Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26798 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7377/2016 R.G., proposto da:

la ” P. Pasticcerie di R.P. S.a.s.”, con sede in

Sulmona (AQ), in persona del socio accomandatario pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Raccuglia Tommaso, con studio in

Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al

ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

il Comune di Sulmona (AQ), in persona del Sindaco pro tempore,

autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di

deliberazione adottata dal Commissario Straordinario il 2 maggio

2016 n. 29, rappresentato e difeso dall’Avv. Blandini Guido, con

studio in Sulmona (AQ), e dall’Avv. Fracassi Marina, con studio in

Sulmona (AQ), elettivamente domiciliato presso l’Avv. Giusti Luca,

con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di

costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

e

l'”Aquila Equitalia Centro S.p.A.”, con sede in L’Aquila, in persona

del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, in

qualità di agente della riscossione;

– intimata –

avversola sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

de L’Aquila il 3 dicembre 2015 n. 1351/04/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 settembre 2020 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La ” P. Pasticcerie di R.P. S.a.s.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale de L’Aquila il 3 dicembre 2015 n. 1351/04/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento con riguardo all’I.C.I. per l’anno 2006, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Sulmona (AQ) avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale de L’Aquila il 27 maggio 2013 n. 109/02/2013, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato – con diversa motivazione – la decisione di primo grado, rilevando la regolarità della notificazione ricevuta da un familiare convivente presso l’abitazione del legale rappresentante della società contribuente. Il Comune di Sulmona (AQ) si è costituito con controricorso. L'”Aquila Equitalia Centro S.p.A.” è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex art. 101 c.p.c., comma 2, per violazione del principio del contraddittorio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente ritenuto che il thema decidendum attenga alla notifica alla persona fisica che rappresenta la società contribuente presso la propria abitazione e non all’omessa notifica alla società contribuente presso la propria sede.

2. Con il secondo motivo, si lamenta omesso esame ed omessa motivazione su fatto decisivo per il giudizio, in violazione dell’art. 145 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver trascurato che la notifica non era indirizzata nè intestata alla persona fisica che rappresenta la società contribuente, omettendo di rilevarne l’inesistenza.

3. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 145 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver dichiarato la nullità della notifica presso la sede della società contribuente e, per conseguenza, l’estinzione dei crediti tributari per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007 (recte: del credito tributario per l’anno 2006).

4. Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 145 c.p.c., commi 1 e 2, nonchè degli artt. 138,139 e 141 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente ritenuto la regolarità della notifica presso la sede della società contribuente, nonostante l’omessa indicazione della qualità del ricevente.

5. Con il quinto ed ultimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 161, nonchè degli artt. 40 e 42 del regolamento postale di cui al D.M. n. 9 aprile 2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver considerato che la consegna della raccomandata informativa doveva essere eseguita presso la sede della società contribuente.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 Oggetto del giudizio di appello è rappresentato, per l’appunto, dalla ritualità della notifica della cartella di pagamento alla contribuente ai sensi dell’art. 145 c.p.c..

Per cui, non si può ritenere che la questione della ricezione dell’avviso di ricevimento da parte della persona fisica che ha la rappresentanza della società contribuente sia stata introdotta ex novo nel giudizio di secondo grado, rientrando a pieno titolo nel thema decidendum delineato dal giudizio di primo grado

Dunque, nessun vulnus al principio del contraddittorio pare ravvisabile nel mutamento di motivazione che è posto a fondamento della pronunzia di rigetto del gravame, essendo radicata la diversa motivazione nelle risultanze acquisite al processo e contenuto entro i limiti del devolutum, secondo le risultanze dell’atto di appello (tra le altre: Cass., Sez. 3, 14 marzo 2016, n. 4889).

2. I restanti motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della stretta connessione che avvince le questioni prospettate.

2.1 In tema di notificazioni ad una persona giuridica, anche degli atti tributari, alla stregua dell’art. 145 c.p.c., comma 1, nel testo dettato dalla L. 28 dicembre 2005 n. 263, art. 2, applicabile ratione temporis, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell’atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138,139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all’amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (tra le altre: Cass., Sez. 6, 6 aprile 2017, n. 9009; Cass., Sez. 6, 22 dicembre 2017, n. 30882).

2.2 Inoltre, è stato specificato che, in tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1, c.p.c. (sia nell’attuale formulazione, sia nel testo anteriore, applicabile ratione temporis), non è il plico, ma l’atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico (tra le altre: Cass., Sez. 5, 8 luglio 2015, n. 14230).

Ove, peraltro, la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi della L. 20 novembre 1982 n. 890, art. 7, deve presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall’art. 139 c.p.c., in quanto il problema dell’identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell’atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l’onere di fornire (Cass., Sez. Lav., 13 marzo 2013, n. 6345).

Ad ogni modo, nel caso di notifica al rappresentante legale di una società nominativamente indicato nell’atto da notificare, la consegna di quest’ultimo ad una persona di famiglia di tale rappresentante rende valida la notifica, ancorchè nella relata non sia precisato se il consegnatario dell’atto sia convivente o no con il destinatario, presumendosi la convivenza del familiare fino a prova contraria (tra le altre: Cass., Sez. 3, 11 gennaio 2000, n. 187).

2.3 Del pari, è stato specificamente affermato che, in tema di I.C.I., per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 11, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento: ciò esclude l’applicabilità degli artt. 137 c.p.c. ss., atteso l’indiscutibile tenore letterale della norma speciale e tenuto conto del fatto che il legislatore, quando ha voluto che le notificazioni, in materia tributaria, fossero eseguite ai sensi delle norme del codice di procedura civile, lo ha espresso in modo chiaro (Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2010, n. 21309). Si è anche affermato, analogamente, che, a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20 (che ha modificato la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo del servizio postale ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge 20 novembre 1982 n. 890 (Cass., Sez. 5, 28 luglio 2010, n. 17598); in tal caso, le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria: ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso la qualità o la relazione col destinatario dell’atto, salva la facoltà di questi di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare (Cass., Sez. 5, 29 gennaio 2008, n. 1906; Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2010, n. 25616; nonchè, da ultime, in tema di notificazione di cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26,Cass., Sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708).

2.4 Nella specie, secondo l’accertamento fattone dai giudici di merito, la notifica a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale alla ” P. Pasticcerie di R.P. S.a.s.” era stata indirizzata ed eseguita in Sulmona (AQ) al Viale dell’Agricoltura n…, nonostante la sede legale della ” P. Pasticcerie di R.P. S.a.s.” fosse ubicata in Sulmona alla SS17 – Zona Industriale dal 3 maggio 2005 (come si evinceva anche dalla visura camerale e dall’interrogazione dell’anagrafe tributaria).

Tuttavia, risulta anche:

– che la sede legale della ” P. Pasticcerie di R.P. S.a.s.” era stata ubicata in Sulmona (AQ) al Viale dell’Agricoltura n. .. dall’1 gennaio 1997 al 2 maggio 2005;

– che la residenza di P.R., socio accomandatario e legale rappresentante della ” P. Pasticcerie di R.P. S.a.s.”, era ubicata in (OMISSIS);

– che P.A., figlio di P.R., il quale aveva ricevuto la notifica della cartella esattoriale in (OMISSIS), era residente al medesimo indirizzo ed era inserito nella situazione di famiglia di P.R..

2.5 Ciò posto, questa Corte ha deciso che la notifica eseguita presso l’indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove, è affetta da nullità e non da inesistenza in quanto effettuata in un luogo o a soggetti che, pur diversi da quelli stabiliti dalla legge, hanno un riferimento con il destinatario della notificazione (in termini: Cass., Sez. 3, 23 agosto 2011, n. 17478).

Nella specie, peraltro, il collegamento con la società destinataria è confermato e consolidato dalla ubicazione della residenza del legale rappresentante nel luogo di ricevimento della notifica della cartella di pagamento (ove la sede legale era stata ubicata in precedenza).

2.6 Pertanto, trattandosi di nullità e non inesistenza della notifica della cartella di pagamento, si può ritenere che il vizio sia stato sanato per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), potendo valutarsi che, con la consegna al familiare convivente del legale rappresentante, l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità della società destinataria.

Invero, è pacifico che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicchè il rinvio disposto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 5, (in tema di notificazione della cartella di pagamento) all’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 12 maggio 2011, n. 10445; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., Sez. 6, 5 marzo 2019, n. 6417).

3. Pertanto, stante l’infondatezza dei motivi addotti, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

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