B., affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la Ras s.p.a., che ha incorporato l’Italica Assicurazioni.

L’intimato M.F. non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2.- La sentenza e’ censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 244, 107, 270, 83 c.p.c. e per vizio di motivazione:

a) in relazione all’affermazione della corte d’appello che l’istanza di ammissione della prova articolata in primo grado e non ammessa non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto essa era stata riproposta “con comparsa conclusionale ritualmente prodotta”;

b) in relazione alla domanda di garanzia ritenuta dalla corte territoriale preclusa nel giudizio di appello per non avere i conduttori provveduto a formularla in primo grado mediante chiamata della societa’ assicuratrice entro il termine del 15.7.1997, perche’ alla notifica aveva provveduto il M.F., sicche’, essendo stato comunque integrato il contraddittorio, il giudice aveva l’obbligo di pronunciarsi condannando l’assicuratrice a tenerli indenni dalle pretese risarcitorie del locatore;

c) in relazione alla ritenuta validita’, per il giudizio di appello, della procura conferita dal M.F. al proprio difensore in primo grado, in quanto essa andava conferita a margine dell’appello incidentale.

3.- Tutti i suddetti profili di censura sono infondati:

a) il primo, poiche’ una richiesta contenuta in sede di comparsa conclusionale (che ha mera funzione illustrativa) non equivale ad un’istanza che avrebbe dovuto esser fatta in sede di precisazione delle conclusioni;

b) il secondo, poiche’ una domanda di manleva della parte nei confronti del proprio assicuratore non puo’ ritenersi formulata se alla chiamata (peraltro impropriamente disposta iussu iudicis) provveda l’altra, che non ha ne’ titolo ne’ interesse in ordine alla proposizione di una domanda esclusivamente relativa al rapporto tra l’assicuratore e l’assicurato, in difetto di responsabilita’ diretta dell’assicuratore nei confronti del danneggiato (com’e’, invece, per l’assicurazione obbligatoria relativa alla circolazione dei veicoli);

c) il terzo, poiche’ la procura speciale alle liti conferita a margine dell’atto di citazione di primo grado ben puo’ abilitare il difensore alla rappresentanza processuale della parte nel giudizio di secondo grado (e, dunque, anche a proporre appello incidentale) se contenga tale espressione di volonta’ (ex art. 83 c.p.c., comma 4) come ritenuto dalla corte d’appello laddove ha affermato che essa “era valida anche per il presente grado di giudizio” (e i ricorrenti non sostengono che cosi’ non fosse per non essere stata la procura estesa al grado successivo).

4.- Il ricorso e’ respinto.

Le spese sostenute dalla Ras vanno rimborsate dai soccombenti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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