Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26796 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

nel regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal regolamento di

competenza Tribunale di Foggia, sezione specializzata agraria, nel

procedimento vertente tra:

S.G. ed altri, da una parte, e S.D.,

dall’altra.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 2 settembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” S.G. ha convenuto in giudizio i congiunti S.D., C., Ge., L. e M. nonchè G.M.R. innanzi al Tribunale ordinario di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, al fine di conseguire lo scioglimento della comunione avente ad oggetto l’eredità di Se.Lo..

Il convenuto S.D., pur dichiarando di non opporsi allo scioglimento della comunione ereditaria, ha chiesto accertarsi, in proprio favore, il diritto di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49 (Norme sui contratti agrari), poichè all’apertura della successione coltivava i fondi rustici facenti parte dell’asse ereditario e, comunque, di potersi avvalere delle disposizioni di cui alla L. 31 gennaio 1994, n. 97, artt. 4 e 5 (Nuove disposizioni per le zone montane), e del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 8 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma della L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 7), ovvero di potersi giovare delle norme dirette alla tutela del compendio unico, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 7 e ss. (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma della L. 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. d, f, g, l, e).

Gli altri convenuti – ad eccezione della G., che non si è costituita in giudizio – hanno rassegnato conclusioni identiche a quelle dell’attrice.

Con sentenza n. 93 del 4 giugno 2009, il Tribunale ordinario di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, ha rimesso l’intera controversia innanzi alla sezione specializzata agraria costituita presso il medesimo Tribunale. La sezione specializzata agraria, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha, dapprima, con sentenza, rigettato le domande riconvenzionali di S.D.;

indi, in data 19 gennaio 2011, ha richiesto, d’ufficio, regolamento di competenza sulla domanda principale di divisione ereditaria, dopo avere posto all’attenzione delle parti la relativa questione sin dalla prima udienza del 17 marzo 2010.

Ad avviso del relatore, il conflitto va risolto con la dichiarazione della competenza del Tribunale ordinario di Foggia a decidere sulla controversia relativa allo scioglimento della comunione ereditaria.

Va, al riguardo, fatta applicazione del principio per cui ove sia proposta una domanda di divisione relativa a bene immobile ed il convenuto condividente svolga in via riconvenzionale una domanda soggetta alla competenza della sezione specializzata agraria, la vis attractiva di tale competenza sulla principale non può operare (Cass., Sez. 3, 13 agosto 2010, n. 18673)”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che pertanto va dichiarata la competenza del Tribunale di ordinario di Foggia, di cui va cassata la pronuncia declinatoria;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere addottata, trattandosi di regolamento di competenza nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Foggia; cassa la sentenza declinatoria n. 93 del 4 giugno 2009 del Tribunale ordinario di Foggia, sezione distaccata di Cerignola.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile – 2, della Corte suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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