Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26797 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6076/2015 proposto da:

M.S., nata a (OMISSIS), residente in (OMISSIS) (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentata, e difesa dall’Avv. Lizza Egidio ed

elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Romano, in Roma

alla Via Valadier n. 43, in virtù di procura speciale rilasciata a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliata ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6918/48/2014 emessa dalla CTR Campania in data

14/07/2014 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Penta

Andrea.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con l’avviso di rettifica n. (OMISSIS), l’Ufficio di Napoli 3, a seguito dell’esame dell’atto di compravendita redatto per notaio G.M., registrato il 07/05/2008 al n. 8419/1T, avente ad oggetto il fabbricato sito in (OMISSIS), costituito da appartamento ad uso ufficio di 2,5 vani, accatastato al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), sub. (OMISSIS), cat. A/10 (ufficio), per il prezzo dichiarato di Euro 110.000,00, comunicava la rideterminazione del valore del bene immobile predetto in Euro 150.000,00 complessivi, pari ad Euro 60.000/vano, con conseguente rideterminazione delle somme dovute a titolo di imposta di registro ipotecaria e catastale, oltre sanzioni ed interessi come per legge.

Con sentenza del 14.7.2014 la CTR Campania rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) premesso che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 307, conferisce all’Agenzia delle Entrate il potere di definire periodicamente i criteri di determinazione del valore degli immobili ai fini dell’art. 9 TUIR, comma 3, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 2, l’avviso di rettifica impugnato appariva fondato su di una congrua valutazione, tenuto conto della destinazione ad uso ufficio (cat. A/10), della dimensione dell’appartamento e della sua ubicazione (11 piano in edificio di recente costruzione in zona semiperiferica);

2) pertanto, il valore accertato dall’Ufficio appariva congruo.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.S., sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. ZCon il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e D.P.R. n. 546 del 1992, art. 36, nonchè la carenza assoluta di motivazione e/o la motivazione apparente della sentenza di secondo grado, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTP, prima, e la CTR, poi, in presenza di un atto di rideterminazione dell’imposta del tutto privo di motivazione, anzichè dichiarare la nullità dello stesso, cercato di sopperire alle carenze motivazionali evidenziate, e per aver la CTR aderito acriticamente ed immotivatamente alle ragioni giustificative della pronuncia di prime cure, senza neppure considerare la relazione giurata di stima prodotta in sede di appello.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 4, per non aver la CTR considerato che l’avviso di rettifica impugnato faceva riferimento a criteri astratti, anzichè a dati concreti, non avendo l’Ufficio tenuto presenti i trasferimenti, le divisioni o le perizie giudiziarie di altri immobili con caratteristiche omogenee.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per non aver la CTR considerato che l’Ufficio non aveva offerto la prova della rideterminazione del valore dell’immobile, essendosi limitata ad una mera asserzione al riguardo.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, commi 2 e 3, e art. 52, per non aver la CTR considerato che l’Ufficio aveva posto alla base della rettifica le valutazioni operate dall’Osservatorio dell’Agenzia del Territorio, le quali non assumerebbero neppure la valenza di presunzione legale.

4.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.

Invero, in violazione del principio di specificità, la ricorrente ha omesso di trascrivere l’avviso di rettifica impugnato, precludendo a questa Corte la possibilità di valutare la fondatezza dei rilievi formulati sul piano motivazionale, viepiù se si considera che la CTR ha ritenuto che lo stesso fosse fondato su una congrua valutazione, avendo tenuto conto della destinazione ad uso ufficio (cat. A/10), della dimensione dell’appartamento e della sua ubicazione (11 piano in edificio di recente costruzione in zone semiperiferica), valorizzando, pertanto, elementi concreti.

L’unico stralcio, peraltro decontestualizzato, è presente a pagina 12 del ricorso, dal quale si evince che l’Ufficio ha altresì considerato il numero di vani catastali (2,5) e le caratteristiche e l’ubicazione del bene compravenduto (“fabbricato di alquanto recente costruzione ubicato in zona periferica del Comune di Napoli”). E’, infatti, consentito al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purchè dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di presumptio de presumpto (Sez. 5, Ordinanza n. 2155 del 25/01/2019). Ciò alla luce del principio per cui l’avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, aspetti tutti presi in considerazione sia nell’avviso di rettifica sia nella sentenza impugnata), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l’accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti (Sez. 5, Sentenza n. 21813 del 07/09/2018).

4.1.1. In ogni caso, va ricordato che, in tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis, del dovere di allegazione delle informazioni previste ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento (Sez. 5, Sentenza n. 25153 del 08/11/2013; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 22148 del 22/09/2017).

4.2. Avuto riguardo all’asserita violazione dell’art. 2697 c.c., è evidente l’infondatezza dell’assunto, se solo si considera che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della menzionata disposizione si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (cfr., fra le tante, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018). Nel caso di specie, invece, la CTR, senza operare una inversione della ripartizione dell’onere probatorio, ha ritenuto, sulla base di una serie di parametri oggettivi concreti, che l’avviso di rettifica impugnato fosse fondato su una congrua valutazione. 4.3. Non può conferirsi rilevanza, infine, al mancato esame della relazione tecnica di parte prodotta dalla contribuente nel corso del giudizio di appello.

Invero, anche a voler prescindere dalla circostanza che la ricorrente ha omesso di trascrivere i passaggi logici salienti attraverso i quali il perito è giunto ad una determinata valutazione del cespite, la medesima avrebbe dovuto, se del caso, sollevare la questione sul piano motivazionale, e non già dell’asserita violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, i quali non contemplano tra i documenti da prendere in considerazione le relazioni di parte.

In ogni caso, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (cfr., fra le tante, Sez. 3, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018). Del resto, in tema di ricorso per cassazione non può essere dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8621 del 09/04/2018).

5. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al rimborso delle

spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2200,00 oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA