Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26799 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. II, 21/10/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 21/10/2019), n.26799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20569/2015 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEASOLONE

N. 8, presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GINO TURRI;

– ricorrente –

contro

P.F., PARTE INSERITA A SEGUITO C/RIC DEL 29/10/2015,

PE.FE. PARTE INSERITA A SEGUITO C/RIC DEL 29/10/2015,

P.A. PARTE INSERITA A SEGUITO C/RIC DEL 29/10/2015,

PE.FR. PARTE INSERITA A SEGUITO C/RIC DEL 29/10/2015, tutti nella

loro qualità di eredi della sig.ra F.M., rappresentati

e difesi dall’avvocato ANTONELLA MUSURACA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1413/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.M. e V.L. citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Verona F.R., chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto la quota indivisa di un terreno e di un immobile in comproprietà per inadempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo.

Le attrici esponevano che, contestualmente all’atto di vendita, F.R. aveva sottoscritto una dichiarazione in cui affermava di non aver corrisposto il prezzo e che, nel caso in cui non avesse provveduto alla ristrutturazione dell’immobile, l’appartamento sarebbe rimasto in comunione, mentre, in caso contrario si sarebbe concluso con i coeredi ad un diverso accordo, che non danneggiasse nessuna delle parti.

F.R. si costituiva ed eccepiva la prescrizione e, in via riconvenzionale, svolgeva azione di arricchimento senza causa in relazione alle spese sostenute per la ristrutturazione e a conservazione dell’immobile.

All’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 27.5.2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di inadempimento e condannava F.R. al pagamento, in favore delle attrici, della somma di Euro 20.400,00 ciascuna, pari al valore dell’immobile, che era stato, medio tempore, trasferito a terzi.

Per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, la corte riteneva che non costituisse domanda nuova la richiesta di condanna di F.R. alle somme determinate all’esito della CTU, rispetto alla iniziale domanda di condanna della medesima secondo equità. Quanto all’eccezione di prescrizione, riteneva che essa decorresse dal momento in cui si era realizzato l’inadempimento, ovvero dal termine della ristrutturazione e non dalla conclusione del contratto e, che, pertanto, non era prescritta la domanda delle attrici.

La corte di merito accertava l’inadempimento di F.R. al pagamento del prezzo sulla base dell’interpretazione della dichiarazione, sottoscritta solo dalla medesima, nella quale dava atto di non aver pagato il prezzo, rilevando che era intenzione delle parti considerare la ristrutturazione come corrispettivo della vendita; nel caso in cui la F.R. non avesse provveduto alla ristrutturazione dell’immobile, l’appartamento sarebbe rimasto in comunione, mentre, in caso contrario si sarebbe giunto con i coeredi ad un diverso accordo, che non danneggiasse nessuna delle parti.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.R., affidato a cinque motivi;

Hanno resistito con controricorso Pe.Fe., F. e A., nella qualità di eredi di F.M..

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente rigettata la richiesta di F.R. integrazione del contraddittorio nei confronti di P.D., erede di F.M., deceduta in data (OMISSIS).

Osserva il collegio che il ricorso per cassazione è stato regolarmente notificato a F.M. presso lo studio del difensore, in virtù del principio di ultrattività del mandato, non avendo il difensore dichiarato la morte nel corso del giudizio di merito, sicchè il contraddittorio è stato correttamente instaurato ed era rimesso alla facoltà degli eredi costituirsi nel giudizio di cassazione (Cass., Sez. Un., 04/07/2014, n. 15295).

Non merita accoglimento nemmeno la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di p.f., costituitosi nel giudizio di cassazione quale erede di F.M. e deceduto dopo il deposito del controricorso; anche in questo caso, la procura speciale conferita dopo la notifica del ricorso per cassazione e, quindi, in pendenza della relativa fase di giudizio, resta valida ed efficace anche nel caso di decesso del conferente, per il principio dell’ultrattività del mandato (Cassazione civile sez. II, 14/10/2016, n. 20832)

Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti denunciano la nullità della domanda per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto in citazione era stato chiesto il risarcimento dei danni secondo equità senza indicare la tipologia di danni subiti ed i criteri per quantificarli.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la corte territoriale determinato il danno sulla base del valore del fondo compravenduto nell’anno 2009, in assenza di integrazione o precisazione della domanda, con la quale le attrici avevano chiesto la liquidazione del danno in via equitativa. Inoltre, la liquidazione del danno in Euro 20.400,00 sarebbe superiore al valore della controversia ai fini del contributo unificato.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

La nullità dell’atto di citazione per “petitum” omesso od àssolutamente incerto, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 4, postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell’atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonchè, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell’oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cassazione civile sez. II, 29/01/2015, n. 1681).

Nella specie, non è ravvisabile la nullità della domanda per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto le attrici dopo l’esposizione dei fatti e l’allegazione dell’inadempimento, hanno fornito i criteri e gli elementi per la determinazione del danno, rimettendone al giudice la sua valutazione in via equitativa.

Nè sussiste il vizio di extrapetizione con riferimento all’asserito minor valore dichiarato, ai fini della determinazione del contributo unificato in quanto detta dichiarazione ha finalità esclusivamente fiscale, sicchè non spiega alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia (ex multis Cassazione civile sez. VI, 22/09/2015, n. 18732).

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934,2935 e 2946 c.c., dell’art. 1372 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale stabilito la decorrenza del termine di prescrizione dal termine dei lavori di ristrutturazione mentre il diritto a pretendere il pagamento del prezzo decorrerebbe dalla sottoscrizione del contratto di vendita, poichè da quel momento sarebbe maturato il diritto al pagamento del prezzo. Contestava, inoltre, che la dichiarazione unilaterale potesse modificare il contratto mentre sarebbe necessario il mutuo consenso.

Il motivo non è fondato.

La corte territoriale ha fornito un’interpretazione plausibile alla dichiarazione unilaterale di F.R., coeva al contratto di vendita dell’abitazione, sulla base del dato letterale da cui risultava che il prezzo non fosse stato pagato (” dichiaro di non aver liquidato”) e che, in caso di mancata ristrutturazione, la casa dovesse essere divisa tra gli eredi di F.G., secondo le rispettive quote.i R..

Secondo la corte di merito, la ristrutturazione rappresentava il corrispettivo della vendita (considerato che la madre delle sorelle F. ancora abitava nell’abitazione), sicchè, nel caso in cui F.R. non avesse provveduto alla ristrutturazione dell’immobile, l’appartamento sarebbe rimasto in comunione, mentre, in caso contrario si sarebbe giunti ad un diverso accordo, che non danneggiasse nessuna delle parti.

Tale controdichiarazione, benchè costituita da atto unilaterale, era idonea alla prova della simulazione del prezzo, essendo contraria all’interesse della parte che l’ha resa, cioè della parte che trae vantaggio dall’atto simulato (ex multis Cass. Civ., sez. II, 05/03/2019, n. 6357).

Il motivo di ricorso censura l’interpretazione che della dichiarazione di F.R. ha dato il giudice di merito, senza dedurre la violazione dei criteri ermeneutici, ma limitandosi a proporre un’interpretazione alternativa a quella plausibile fornita dalla corte territoriale, fondata sul senso letterale delle parole e sull’intenzione dei contraenti.

Del resto, questa Corte ha, in più occasioni affermato che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata, ossia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione. Ne consegue che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).

Alla stregua di tale interpretazione della dichiarazione di F.R., è corretta la decisione della corte di merito di individuare il termine di decorrenza della prescrizione dal momento in cui era terminata la ristrutturazione, in quanto l’alienazione del cespite non ha consentito un nuovo accordo tra le parti.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., dell’art. 1100 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte di merito ritenuto inammissibile l’azione di arricchimento senza causa, svolta in via riconvenzionale, per chiedere ai comproprietari la restituzione delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile e per il pagamento delle utenze.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sotto il profilo dell’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di indebito arricchimento in relazione alle spese sostenute per il miglioramento ed il mantenimento della cosa comune.

I motivi, da esaminare congiuntamente, non sono fondati.

Ai sensi dell’art. 2042 c.c., l’azione di indebito arricchimento ha natura residuale ed è proponibile solo ed esclusivamente quando non sussista alcun’altra azione tipica.

Nella specie, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, vi era l’astratta possibilità per F.R. di agire nei confronti dei comproprietari per il rimborso delle spese sostenute per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune, come le spese di ristrutturazione e le spese sostenute per il pagamento delle bollette.

Non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., che ricorre nell’ipotesi in cui il giudice non esamini la domanda o l’eccezione svolta dalla parte e non invece quando, come nel caso di specie, la domanda sia stata esaminata e ritenuta inammissibile.

Il ricorso va pertanto rigettato

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

 

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA