Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26797 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.B. e R.F., rappresentate e difese

dall’Avv. MIONE Leonardo ed elettivamente domiciliate presso lo

studio dell’Avv. Pierluigi Manfredonia in Roma, piazza della

Libertà, n. 20;

– ricorrenti –

contro

R.G., R.A., RI.Fr. e

RI.Gi., rappresentate e difese dall’Avv. Barone Tiziana ed

elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Francesco Visco

in Roma, via Panaro, n. 25;

– resistenti –

e contro

G.A.;

– intimata –

avverso l’ordinanza di sospensione del processo adottata dal

Tribunale di Trapani in data 1 febbraio 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 2 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: M.B. e R.F., comproprietarie pro indiviso di un fabbricato sito in (OMISSIS) (in catasto al foglio 10, particella 321), hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani R.L., chiedendone la condanna al rilascio del predetto immobile, da lui posseduto senza alcun titolo.

R.L. si è costituito in giudizio e, in via riconvenzionale, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto di proprietà sul predetto immobile per intervenuta usucapione.

Deceduto in corso di causa il convenuto e dichiarato interrotto il processo, la causa è stata riassunta da G.A., quale erede a titolo universale del de cuius.

Sono intervenuti volontariamente in giudizio G., A., Fr. e Ri.Gi., i quali, assumendo di essere figli legittimi del de cuius, hanno dedotto di avere proposto dinanzi al Tribunale di Trapani azione di riduzione della disposizione testamentaria in favore della G., per la reintegrazione della quota di legittima loro spettante. Nel contempo, hanno chiesto che, in accoglimento della riconvenzionale, l’acquisto per usucapione dell’immobile venisse pronunciato in loro favore, previa sospensione, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., della causa di rilascio.

Il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 1 febbraio 2011, ha disposto la sospensione del processo, “in quanto nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, l’assetto della proprietà acquistata a titolo originario dipende necessariamente dall’esito dell’azione di riduzione”.

Per l’annullamento dell’ordinanza di sospensione del processo M.B. e R.F. hanno proposto regolamento di competenza, sulla base di cinque motivi.

Hanno depositato una memoria difensiva G., A., Fr. e Ri.Gi..

Ad avviso del relatore, il ricorso per regolamento di competenza è fondato e l’ordinanza di sospensione deve essere annullata.

Per un verso, l’ordinanza di sospensione è stata adottata senza la prova dell’avvenuta iscrizione a ruolo della causa di riduzione della disposizione testamentaria. Inoltre, la causa ritenuta pregiudiziale e quella sospesa non intercorrono tra le stesse parti, perchè le attrici nella causa di rilascio non sono parti nel giudizio di riduzione testamentaria, che verte tra l’erede del convenuto e gli interventori.

Resta assorbito l’esame delle altre ragioni di doglianza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che pertanto l’ordinanza di sospensione del processo deve essere cassata;

che le spese del giudizio di cassazione vanno rimesse al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza di sospensione del processo in data 1 febbraio 2011 e dispone la prosecuzione del processo; da e concede termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione; rimette al merito le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^-2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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