Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26795 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17158/2014 proposto da:

D.G.E., residente in (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), e

R.G., residente in (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentate

e difese, come da procura a margine del ricorso, dall’Avv. Di Fiore

Michele del Foro di Napoli (C.F.: (OMISSIS)) ed elettivamente

domiciliate in Roma, alla Via Banco di Santo Spirito n. 42, presso

la Gnosis Forense s.r.l.;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, e domiciliata ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 246/23/2013 emessa dalla CTR Campania in data

07/06/2013 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Penta

Andrea.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 3.11.2008, D.G.E. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS), notificato in data 10.07.2008, relativo all’atto per notaio I. del 27.11,2006 (reg.to in data 18.12.2006 al n. (OMISSIS)), avente ad oggetto la compravendita di un terreno sito in Somma Vesuviana, alla località Pigna, riportato nel catasto terreni al foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), di are 77,00, per il quale l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Nola aveva accertato un valore di Euro 30,00 al mq. per complessivi Euro 231.000,00, a fronte di un valore dichiarato di L. 15.000,00.

In data 31.07.2008 la ricorrente presentava istanza di accertamento con adesione conclusasi con esito negativo.

La contribuente eccepiva la nullità dell’atto per mancanza di adeguata e valida motivazione e per inesistenza del maggior valore accertato. Resisteva l’Ufficio, insistendo per la conferma del proprio operato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la sentenza n. 764 del 13.10.2010 e depositata l’11.11.2010, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, riducendo del 30% il valore accertato dall’Ufficio, e compensava le spese.

Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente, eccependo la nullità della sentenza per difetto di motivazione e per inesistenza del maggior valore deciso e chiedendo declaratoria di nullità della stessa e dell’avviso di rettifica e liquidazione; in via subordinata, una più equa determinazione degli imponibili ed eventualmente l’applicazione dell’imposta di registro come terreno non agricolo. Si costituiva l’Ufficio, proponendo altresì appello incidentale e sostenendo la correttezza del proprio operato per aver motivato l’atto impugnato.

Con sentenza del 7.6.2013 la CTR Campania accoglieva in parte l’appello, riducendo del 50% il valore accertato dall’Ufficio, e rigettava quello incidentale, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) nel caso di specie l’avviso impugnato risultava adeguatamente motivato e, comunque, contenente tutti gli elementi di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51;

2) l’Ufficio aveva, invece, errato nella valutazione del valore al mq. da attribuire al terreno, avendo fatto riferimento a quanto riportato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Somma Vesuviana e non avendo offerto idonea documentazione in comparazione atta a provare quanto sostenuto, essendo gli atti di compravendita depositati riferiti a cespiti i cui valori al mq. erano diversi rispetto a quello in contestazione;

3) nella valutazione del terreno, quindi, l’Agenzia non aveva dimostrato l’omogeneità dei valori attribuiti nella medesima zona, per simili terreni, aventi le medesime caratteristiche di quello di cui si discuteva;

4) relativamente alla determinazione del valore da attribuire al terreno sito in So Vesuviana, in considerazione del fatto che il cespite rientrava in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 e nella zona ad alto rischio vulcanico dell’Area Vesuviana (Zona Rossa), era congruo ridurre il valore accertato del bene del 50% rispetto a quello accertato dall’Ufficio, non essendo sufficientemente adeguata la riduzione al 30% operata dalla Commissione Provinciale.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.G.E. e R.G., sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che l’Agenzia non aveva proceduto alla rettifica avendo riguardo ai trasferimenti anteriori di non oltre tre anni rispetto a quello in esame e che avessero ad oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, non essendovi cenno della specifica questione nella sentenza impugnata (nella quale si analizzano i differenti profili della sufficienza, per ritenere assolto l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento del maggior valore, della enunciazione del criterio astratto e della disomogeneità dei valori al mq. dei cespiti cui si riferivano gli atti di compravendita rispetto a quello in contestazione), le ricorrenti avrebbero dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale l’avessero tempestivamente sollevata.

Inoltre, in violazione del principio di autosufficienza, le ricorrenti hanno omesso di trascrivere, nella sua completezza (se si fa eccezione per uno stralcio decontestualizzato riportato a pagina 8 del ricorso e reiterato nella nota n. 2 a pagina 6), l’avviso di rettifica e liquidazione oggetto di contestazione, in tal guisa precludendo a questa Corte la possibilità di verificare se il certificato di destinazione urbanistica sia o meno stato riportato nell’avviso, laddove l’indicazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 3, non integrando un “atto amministrativo”, non sarebbe stata oggetto un obbligo di allegazione o, almeno, di riproduzione del contenuto essenziale.

1.2. Del resto, in ossequio ad un principio ormai consolidato, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Sez. 5, Sentenza n. 25624 del 01/12/2006; Sez. 5, Sentenza n. 1218 del 20/01/2011; Sez. 5, Sentenza n. 6914 del 25/03/2011; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11560 del 06/06/2016).

2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, in relazione agli artt. 112 e 276 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), per aver la CTR deciso nel merito la controversia, nonostante avesse dichiarato in precedenza la nullità dell’atto impugnato.

2.1. Il motivo è infondato.

In tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa Ne consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis, del dovere di allegazione delle informazioni previste ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento (Sez. 5, Sentenza n. 25153 del 08/11/2013; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 22148 del 22/09/2017).

Nel caso di specie, la CTR non ha dichiarato la nullità dell’avviso di rettifica, ma, dopo aver affermato che lo stesso era adeguatamente motivato e che, comunque, conteneva tutti gli elementi di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, ha rilevato che era errata la valutazione del valore al mq. da attribuire al terreno.

Ciò in applicazione del principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il giudice – in relazione alla natura del processo tributario, annoverabile tra quelli cosiddetti di impugnazione-merito – può quantificare il debito fiscale scendendo nel merito della pretesa tributaria, solo nel caso in cui quest’ultima sia parzialmente infondata, ma non quando l’atto impositivo che la rappresenta sia viziato da radicale nullità (Sez. 5, Sentenza n. 13868 del 09/06/2010). In quest’ottica, ove il giudice tributario ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale (e non anche l’assoluta nullità dell’atto), non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo che la rappresenta, ma è tenuto a quantificare la corretta pretesa dell’Amministrazione, sia pure entro i limiti tracciati dai petita delle parti (Sez. 5, Sentenza n. 25317 del 28/11/2014).

3. Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non essersi la CTR pronunciata sulla censura concernente il difetto di motivazione del provvedimento di rettifica.

3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Nel richiamare le considerazioni già espresse nell’analizzare il primo motivo quanto alla violazione del principio di autosufficienza (omessa trascrizione dell’avviso impugnato) ed al rilievo per cui l’indicazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 3, non integrando un “atto amministrativo”, non sarebbe comunque stata oggetto di obbligo di allegazione o, almeno, di riproduzione del contenuto essenziale, va qui aggiunto che la CTR ha preso espressamente posizione sulla censura concernente l’asserito difetto di motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione, affermando, da un lato, che il relativo obbligo doveva ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale era stato rilevato il maggior valore e, dall’altro, che il detto avviso conteneva tutti gli elementi di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51.

4. Con il quarto motivo le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 540 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR ridotto il valore accertato del 50% senza dare alcuna motivazione in merito a tale scelta.

4.1. Il motivo è infondato.

In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (cfr., di recente, Sez. 3, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019).

In definitiva, sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione allorchè essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19956 del 10/08/2017).

Orbene, la CTR, con motivazione sintetica, ma congrua sul piano logico-formale, ha posto alla base della riduzione del 50% del valore accertato dall’Ufficio le seguenti circostanze:

1) che il cespite rientra in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004;

2) che il terreno rientra altresì nella zona ad alto rischio vulcanico dell’Area Vesuviana (Zona Rossa), come emergeva anche nella perizia di parte in atti.

Non può, pertanto, ritenersi che si sia al cospetto di una motivazione apparente o, addirittura, mancante.

Del resto, in tema di accertamento di maggior valore, ai fini dell’imposta di registro, le Commissioni tributarie, oltre alla possibilità di confermare o annullare l’atto dell’amministrazione, hanno il potere di ritoccare la stima operata dall’Ufficio, essendo alle stesse precluso solo di sopperire alla carenza di prova del credito impositivo (Sez. 5, Ordinanza n. 1728 del 24/01/2018).

Senza tralasciare che la determinazione del valore finale dell’immobile oggetto del trasferimento costituisce un accertamento in fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Sez. 5, Sentenza n. 11080 del 07/05/2008).

5. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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