Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26799 del 13/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26799
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1599-2011 proposto da:
I.A. (OMISSIS), legale rappresentante della IMPRO.
MERS. SAS di IMPRONTA ANNA, S.A. (OMISSIS)
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato, CERVONE BRUNO
giusta procura ad litem in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 210/45/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI dell’8/10/2010, depositata il 21/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificalo in epigrafe;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:
“I sigg.ri I.A. ed S.A. chiedono, personalmente, la tassazione della sentenza indicata in oggetto, per motivi di merito.
L’atto non è stato notificato ad alcuno ed è stato sottoscritto dagli stessi “ricorrenti”.
E’ evidente che si tratta di atto non inquadrarle nella categoria del ricorso per cassazione, posto che non è diretto contro nessun intimalo e non è stato notificato ad alcuno. Ne deriva che non può nemmeno ipotizzarsi la con figurazione di un rapporto processuale e che, quindi, il ricorso è inesistente come tale.
L’impugnazione sottoscritta direttamente dagli interessati non reca nemmeno specifiche censure di legittimità, pertanto l’altro in questione, ove mai fosse denominabile come ricorso, sarebbe comunque inammissibile ai sensi del l’art. 365 c.p.c..
Ritenuto che sussistono le condizioni per la decisione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., rimette gli atti ai Presidente”;
Considerato.
– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;
– che non sono state depositate memorie, nè vi è stata partecipazione alla adunanza in camera di consiglio;
– che anche la discussione in camera di consiglio non ha apportalo nuovi elementi di valutazione;
– che si è costituita l’Agenzia delle Entrate;
– che, pertanto, il ricorso deve essere dichiaralo inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro millecinquecento, di cui millequattrocento per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011