Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26798 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

D.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Picchetti

Marco, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Giorgio Vasi

in Roma, via Sardegna, n. 29;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE RADA 94 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 3524 del 31 dicembre

2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 2 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“Con atto di citazione notificato il 25 luglio 2010, D. D. ha convenuto innanzi al Tribunale di Monza l’Immobiliare Rada 94 s.r.l. per sentire pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. avente ad oggetto il trasferimento in favore di esso attore di alcuni beni immobili.

La convenuta società, costituitasi in giudizio, ha eccepito, ex art. 819-tex cod. proc. civ., l’incompetenza dell’adito Tribunale, in ragione della convenzione di arbitrato stipulata tra le parti nel contratto preliminare del 7 luglio 1995.

Il Tribunale, con sentenza in data 31 dicembre 2010, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale secondo la clausola compromissoria n. 14 del contratto preliminare in data 7 luglio 1995, per cui è causa.

Il Tribunale non ha accolto la tesi dell’attore, secondo cui il contratto preliminare del 7 luglio 1995, nel quale è inserita la clausola compromissoria, sarebbe superato dalle pattuizioni di cui alla scrittura privata stipulata tra le parti il 3 luglio 2006, con la quale vennero definite alcune questioni controverse tra i contraenti.

Ad avviso del primo giudice, con la scrittura del 3 luglio 2006 i contraenti hanno inteso regolare transattivamente soltanto alcune questioni tra le stesse controverse in relazione all’adempimento del contratto preliminare che, tuttavia, ha continuato e continua a rappresentare la fonte giuridica dell’obbligo di trasferimento della proprietà, con tutte le altre pattuizioni e clausole che non sono state modificate dalla scrittura del 3 luglio 2006.

Con ricorso notificato il 22 febbraio 2011, il D. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di un motivo.

Con l’unico mezzo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 1362 cod. civ. per errata interpretazione del contratto e, in particolare, della volontà delle parti ivi manifestata.

In primo luogo, il ricorrente deduce che la clausola del contratto del luglio 1995 prevede la nomina di tecnici, il che trova ragione nel fatto che oggetto del loro giudizio sarebbero state questioni di natura strettamente specialistica e tecnica e non qualsiasi controversia, quale quella relativa all’inadempimento a stipulare l’atto definitivo di trasferimento.

Il ricorrente sottolinea inoltre che il preliminare del luglio 1995 è stato sostituito da una nuova scrittura nella quale – risolti alcuni contrasti insorti – non è stata riproposta, nè richiamata la clausola arbitrale. Il motivo è, ad avviso del relatore, infondato.

Sotto il primo profilo, perchè al fine di determinare la portata di una clausola compromissoria, non ha rilevanza la circostanza che il collegio arbitrale sia composto soltanto da tecnici, giacchè la presenza dei tecnici – a conoscenza dei problemi specifici della materia – non esclude la possibilità di risoluzione in via arbitrale della controversia anche quando questa concerna questioni diverse, quali quelle derivanti dall’inadempimento (cfr. Cass., Sez. 2, 6 novembre 1985, n. 5401). Nella specie, l’affidamento al collegio arbitrale del compito di risolvere “eventuali contestazioni” è chiaro indice della volontà delle parti di devolvere ai tre tecnici la decisione di ogni controversia nascente dal contratto, anche quella avente ad oggetto l’adempimento del preliminare.

Quanto alla operatività della clausola 14, il Tribunale ha correttamente osservato – senza incorrere nel vizio di ermeneutica contrattuale denunciato – che la scrittura privata del 3 luglio 2006 ha uno scopo limitato al compito di transigere alcuni aspetti controversi (la quantificazione degli importi dovuti a titolo di saldo e l’impegno a stipulare il rogito notarile), ma non ha alcuna portata novativa del preliminare del luglio 1995, che continua a rappresentare il titolo degli obblighi oggetto della controversia promossa dinanzi al Tribunale di Monza. Di qui, appunto, la persistente efficacia della clausola compromissoria contenuta nella prima scrittura privata”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato, dovendo dichiararsi la competenza del collegio arbitrale;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del collegio arbitrale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta Sezione civile – 2, della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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