Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26799 del 29/11/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 26799 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: MASSERA MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso 29314-2007 proposto da:
LAMPONE SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA EZIO 12, presso lo studio dell’avvocato D’AMICO
FELICIA (DETTA LICIA), che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2013
2022
MESSAGGERO S.P.A., in persona dell’Amministratore
delegato,
ing.
ALBINO
MAJORE,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo
studio
dell’avvocato
CAVASOLA
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PIETRO,
che
la
Data pubblicazione: 29/11/2013
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro
MARTINELLI MASSIMO;
– intimato –
D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2006 R.G.N.
10765/2003 e 11873/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MAS SERA;
udito l’Avvocato FELICIA D’AMICO;
udito l’Avvocato LEONARDA SILIATO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
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avverso la sentenza n. 4927/2006 della CORTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
.1 – Con sentenza in data 7 novembre 2002 il Tribunale di
Roma, ritenuto il carattere diffamatorio di un articolo
firmato da Massimo Martinelli e pubblicato sul quotidiano “Il
Messaggero”, condannò il suddetto giornalista, l’editore n
Calabrese a pagare E. 40.000,00 ciascuno a favore di Antonino
Lanza, Marco Di Capua, Franco Fiumara e Filippo Troja, mentre
respinse l’analoga domanda di Salvatore Lampone, nonché
quelle proposte nei confronti dei giornalisti Luciano
Costantini e Marco Travaglio in relazione ad altri articoli
pubblicati sullo stesso quotidiano.
.2 – Con sentenza in data 19 ottobre – 13 novembre 2006 la
Corte d’Appello di Roma respinse il gravame del Lampone.
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: il
Tribunale aveva correttamente spiegato che il primo articolo
in cui era menzionato l’appellante era legittimo esercizio
del diritto di cronaca, mentre negli altri due egli non era
citato nominativamente e non era identificabile
.3 – Avverso la suddetta sentenza il Lampone ha proposto
ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Il Messaggero S.p.A. ha resistito con controricorso, mentre
gli altri intimati, Pietro Calabrese e Massimo Martinelli,
non hanno espletato attività difensiva.
3
Messaggero S.p.A. e il direttore responsabile Pietro
Il
ricorso,
originariamente
chiamato
all’udienza
del
9.7.2013, è stato rinviato a causa dell’astensione degli
avvocati dalle udienze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.1 – Secondo l’art. 366-bis c.p.c. -applicabile al ricorso
formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto
e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. l),
2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve
concludere con la formulazione di un quesito di diritto,
mentre, nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5),
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua
funzione,
la norma indicata
(art.
366-bis c.p.c.)
va
interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione
e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli
indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la
decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di
ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso
4
ratione temporis – i motivi di ricorso debbono essere
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere
un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e
di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n.
20603 del 2007).
.2 – L’unico motivo lamenta insufficiente motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo alla
identificazione della persona del ricorrente.
In sostanza viene censurata l’affermazione della Corte
territoriale, confermativa della statuizione del Tribunale,
secondo cui nel secondo e nel terzo articolo il Lampone non
risultava identificabile sebbene egli fosse stato
nominativamente indicato nel primo.
.3 – Il difetto di insufficienza della motivazione è
configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento
svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza
stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi
che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero
quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso
della sentenza medesima, del procedimento logico che ha
indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi
acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando
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ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni
della parte ricorrente sul valore e sul significato
attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati,
poiché, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si
risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle
merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia
sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità
del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter
considerare la motivazione adottata dal giudice di merito
adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa
vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle)
tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente
che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento,
dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte
valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di
le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass…,,,//
n. 2272 del 2007).
Nella specie la ratio decidendi della sentenza impugnata
risulta pienamente comprensibile e congruamente e logicamente
motivata, considerato che essa ha spiegato che il tempo
trascorso tra il primo articolo, nel quale compariva il
nominativo del Lampone, e i due successivi, in cui egli non
veniva nominato, impediva che si potesse individuare un
collegamento tra i tre articoli, per cui si era verificata in
concreto una situazione di incertezza identificativa.
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In realtà le argomentazioni addotte dal ricorrente attaccano
non tanto l’adeguatezza della motivazione quanto piuttosto il
contenuto decisorio della sentenza impugnata.
Ma,
soprattutto,
risulta decisiva la palese violazione
dell’art. 366-bis c.p.c., dal momento che il ricorso non
il fatto controverso e specificare in quali parti e per quali
ragioni la motivazione della sentenza risulti insufficiente.
.4 – Pertanto il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della
soccombenza. La liquidazione, considerato che il ricorrente
ha indicato il valore della controversia in oltre C.
516.456,90 (vedi pag. 16 del ricorso), avviene come in
dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M.
140/2012, sopravvenuto a disciplinare compensi
professionali.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
in complessivi E.
12.200,00,
di cui E.
12.000,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Roma 5.11.2013.
Il Consigliere Este sore
Presidente.
Furizionacie
Innocenzo BAll STA
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Oggi.. ————————
contiene il momento di sintesi necessario per circoscrivere